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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 23365/2026

Testo disponibile della fonte

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vverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate in data 23/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2025, in applicazionedell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 110 e 493-ter, 624 e 625, primocomma, n. 2, cod. pen., loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica, in anni in anniuno e mesi sei di reclusione ed euro 667,00 di multa ciascuno, loro riconosciute lecircostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestateaggravanti, con conferma nel resto.La Corte territoriale, preso atto della rinuncia ai motivi di gravame diversi daquelli concernenti il trattamento sanzionatorio, segnatamente, dei motivicontrassegnati dai «nn. 1, 2, 3, 4 e 7», ha accolto la richiesta di concordatoavanzata ai sensi del citato art. 599-bis cod. proc. pen., avendo ritenuto congruala pena rideterminata in accordo con il Procuratore generale e avendo valorizzato,ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti inregime di equivalenza, la confessione degli imputati e la minore gravità in concretodei fatti.2.

Ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati il lorodifensore, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione degliartt. 599-bis cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per averela Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime diequivalenza rispetto alle aggravanti senza fornire adeguata motivazione in ordineal loro mancato riconoscimento in regime di prevalenza, costituente l’oggetto dellaprincipale richiesta articolata con il quinto motivo di appello.4.

Con memoria depositata in data 27 maggio 2026, il difensore degli imputatiha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze e da ogni altra attivitàproclamata dall’Unione delle [OSCURATO:PERSONA] per i giorni dall’8 al 12 giugno2026, allegando la relativa delibera.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1.

Deve preliminarmente darsi atto dell’irricevibilità dell’istanza, presentatadal difensore dei ricorrenti, di differimento della trattazione dei ricorsi per effettodell’adesione all’astensione dall’attività professionale proclamata dall’Unione delleCamere [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte ha, infatti, in più occasioni, affermato il principio, estensibile alrito camerale non partecipato, nella specie applicato, secondo cui nel giudizio dicassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza ditempestiva richiesta di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinviopresentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamatadai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipareall'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786– 01; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01).2.

Tanto premesso il motivo proposto è manifestamente infondato.Dall’esame del verbale dell’udienza del 4 novembre 2025 - consentito inragione del vizio dedotto, ossia la difformità della pronuncia del giudice rispettoall’accordo che sarebbe stato raggiunto dalle parti, ossia, nel senso delriconoscimento ai ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche, in viaprioritaria, in regime di prevalenza sulle aggravanti e, solo in via subordinata, inregime di equivalenza - risulta che entrambi gli imputati, per il tramite del lorodifensore, si sono riportati «alla proposta di concordato in atti, previa rinuncia aimotivi da 1) a 4) dell’atto di appello, chiedendo l’irrogazione della pena finale, perciascuno di essi di anni 1, mesi 6 di reclusione e Euro 667,00 di multa con ilbeneficio di pena sospesa se concedibile e secondo il calcolo riportato dallaproposta» e che il Procuratore generale si è riportato «al consenso già prestato».Dall’esame dell’atto di appello presentato nell’interesse degli imputati risultache, con il quinto motivo, gli impugnanti avevano censurato la sentenza dicondanna pronunciata nei loro confronti in punto di loro mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, mentre dall’esame della proposta di concordatoex art. 599-bis cod. pen. a firma del difensore degli appellanti, telematicamentedepositata presso la Procura generale della Repubblica di Napoli in data 27 ottobre2025, risulta che entrambi i proponenti, previa rinuncia «ai motivi assolutori (nn.1, 2, 3, 4 dei motivi di appello)» avevano stimato «equa la pena finale di anni 1,mesi 6 di reclusione ed euro 667 di multa», con la «pena sospesa se concedibile»;pena così determinata «previa concessione delle circostanze attenuanti generiche(fondate sulla confessione che gli imputati renderanno in udienza) con giudizio diequivalenza sulle aggravanti del delitto di cui al capo B) della rubrica (ritenuto piùgrave)».3.

Ne viene che il rilievo dei ricorrenti è assolutamente privo di fondamento,dovendosi escludere, sulla base della verifica degli atti processuali indicati, che sifosse chiesta la concessione nei loro confronti delle circostanze attenuantigeneriche, prioritariamente, in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanticontestate: donde, non sussiste la denunciata difformità della pronuncia delgiudice rispetto all’accordo raggiunto dalle parti.4.

In ogni caso, quand’anche la concessione delle circostanze innominate exart. 62-bis cod. pen. fosse stata chiesta, in via prioritaria, in regime di prevalenzae, solo in via subordinata, in regime di equivalenza, la Corte territoriale, con ilconcederle in regime di equivalenza (avuto riguardo alla motivazione resa allapagina 5, sesto capoverso della sentenza impugnata, che non rivela alcun profilodi arbitrarietà), non è incorsa in nessun errore di diritto o di conclamato vizioargomentativo, tenuto conto del principio secondo cui le statuizioni relative algiudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazionediscrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretteda sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 - 01).5.

S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cuiconsegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate in data 23/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2025, in applicazionedell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 110 e 493-ter, 624 e 625, primocomma, n. 2, cod. pen., loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica, in anni in anniuno e mesi sei di reclusione ed euro 667,00 di multa ciascuno, loro riconosciute lecircostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestateaggravanti, con conferma nel resto.La Corte territoriale, preso atto della rinuncia ai motivi di gravame diversi daquelli concernenti il trattamento sanzionatorio, segnatamente, dei motivicontrassegnati dai «nn. 1, 2, 3, 4 e 7», ha accolto la richiesta di concordatoavanzata ai sensi del citato art. 599-bis cod. proc. pen., avendo ritenuto congruala pena rideterminata in accordo con il Procuratore generale e avendo valorizzato,ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti inregime di equivalenza, la confessione degli imputati e la minore gravità in concretodei fatti.2. Ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati il lorodifensore, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione degliartt. 599-bis cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per averela Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime diequivalenza rispetto alle aggravanti senza fornire adeguata motivazione in ordineal loro mancato riconoscimento in regime di prevalenza, costituente l’oggetto dellaprincipale richiesta articolata con il quinto motivo di appello.4. Con memoria depositata in data 27 maggio 2026, il difensore degli imputatiha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze e da ogni altra attivitàproclamata dall’Unione delle [OSCURATO:PERSONA] per i giorni dall’8 al 12 giugno2026, allegando la relativa delibera.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1. Deve preliminarmente darsi atto dell’irricevibilità dell’istanza, presentatadal difensore dei ricorrenti, di differimento della trattazione dei ricorsi per effettodell’adesione all’astensione dall’attività professionale proclamata dall’Unione delleCamere [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte ha, infatti, in più occasioni, affermato il principio, estensibile alrito camerale non partecipato, nella specie applicato, secondo cui nel giudizio dicassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza ditempestiva richiesta di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinviopresentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamatadai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipareall'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786– 01; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01).2. Tanto premesso il motivo proposto è manifestamente infondato.Dall’esame del verbale dell’udienza del 4 novembre 2025 - consentito inragione del vizio dedotto, ossia la difformità della pronuncia del giudice rispettoall’accordo che sarebbe stato raggiunto dalle parti, ossia, nel senso delriconoscimento ai ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche, in viaprioritaria, in regime di prevalenza sulle aggravanti e, solo in via subordinata, inregime di equivalenza - risulta che entrambi gli imputati, per il tramite del lorodifensore, si sono riportati «alla proposta di concordato in atti, previa rinuncia aimotivi da 1) a 4) dell’atto di appello, chiedendo l’irrogazione della pena finale, perciascuno di essi di anni 1, mesi 6 di reclusione e Euro 667,00 di multa con ilbeneficio di pena sospesa se concedibile e secondo il calcolo riportato dallaproposta» e che il Procuratore generale si è riportato «al consenso già prestato».Dall’esame dell’atto di appello presentato nell’interesse degli imputati risultache, con il quinto motivo, gli impugnanti avevano censurato la sentenza dicondanna pronunciata nei loro confronti in punto di loro mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, mentre dall’esame della proposta di concordatoex art. 599-bis cod. pen. a firma del difensore degli appellanti, telematicamentedepositata presso la Procura generale della Repubblica di Napoli in data 27 ottobre2025, risulta che entrambi i proponenti, previa rinuncia «ai motivi assolutori (nn.1, 2, 3, 4 dei motivi di appello)» avevano stimato «equa la pena finale di anni 1,mesi 6 di reclusione ed euro 667 di multa», con la «pena sospesa se concedibile»;pena così determinata «previa concessione delle circostanze attenuanti generiche(fondate sulla confessione che gli imputati renderanno in udienza) con giudizio diequivalenza sulle aggravanti del delitto di cui al capo B) della rubrica (ritenuto piùgrave)».3. Ne viene che il rilievo dei ricorrenti è assolutamente privo di fondamento,dovendosi escludere, sulla base della verifica degli atti processuali indicati, che sifosse chiesta la concessione nei loro confronti delle circostanze attenuantigeneriche, prioritariamente, in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanticontestate: donde, non sussiste la denunciata difformità della pronuncia delgiudice rispetto all’accordo raggiunto dalle parti.4. In ogni caso, quand’anche la concessione delle circostanze innominate exart. 62-bis cod. pen. fosse stata chiesta, in via prioritaria, in regime di prevalenzae, solo in via subordinata, in regime di equivalenza, la Corte territoriale, con ilconcederle in regime di equivalenza (avuto riguardo alla motivazione resa allapagina 5, sesto capoverso della sentenza impugnata, che non rivela alcun profilodi arbitrarietà), non è incorsa in nessun errore di diritto o di conclamato vizioargomentativo, tenuto conto del principio secondo cui le statuizioni relative algiudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazionediscrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretteda sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 - 01).5. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cuiconsegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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