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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 04974/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 10881-2025 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 4060/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2024 R.G.N. 3062/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di addebito.

Notifica diretta R.G.N. 10881/2025 Cron5 Rep.

Ud.30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, pronunciando nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento a questi notificata L’opposizione era basata sul rilievo che l’avviso di addebito presupposto non era stato mai notificato ed era maturata, quindi, la prescrizione quinquennale dei contributi.

La Corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell’atto, effettuata mediante posta ordinaria, non fosse avvenuta regolarmente, giacché l’Inps non aveva provato che era stata invitata all’indirizzo del debitore, irreperibile al momento dell’accesso, la raccomandata con ricevuta di ritorno recante l’attestazione, da parte dell’agente postale, dell’avvenuta immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza. 2.Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. All’esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte d’appello affermato che, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di addebito eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, è necessaria, in caso di assenza temporanea del destinatario, la spedizione di apposita raccomandata informativa.

L’Inps evidenzia che, così statuendo, la Corte territoriale ha applicato le disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982 e non quelle concernenti il servizio postale ordinario, alle quali avrebbe dovuto far riferimento trattandosi di invio diretto dell’atto.

Pur dichiarandosi consapevole del diverso indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notifica diretta degli avvisi di addebito, l’Inps sottolinea che, secondo la medesima giurisprudenza, nel caso di invio diretto, da parte del concessionario, della cartella di pagamento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria, nell’ipotesi di assenza temporanea del destinatario, anche la spedizione di apposita raccomandata informativa della giacenza del plico, trattandosi di adempimento previsto dalla l. n. 890 del 1982 e non anche dal regolamento postale. 2.Il ricorso è fondato.

2.1. È pacifico che l’avviso di addebito presupposto è stato notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ossia avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 30, comma 4, ultima parte, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010(«L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»). 2.2.Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’Inps, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento.

Pertanto, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982 (v.

Cass. n. 21847 del 2025, alla cui motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; nello stesso senso v. anche Cass. n. 25162 del 2025 e Cass. n. 27617 del 2025). 2.3.La sentenza impugnata non è in linea con il menzionato e più recente indirizzo interpretativo, al quale il Collegio intende assicurare continuità.

In essa, difatti, si afferma che, ai fini del perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito prodromico eseguita tramite servizio postale, è indispensabile la prova dell’invio della raccomandata con cui il destinatario, temporaneamente irreperibile al momento del tentativo di consegna, dev’essere avvisato dell’avvenuto deposito dell’atto la cui consegna era stata infruttuosamente tentata.

A tale scopo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982.

Tuttavia, nella specie non trova applicazione l’art. 8, comma 4, della l. cit., ma l’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, in base al quale la consegna degli invii c.d.

“a firma”, come le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio (v. nuovamente Cass. n. 21847 del 2025, in motivazione).

3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che valuterà nuovamente il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito presupposto alla stregua delle disposizioni contenute nelregolamento sul servizio postale ordinario e non già della l. n. 890 del 1982.

Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato il compito di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10881-2025 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 4060/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2024 R.G.N. 3062/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di addebito. Notifica diretta R.G.N. 10881/2025 Cron5 Rep. Ud.30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, pronunciando nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento a questi notificata L’opposizione era basata sul rilievo che l’avviso di addebito presupposto non era stato mai notificato ed era maturata, quindi, la prescrizione quinquennale dei contributi. La Corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell’atto, effettuata mediante posta ordinaria, non fosse avvenuta regolarmente, giacché l’Inps non aveva provato che era stata invitata all’indirizzo del debitore, irreperibile al momento dell’accesso, la raccomandata con ricevuta di ritorno recante l’attestazione, da parte dell’agente postale, dell’avvenuta immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza. 2.Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 3. All’esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte d’appello affermato che, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di addebito eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, è necessaria, in caso di assenza temporanea del destinatario, la spedizione di apposita raccomandata informativa. L’Inps evidenzia che, così statuendo, la Corte territoriale ha applicato le disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982 e non quelle concernenti il servizio postale ordinario, alle quali avrebbe dovuto far riferimento trattandosi di invio diretto dell’atto. Pur dichiarandosi consapevole del diverso indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notifica diretta degli avvisi di addebito, l’Inps sottolinea che, secondo la medesima giurisprudenza, nel caso di invio diretto, da parte del concessionario, della cartella di pagamento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria, nell’ipotesi di assenza temporanea del destinatario, anche la spedizione di apposita raccomandata informativa della giacenza del plico, trattandosi di adempimento previsto dalla l. n. 890 del 1982 e non anche dal regolamento postale. 2.Il ricorso è fondato. 2.1. È pacifico che l’avviso di addebito presupposto è stato notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ossia avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 30, comma 4, ultima parte, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010(«L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»). 2.2.Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’Inps, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982 (v. Cass. n. 21847 del 2025, alla cui motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; nello stesso senso v. anche Cass. n. 25162 del 2025 e Cass. n. 27617 del 2025). 2.3.La sentenza impugnata non è in linea con il menzionato e più recente indirizzo interpretativo, al quale il Collegio intende assicurare continuità. In essa, difatti, si afferma che, ai fini del perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito prodromico eseguita tramite servizio postale, è indispensabile la prova dell’invio della raccomandata con cui il destinatario, temporaneamente irreperibile al momento del tentativo di consegna, dev’essere avvisato dell’avvenuto deposito dell’atto la cui consegna era stata infruttuosamente tentata. A tale scopo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982. Tuttavia, nella specie non trova applicazione l’art. 8, comma 4, della l. cit., ma l’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, in base al quale la consegna degli invii c.d. “a firma”, come le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio (v. nuovamente Cass. n. 21847 del 2025, in motivazione). 3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che valuterà nuovamente il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito presupposto alla stregua delle disposizioni contenute nelregolamento sul servizio postale ordinario e non già della l. n. 890 del 1982. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato il compito di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composiz
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