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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02817/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/12/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 25/02/2021 del Tribunale di Modena, che lo aveva condannato per il reato di truffa e di tentativo di truffa; Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo A come truffa e non quale insolvenza fraudolenta;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Ciò premesso il ricorso è inammissibile.

4.1. Anzitutto, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del reato ascritto al capo A in termini di truffa e se ne invoca la derubricazione in insolvenza fraudolenta e si chiede il riconoscimento della desistenza volontaria per la tentata truffa di cui al capo B denunciano violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e perciò inammissibili;

4.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per i reati di truffa consumata e truffa tentata.

A fronte di ciò, il ricorrente non fa che reiterare i medesimi motivi contenuti nell'atto di appello, senza esporre reali censure alla sentenza impugnata.

A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/12/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 25/02/2021 del Tribunale di Modena, che lo aveva condannato per il reato di truffa e di tentativo di truffa; Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo A come truffa e non quale insolvenza fraudolenta; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 4.1. Anzitutto, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del reato ascritto al capo A in termini di truffa e se ne invoca la derubricazione in insolvenza fraudolenta e si chiede il riconoscimento della desistenza volontaria per la tentata truffa di cui al capo B denunciano violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e perciò inammissibili; 4.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per i reati di truffa consumata e truffa tentata. A fronte di ciò, il ricorrente non fa che reiterare i medesimi motivi contenuti nell'atto di appello, senza esporre reali censure alla sentenza impugnata. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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