CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA ricorso 21106-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato inammissibile, in ragione dell'avvenuta maturazione della decadenza prevista dall'art. 6 della legge n. 604/1966, il ricorso proposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata contestata la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto e di collocamento a riposo per raggiunti limiti di a far data dal 1° settembre 2011; 2. la Corte territoriale ha ritenuto applicabili alla fattispecie i termini di decadenza previsti dalla legge n. 604/1966, come modificata dall'art. 32 della legge n. 183/2010, ed ha sottolineato che era stato lo stesso ricorrente a formulare la domanda in termini di impugnativa del licenziamento, con la conseguenza che correttamente il primo Giudice aveva innanzitutto verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'azione; 4. il giudice d'appello ha aggiunto che il Pagano aveva impugnato il recesso già con nota del 25 febbraio 2011 e, pertanto, era tenuto al rispetto del successivo termine di 270 giorni entro il quale doveva essere promossa l'azione o comunicata al datore di lavoro la richiesta del tentativo di conciliazione; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a base di tre motivi, ai quali l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32 della legge n. 183/2010, degli artt.1441 e 1442 cod. civ. nonché «insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; Ric. 2020 n. 21106 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 1.1. il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto decisiva, ai dell'applicazione dei termini di decadenza, la qualificazione dell'atto e desunta dalle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza considerare che detta qualificazione era stata contestata dallo stesso Istituto previdenziale e che, in ogni caso, il giudice è tenuto a considerare il contenuto sostanziale della domanda e non è vincolato dalle prospettazioni delle parti, purchè la pronuncia venga resa nei limiti del petitum e della causa petendi; 1.2. deduce che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non costituisce licenziamento e, pertanto, all'impugnazione giudiziale dello stesso non si applicano i termini di decadenza previsti dalla legge n. 604/1966; 2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., si addebita alla Corte territoriale di avere travisato la prova documentale e di avere erroneamente ritenuto che già la missiva del 25 febbraio 2011 costituisse impugnazione stragiudiziale dell'atto, quando, in realtà, si trattava solo di una richiesta di chiarimenti formulata in ragione dell'assenza di motivazione dell'atto, privo anche di riferimenti normativi; 3. il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., e intitolato «illegittimità del recesso per raggiunti limiti di età; insussistenza dell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico di anzianità; violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli artt. 2 e 3 Cost.; violazione e falsa applicazione del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; diritto a conseguire il differimento di un anno del diritto al trattamento pensionistico ( cd. finestra mobile) dalla data di maturazione dei requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione; danni» 3.1. il ricorrente, sulla premessa che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di trattenimento in servizio sino alla maturazione dell'anzianità contributiva di 35 anni, ripropone la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di merito ed illustra le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe dovuto, a suo dire, condannare l'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento H danno pensionistico, biologico, da perdita di chance; 4. il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32 della legge n. 183/2010; Ric. 2020 n. 21106 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 4.1. lo sviluppo argomentativo del motivo non è lineare e può apparire in qualche punto contradditorio, perché da un lato si sostiene che l'atto non poteva essere qualificato licenziamento, dall'altro si afferma che lo stesso costituiva un recesso ad nutum dal rapporto di impiego; 4.2. tuttavia è chiara la censura di inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 604/1966, che presenta una sua autonomia rispetto al vizio, denunciato con lo stesso motivo, di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ, e ciò rende applicabile alla fattispecie l'orientamento secondo cui «il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, '-scuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.» ( Cass. S.U. n. 9100/2015); 4.3. è, quindi, infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del controricorrente; 5. la censura, come già detto, è fondata perché la sentenza impugnata, nel ritenere applicabile i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del licenziamento, non ha considerato la specialità del rapporto di impiego pubblico, in relazione al quale questa Corte da tempo ha affermato -iapplicabilità della regola generale del lavoro subordinato privato che, in za del principio della tipicità e tassatività delle cause di estinzione del rapporto, esclude risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero in coincidenza con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva; 5.1. è stato precisato che l'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente ed, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione, sicché, si è detto, la comunicazione di risoluzione del rapporto non ha natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento, restando perciò esclusa qualsiasi rilevanza esterna della stessa ( Cass. n. 26377/2008 e negli stessi . c. 2020 n. 21106 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- -mini quanto all'automaticità della risoluzione Cass. n. 4355/2005; Cass.n. 14628/2010; Cass. n. 11008/2020); 5.2. questa regola è stata presupposta dalle parti collettive che, nel disciplinare le cause di cessazione del rapporto di impiego del personale appartenente al comparto degli enti pubblici economici, hanno previsto sin dal CCNL 6 luglio 1995 (richiamato nei CCNL successivi) che la risoluzione avviene, oltre che nei casi di dimissioni, di morte del dipendente e di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporto, a seguito del « compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'amministrazione» ( art. 23) ed hanno aggiunto che in detta ultima ipotesi «la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese -.::essivo a quello del compimento dell'età prevista salvo diversa volontà ael dipendente» ( art. 25); 5.3. si tratta, dunque, di una causa di risoluzione diversa e distinta dal licenziamento, sicché alla stessa non può essere applicata la disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 604/1966, che il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, ha circoscritto a specifiche ipotesi, diverse da quella che qui viene in rilievo, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. Cass. n. 15125/2021 che ha escluso l'applicabilità della legge n. 604/1966 al provvedimento di decadenza dall'impiego e Cass. n. 30490/2021 che ha ribadito il divieto di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 32 della legge n. 183/2010); 6. non rileva che l'atto fosse stato qualificato dal ricorrente «licenziamento» perché in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, :ché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, e sempre che risulti rispettato, quanto al petitum ed alla causa petendi, il principio della necessaria correlazione fra il chiesto ed il pronunciato (cfr. fra le tante Cass. n. 30607/2018; Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 5832/2021); Ric. 2020 n. 21106 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- 7. la fondatezza del primo motivo assorbe le ulteriori censure e determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto di cui ai punti 5 e 6 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazio