Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12575/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 117/RG. 37486 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, con separata ordinanza, ha escluso di accogliere la richiesta di astensione dall'udienza presentata dal difensore alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il rinvio non può essere concesso in mancanza di richiesta di discussione orale, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786), inoltre, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico è sufficiente richiamare pag. 2 della sentenza lì dove si dà atto che dopo gravissime e reiterate aggressioni agli operanti, l'imputato si era limitato a minacciare di suicidarsi, senza che avesse documentato alcuna patologia, meramente asserita, tale da incidere sulla sua capacità.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 117/RG. 37486 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, con separata ordinanza, ha escluso di accogliere la richiesta di astensione dall'udienza presentata dal difensore alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il rinvio non può essere concesso in mancanza di richiesta di discussione orale, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786), inoltre, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico è sufficiente richiamare pag. 2 della sentenza lì dove si dà atto che dopo gravissime e reiterate aggressioni agli operanti, l'imputato si era limitato a minacciare di suicidarsi, senza che avesse documentato alcuna patologia, meramente asserita, tale da incidere sulla sua capacità. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz
Sentenza Cassazione n. 12575/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris