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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2021

Cassazione n. 36914/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16657 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3180/2018 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Vicenza la [OSCURATO:SOCIETA] assicurazioni S.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatile dal mancato riversamento da parte del Carlotto, subagente dell'agente di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) all'[OSCURATO:SOCIETA]. dei prezzi di polizza, per oltre 30.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venne assoggettata a procedura fallimentare e la condanna venne emessa nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e del Carlotto.

Su appello della compagnia assicuratrice, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Venezia, con sentenza n. 3180 del 21/11/2018, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha rigettato la domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che era la sola appellante, affermando che l'unica responsabile delle malversazioni del Cadono doveva ritenersi la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 bis e 380 cod. proc. civ.

All'adunanza non camerale non partecipata del 17/09/2020 il Collegio di questa Sezione VI-3 emanò ordinanza interlocutoria, disponendo che il ricorso fosse notificato a [OSCURATO:PERSONA] e rinviò la causa a nuovo ruolo.

Ric. 2019 n. 16657 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -2- La causa è stata, quindi, nuovamente chiamata all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che la proposta del Consigliere relatore era stata nuovamente comunicata alle parti. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La difesa della ricorrente ha depositato memoria ribadendo la propria prospettazione.

La notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza dell'ordinanza interlocutoria di questa Corte del 09/10/2020, n. 21838 è stata effettuata il 04/11/2020 e, quindi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria, avvenuta il 09/10/2020.

Il ricorso notificato è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 04/01/2021 e, pertanto, tardivamente, in quanto non risulta rispettato il termine di cui all'art. 371 bis, comma 1, cod. proc. civ., in tema di integrazione del contraddittorio, ossia di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, che, come sopra detto, decorreva dal 09/10/2020 e scadeva, quindi, il 09/12/2020, e quindi, il termine per il deposito cadeva il 29/12/2020 (mentre invece il deposito è stato effettuato soltanto il 04/01/2021 e non risulta l'applicabilità di alcuna causa di sospensione).

A tanto consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in adesione all'orientamento oramai costante di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 15308 del 17/07/2020 Rv. 658474 — 01): <Qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integra_zione oltre il termine di venti giorni dalla scaden.za del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in casscr.zione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo».) Ric. 2019 n. 16657 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -3- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 poter, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16657 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3180/2018 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Vicenza la [OSCURATO:SOCIETA] assicurazioni S.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatile dal mancato riversamento da parte del Carlotto, subagente dell'agente di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) all'[OSCURATO:SOCIETA]. dei prezzi di polizza, per oltre 30.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venne assoggettata a procedura fallimentare e la condanna venne emessa nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e del Carlotto. Su appello della compagnia assicuratrice, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Venezia, con sentenza n. 3180 del 21/11/2018, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha rigettato la domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che era la sola appellante, affermando che l'unica responsabile delle malversazioni del Cadono doveva ritenersi la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 bis e 380 cod. proc. civ. All'adunanza non camerale non partecipata del 17/09/2020 il Collegio di questa Sezione VI-3 emanò ordinanza interlocutoria, disponendo che il ricorso fosse notificato a [OSCURATO:PERSONA] e rinviò la causa a nuovo ruolo. Ric. 2019 n. 16657 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- La causa è stata, quindi, nuovamente chiamata all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che la proposta del Consigliere relatore era stata nuovamente comunicata alle parti. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La difesa della ricorrente ha depositato memoria ribadendo la propria prospettazione. La notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza dell'ordinanza interlocutoria di questa Corte del 09/10/2020, n. 21838 è stata effettuata il 04/11/2020 e, quindi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria, avvenuta il 09/10/2020. Il ricorso notificato è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 04/01/2021 e, pertanto, tardivamente, in quanto non risulta rispettato il termine di cui all'art. 371 bis, comma 1, cod. proc. civ., in tema di integrazione del contraddittorio, ossia di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, che, come sopra detto, decorreva dal 09/10/2020 e scadeva, quindi, il 09/12/2020, e quindi, il termine per il deposito cadeva il 29/12/2020 (mentre invece il deposito è stato effettuato soltanto il 04/01/2021 e non risulta l'applicabilità di alcuna causa di sospensione). A tanto consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in adesione all'orientamento oramai costante di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 15308 del 17/07/2020 Rv. 658474 — 01): <Qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integra_zione oltre il termine di venti giorni dalla scaden.za del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in casscr.zione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo».) Ric. 2019 n. 16657 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 poter, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2
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