CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2018
Cassazione n. 10211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27490/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , r appresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso di loro in Roma, via Crescenzio, 91, il tutto come da procura a margine della comparsa di nuovo difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.386/24/15, depositata il 15 aprile 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui veniva rilevata ulteriore IRPEF ed addizionali dovute. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, tributi adìta in appello, confermava la decisione. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a undici motivi. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso per resistere all’impugnativa. 3. Il ricorrente depositava , in seguito , documentazione iner ente all’adesione alla definizione agevolata. La difesa erariale con memoria 22 maggio 2018, dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e dell’avvenuto pagamento di quanto previsto, a seguito di nota del 18 aprile 2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino dell’Agenzia, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente ha dimostrato di aver formulato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione alla cartella in esame ai sensi dell’art. 11, d.l. 24 aprile 2017, n. 96, come del resto si ricava dalla stessa nota dell’Agenzia, che dà altresì atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto. 2. Alla luce di quanto precede dev’essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, per cessata materia del contendere avendo altresì la contribuente corrisposto quanto dovuto in relazione al relativo oggetto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. 3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del co