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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31528/2026

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entenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti dal difensore diTODISCO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBERTOLINI, che si è riportato alla requisitoria scritta depositata e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia, difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e LOVREGLIONicola, che si è riportato ai motivi dei ricorsi e ha chiesto l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bari, con la sentenza del 24 giugno 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2022 dalTribunale di Trani che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli delreato loro in concorso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li hacondannati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multaciascuno.2.

Il Tribunale di Trani, precisamente, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e NicolaLovreglio colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, perché in data 12 dicembre 2019 illecitamentedetenevano, dentro l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], occultata all’interno di uncassettone della camera da letto matrimoniale, sostanza stupefacente del tipococaina avente il peso complessivo di grammi 53 circa, suddivisa in n. 4involucri, da cui erano ricavabili complessivamente n. 238 dosi medie singole,sostanze che, per la quantità e qualità, per le modalità di confezionamento(suddivisione in n. 4 involucri) e per le altre circostanze dell’azione tra cui ilcontestuale possesso di materiale atto alla pesatura e al confezionamento dellasostanza stupefacente e di una rilevante somma di denaro contante pari acomplessivi euro 2.600,00 (di cui euro 1.350,00 custodita unitamente allacocaina ed euro 1.250,00 occultata all’interno del reggiseno indossato da KatiaTodisco), apparivano destinate alla cessione a terzi.In particolare, il Tribunale di Trani riteneva che l’attività di spaccio fosseeffettuata da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA],sebbene non fosse stato rinvenuto all’interno dell’abitazione al momento delcontrollo, non potesse ritenersi all’oscuro dell’attività di spaccio in quantorisultava domiciliato presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA], era gravato da precedentipenali specifici e la sostanza stupefacente, il materiale per la pesatura e ilconfezionamento della sostanza stupefacente e la rilevante somma di denaroerano stati occultati in luoghi (camera da letto matrimoniale e cucina)verosimilmente condivisi anche dal [OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte di appello di Bari, come sopra anticipato, ha rigettato l’appellodegli imputati ritenendo, diversamente dal Tribunale, che l’attività di spacciofosse effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] avesse quantomenoagevolato l’attività illecita del [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di utilizzare la suaabitazione per ivi detenere a fini di spaccio un ingente quantitativo di sostanzastupefacente, e osservando che la sostanza stupefacente e il materialeutilizzabile per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacenteerano stati rinvenuti in luoghi (camera da letto matrimoniale e cucina)sicuramente condivisi dagli imputati.

Ha osservato, inoltre, che la presenzanell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di [OSCURATO:PERSONA], valesse agarantire al [OSCURATO:PERSONA] una adeguata custodia della cocaina.4.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso percassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolandodue motivi di ricorso, il primo che interessa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ilsecondo che interessa la posizione di entrambi gli imputati.4.1.

Con il primo motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dilegge e segnatamente dell’art. 110 cod. pen. e contestualmente manifestaillogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.– per aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato, escludendo che sipotesse trattare di connivenza non punibile.Evidenzia il difensore che dall’annotazione di p.g. in data 12 dicembre 2019risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che la sostanza stupefacente eradel marito [OSCURATO:PERSONA] e si duole che la sentenza impugnata ha ritenuto cheKatia [OSCURATO:PERSONA] abbia agevolato la condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] per avergliconsentito di utilizzare la sua abitazione per ivi detenere un notevole quantitativodi sostanza stupefacente, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] convivevanell’abitazione con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e che la camera da lettomatrimoniale e la cucina – dove erano stati rinvenuti la sostanza stupefacente eil materiale atto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente– erano di libero accesso anche al coniuge [OSCURATO:PERSONA].Lamenta il difensore che la sentenza impugnata aveva escluso laqualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di mera connivenza,evidenziando che la somma di denaro era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] e cheKatia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coniugi e convivevano presso quellaabitazione e che, in particolare, la camera da letto e la cucina non erano in usoesclusivo a [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Con il secondo motivo il difensore dei ricorrenti lamenta violazione dilegge e contestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione – exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – per mancata riqualificazionedei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Evidenzia il difensore il dato ponderale di soli 53 grammi e l’assenza di altriindici, che avrebbero consentito la chiesta riqualificazione del fatto nellafattispecie di lieve entità.

Sostiene, in particolare, che il quantitativo rinvenuto ele modalità della detenzione non potevano far propendere per una cessionecapillare, e quindi per una ostatività alla riqualificazione del fatto, e che lamotivazione non prendeva in considerazione l’avvenuta restituzione delle sommesequestrate.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, si è riportato alla requisitoria scritta depositata e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.6.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi deiricorsi e ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo di ricorso, proposto sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da NicolaLovreglio, è inammissibile perché generico.Il motivo ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale gli imputati avevano chiesto la riqualificazione giuridica del fatto nellafattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, sostenendo che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto eramodesto e che le modalità della detenzione non potevano far propendere peruna cessione capillare, e quindi per una ostatività alla riqualificazione del fatto, eche, inoltre, la motivazione non prendeva in considerazione l’avvenutarestituzione delle somme sequestrate.Orbene, il motivo di ricorso così formulato è inammissibile perché affetto dagenericità per aspecificità “estrinseca”, in quanto non si confronta con leargomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).In particolare, il motivo non spiega perché il quantitativo di sostanzastupefacente del tipo cocaina rinvenuto all’interno di un cassettone della camerada letto matrimoniale, avente il peso complessivo di grammi 53 circa, fosse daconsiderarsi di modica entità, pur essendo da esso ricavabili complessivamenten. 238 dosi.2.

Il primo motivo di ricorso, proposto solo da [OSCURATO:PERSONA], è fondato.Il Tribunale di Trani ha ritenuto che l’attività di spaccio fosse effettuata daKatia [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA], sebbene non fossestato rinvenuto all’interno dell’abitazione al momento del controllo, concorressenell’attività di spaccio svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Bari ha, invece, ritenuto, diversamente dal Tribunale,che l’attività di spaccio fosse effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] agevolato l’attività illecita del [OSCURATO:PERSONA], sia consentendogli di utilizzare lasua abitazione per la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente siagarantendo al [OSCURATO:PERSONA] una adeguata custodia della cocaina.La Corte territoriale ha, dunque, modificato la motivazione della sentenzadel Tribunale (e quindi sul punto la sentenza impugnata non può considerarsidoppia conforme di quella di primo grado), esponendosi, in tal modo, allacensura del difensore che si duole della manifesta illogicità della motivazione.La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la distinzione tral'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specificoriguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre laprima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo,nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevolecontributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il propositocriminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, ancheimplicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02).

E ancora, in tema di stupefacenti, ladifferenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibilerisiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, moraleo materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche informa agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, ancheimplicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra èmantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo,inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3,n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01).E va ricordato che «in materia di ricorso per Cassazione, perché siaravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con ilprocedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e nonrappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez.6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).

Deve ulteriormente precisarsi che taleinconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva eopinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con unamassima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi unacongettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenutogenerale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze maautonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’idquod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez.1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez.6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del18/11/2025, Matrone, non mass.).Orbene, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza nel caso in esame diuna ipotesi di connivenza non punibile, argomentando dalla circostanza che KatiaTodisco avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare la sua abitazione perla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, tanto che la sostanzastupefacente e il materiale utilizzabile per la pesatura e il confezionamento dellasostanza stupefacente erano stati rinvenuti in luoghi (camera da lettomatrimoniale e cucina) sicuramente condivisi da entrambi gli imputati.In tal modo la Corte di appello, con motivazione manifestamente illogica, hadato rilevanza, ai fini della codetenzione a fini di spaccio della cocaina, a unacircostanza (il rinvenimento della sostanza stupefacente e del materialeutilizzabile per la pesatura e il confezionamento in luoghi sicuramente condivisida entrambi gli imputati) che non può, di per sé, integrare una condottaconcorsuale in quanto dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA] erano coniugi conviventi nell’abitazione e che la camera da lettomatrimoniale e la cucina non erano in uso esclusivo a [OSCURATO:PERSONA] ed erano dilibero accesso a entrambi i coniugi.A fronte di questi elementi (la convivenza dei coniugi e l’uso comune dellacamera da letto matrimoniale e della cucina), la Corte territoriale non individuaulteriori elementi che possano valere a corroborare l’ipotesi di un consapevolecontributo morale o materiale dato da [OSCURATO:PERSONA] al proposito criminoso delconiuge [OSCURATO:PERSONA] e ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto, invece,un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributocausale alla realizzazione del fatto.

Ne consegue che l’affermazione che KatiaTodisco avesse consapevolmente contribuito alla codetenzione della cocaina,agevolando in tal modo l’attività illecita del coniuge, appare apodittica econgetturale.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, quindi, essere accolto e la sentenzaimpugnata va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti dal difensore diTODISCO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBERTOLINI, che si è riportato alla requisitoria scritta depositata e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia, difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e LOVREGLIONicola, che si è riportato ai motivi dei ricorsi e ha chiesto l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza del 24 giugno 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2022 dalTribunale di Trani che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli delreato loro in concorso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li hacondannati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multaciascuno.2. Il Tribunale di Trani, precisamente, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e NicolaLovreglio colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, perché in data 12 dicembre 2019 illecitamentedetenevano, dentro l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], occultata all’interno di uncassettone della camera da letto matrimoniale, sostanza stupefacente del tipococaina avente il peso complessivo di grammi 53 circa, suddivisa in n. 4involucri, da cui erano ricavabili complessivamente n. 238 dosi medie singole,sostanze che, per la quantità e qualità, per le modalità di confezionamento(suddivisione in n. 4 involucri) e per le altre circostanze dell’azione tra cui ilcontestuale possesso di materiale atto alla pesatura e al confezionamento dellasostanza stupefacente e di una rilevante somma di denaro contante pari acomplessivi euro 2.600,00 (di cui euro 1.350,00 custodita unitamente allacocaina ed euro 1.250,00 occultata all’interno del reggiseno indossato da KatiaTodisco), apparivano destinate alla cessione a terzi.In particolare, il Tribunale di Trani riteneva che l’attività di spaccio fosseeffettuata da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA],sebbene non fosse stato rinvenuto all’interno dell’abitazione al momento delcontrollo, non potesse ritenersi all’oscuro dell’attività di spaccio in quantorisultava domiciliato presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA], era gravato da precedentipenali specifici e la sostanza stupefacente, il materiale per la pesatura e ilconfezionamento della sostanza stupefacente e la rilevante somma di denaroerano stati occultati in luoghi (camera da letto matrimoniale e cucina)verosimilmente condivisi anche dal [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte di appello di Bari, come sopra anticipato, ha rigettato l’appellodegli imputati ritenendo, diversamente dal Tribunale, che l’attività di spacciofosse effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] avesse quantomenoagevolato l’attività illecita del [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di utilizzare la suaabitazione per ivi detenere a fini di spaccio un ingente quantitativo di sostanzastupefacente, e osservando che la sostanza stupefacente e il materialeutilizzabile per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacenteerano stati rinvenuti in luoghi (camera da letto matrimoniale e cucina)sicuramente condivisi dagli imputati. Ha osservato, inoltre, che la presenzanell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di [OSCURATO:PERSONA], valesse agarantire al [OSCURATO:PERSONA] una adeguata custodia della cocaina.4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso percassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolandodue motivi di ricorso, il primo che interessa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ilsecondo che interessa la posizione di entrambi gli imputati.4.1. Con il primo motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dilegge e segnatamente dell’art. 110 cod. pen. e contestualmente manifestaillogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.– per aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato, escludendo che sipotesse trattare di connivenza non punibile.Evidenzia il difensore che dall’annotazione di p.g. in data 12 dicembre 2019risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che la sostanza stupefacente eradel marito [OSCURATO:PERSONA] e si duole che la sentenza impugnata ha ritenuto cheKatia [OSCURATO:PERSONA] abbia agevolato la condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] per avergliconsentito di utilizzare la sua abitazione per ivi detenere un notevole quantitativodi sostanza stupefacente, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] convivevanell’abitazione con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e che la camera da lettomatrimoniale e la cucina – dove erano stati rinvenuti la sostanza stupefacente eil materiale atto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente– erano di libero accesso anche al coniuge [OSCURATO:PERSONA].Lamenta il difensore che la sentenza impugnata aveva escluso laqualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di mera connivenza,evidenziando che la somma di denaro era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] e cheKatia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coniugi e convivevano presso quellaabitazione e che, in particolare, la camera da letto e la cucina non erano in usoesclusivo a [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il secondo motivo il difensore dei ricorrenti lamenta violazione dilegge e contestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione – exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – per mancata riqualificazionedei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Evidenzia il difensore il dato ponderale di soli 53 grammi e l’assenza di altriindici, che avrebbero consentito la chiesta riqualificazione del fatto nellafattispecie di lieve entità. Sostiene, in particolare, che il quantitativo rinvenuto ele modalità della detenzione non potevano far propendere per una cessionecapillare, e quindi per una ostatività alla riqualificazione del fatto, e che lamotivazione non prendeva in considerazione l’avvenuta restituzione delle sommesequestrate.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, si è riportato alla requisitoria scritta depositata e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi deiricorsi e ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso, proposto sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da NicolaLovreglio, è inammissibile perché generico.Il motivo ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale gli imputati avevano chiesto la riqualificazione giuridica del fatto nellafattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, sostenendo che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto eramodesto e che le modalità della detenzione non potevano far propendere peruna cessione capillare, e quindi per una ostatività alla riqualificazione del fatto, eche, inoltre, la motivazione non prendeva in considerazione l’avvenutarestituzione delle somme sequestrate.Orbene, il motivo di ricorso così formulato è inammissibile perché affetto dagenericità per aspecificità “estrinseca”, in quanto non si confronta con leargomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).In particolare, il motivo non spiega perché il quantitativo di sostanzastupefacente del tipo cocaina rinvenuto all’interno di un cassettone della camerada letto matrimoniale, avente il peso complessivo di grammi 53 circa, fosse daconsiderarsi di modica entità, pur essendo da esso ricavabili complessivamenten. 238 dosi.2. Il primo motivo di ricorso, proposto solo da [OSCURATO:PERSONA], è fondato.Il Tribunale di Trani ha ritenuto che l’attività di spaccio fosse effettuata daKatia [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA], sebbene non fossestato rinvenuto all’interno dell’abitazione al momento del controllo, concorressenell’attività di spaccio svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Bari ha, invece, ritenuto, diversamente dal Tribunale,che l’attività di spaccio fosse effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] agevolato l’attività illecita del [OSCURATO:PERSONA], sia consentendogli di utilizzare lasua abitazione per la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente siagarantendo al [OSCURATO:PERSONA] una adeguata custodia della cocaina.La Corte territoriale ha, dunque, modificato la motivazione della sentenzadel Tribunale (e quindi sul punto la sentenza impugnata non può considerarsidoppia conforme di quella di primo grado), esponendosi, in tal modo, allacensura del difensore che si duole della manifesta illogicità della motivazione.La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la distinzione tral'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specificoriguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre laprima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo,nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevolecontributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il propositocriminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, ancheimplicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02). E ancora, in tema di stupefacenti, ladifferenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibilerisiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, moraleo materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche informa agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, ancheimplicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra èmantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo,inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3,n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01).E va ricordato che «in materia di ricorso per Cassazione, perché siaravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con ilprocedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e nonrappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez.6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Deve ulteriormente precisarsi che taleinconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva eopinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con unamassima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi unacongettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenutogenerale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze maautonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’idquod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez.1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez.6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del18/11/2025, Matrone, non mass.).Orbene, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza nel caso in esame diuna ipotesi di connivenza non punibile, argomentando dalla circostanza che KatiaTodisco avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare la sua abitazione perla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, tanto che la sostanzastupefacente e il materiale utilizzabile per la pesatura e il confezionamento dellasostanza stupefacente erano stati rinvenuti in luoghi (camera da lettomatrimoniale e cucina) sicuramente condivisi da entrambi gli imputati.In tal modo la Corte di appello, con motivazione manifestamente illogica, hadato rilevanza, ai fini della codetenzione a fini di spaccio della cocaina, a unacircostanza (il rinvenimento della sostanza stupefacente e del materialeutilizzabile per la pesatura e il confezionamento in luoghi sicuramente condivisida entrambi gli imputati) che non può, di per sé, integrare una condottaconcorsuale in quanto dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA] erano coniugi conviventi nell’abitazione e che la camera da lettomatrimoniale e la cucina non erano in uso esclusivo a [OSCURATO:PERSONA] ed erano dilibero accesso a entrambi i coniugi.A fronte di questi elementi (la convivenza dei coniugi e l’uso comune dellacamera da letto matrimoniale e della cucina), la Corte territoriale non individuaulteriori elementi che possano valere a corroborare l’ipotesi di un consapevolecontributo morale o materiale dato da [OSCURATO:PERSONA] al proposito criminoso delconiuge [OSCURATO:PERSONA] e ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto, invece,un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributocausale alla realizzazione del fatto. Ne consegue che l’affermazione che KatiaTodisco avesse consapevolmente contribuito alla codetenzione della cocaina,agevolando in tal modo l’attività illecita del coniuge, appare apodittica econgetturale.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, quindi, essere accolto e la sentenzaimpugnata va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris