CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42061/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato - anche agli effetti civili - la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo — peraltro in maniera generica — di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); inoltre, il motivo di ricorso in esame risulta erroneamente impostato poiché, per scardinare il ragionamento probatorio, l'impugnazione va proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e non per il tramite della lett. b); invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito il principio di diritto per cui "è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., [...] per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità'. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, denunziante violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili, è affetto da conclamata genericità, giacché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati — e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, tuttavia, che — a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso che evidenzi tale vizio la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al trattamento sanzionatorio in quanto la pena inflitta all'imputato (mesi sette di reclusione) è illegale giacché, una volta esclusa la contestata aggravante dei futili motivi, il reato è divenuto di competenza del Giudice di pace, sicché ad esso vanno applicate le sanzioni di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 274/2000, che stabilisce che, per i reati di competenza del giudice di pace, "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi"; tale valutazione è doverosa, pur in presenza di ricorso inammissibile, secondo quanto stabilito da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Considerato, in conclusione, che il ricorso è inammissibile quanto alla responsabilità penale e civile, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata cori rinvio riguardo al solo trattamento sanzionatorio per illegalità della pena (assorbito il secondo motivo di ricorso sulla quantificazione della pena), pena che andrà rideterminata dalla Corte di appello di Perugia; P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27