CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non specifico. Il Tribunale di sorveglianza, nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ha osservato, esaminando nel merito i presupposti della misura, che persiste un elevato tasso di pericolosità sociale del condannato, desunto dall'applicazione di una misura cautelare per fatti recentemente commessi, così elevato da escludere l'idoneità dello stato detentivo, anche se domiciliare, e di qualunque altra prescrizione a contenere il rischio di recidiva. Su questo aspetto deciso il ricorrente nulla oppone limitandosi ad evidenziare che il condannato, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, ha interamente espiato la pena relativa al reato ostativo. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 202