CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li altri dati a norrnEi di-t, 32 SENTENZA digs. 19i»11", IJ cill9pc3 sul ricorso proposto ... skirrygya dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2022 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 4 ottobre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dai reati di cui agli artt. 612-bis, commi 1 e 2 cod. pen. (capo a); agli artt. 81, comma 1 e capoverso, 609-bis, 56, 609-bis, 609-ter n. 5-quater cod. pen. (capo b); agli artt. 81, comma 1, 624, 61 n. 2 cod. pen. (capo c); agli artt. 81, comma 1 e z capoverso, 616, commi 1 e 2, cod. pen. (capo d); 81, comma 1 e capoverso, 612, commi 1 e 2, 660 cod. pen. (capo e), in asserito danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta decisione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove dibattimentali, laddove era stato escluso l'elemento psicologico dei reati ascritti all'imputato, ha osservato che al contrario vi era convergenza tra le dichiarazioni della parte civile ricorrente e quelle del teste Galtieri. Mentre il proscioglimento dell'imputato era stato giustificato solamente dall'impossibilità, per quest'ultimo, di essere riuscito a sbloccare più volte il telefono cellulare della donna; per contro dagli atti non vi era prova della sussistenza dei presupposti per una pronuncia di assoluzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. L'imputato ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Per quanto concerne il motivo di censura, è nozione comune che le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558). Al riguardo, il Procuratore generale ha appunto del tutto correttamente osservato, nella sua requisitoria, che "la Corte d'appello ha ritenuto che la persona offesa non fosse credibile, non avendo ravvisato adeguati riscontri alle dichiarazioni della persona offesa. E' stata ritenuta necessaria la ricerca di riscontri perché, dall'istruttoria svolta, è emersa una grande conflittualità tra le parti, derivante da un rapporto sentimentale entrato in crisi e dalla difficoltà di gestire ed educare i figli, sfociata negli anni in plurime denunce reciproche. La Corte di merito, dunque, ha evidenziato come il narrato della parte civile non abbia trovato alcun sostegno ed anzi sia apparso a tratti contraddetto dalle dichiarazioni rese da un terzo, tal Ventura, soggetto con cui la persona offesa aveva instaurato una relazione. La Corte di appello, dunque, ha concluso con un giudizio di merito che l'analisi del narrato della persona offesa impedisce di N superare positivamente la verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva della dichiarante «il cui racconto è apparso confuso lacunoso, a tratti inverosimile, ed ancora non supportato da validi e sufficienti riscontri esterni»". 5.1.1. Ciò posto, avuto riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, non sussiste possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. In proposito, con motivazione certamente non illogica, ed ancor meno manifestamente illogica, per un verso i Giudici del merito hanno evidenziato i contrasti nelle deposizioni rassegnate dalla parte civile e dal teste Ventura, in tesi legato da una relazione sentimentale con la stessa odierna ricorrente e, quindi, oggettivamente incline alla parzialità nelle dichiarazioni; d'altro lato è stata appunto sottolineata, nella situazione così complessivamente rappresentata, la carenza di adeguati riscontri esterni in grado di altrimenti corroborare un quadro istruttorio connotato da un'accesa reciproca conflittualità, in cui si era altresì inserita la narrazione - palesemente inverosimile - delle modalità con le quali l'imputato si sarebbe intromesso nella privata messaggistica della donna odierna ricorrente, superando in ben due distinte circostanze le chiavi d'accesso al telefono cellulare di quest'ultima. 5.2. Il complessivo percorso argomentativo - cui la ricorrente ha opposto una generica non condivisione delle valutazioni siccome operate dalla sentenza impugnata, ma non ha mai inteso chiarire le contraddizioni evidenziate - si presenta pertanto esente da censura. 6. L'impugnazione, che in definitiva neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo, è manifestamente infondata. Non può quindi che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.