CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 44414/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità del motivo con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; considerato, infatti, che per il [OSCURATO:PERSONA] il motivo non risultava dedotto con l'atto di appello, ma fu formulato solo in sede di conclusioni, come si evince dall'esame degli atti, con richiesta generica e non argomentata, sicché è legittimo il silenzio sul punto; rilevato che quanto all'Abazovski la censura è meramente oppositiva a fronte della Congrua motivazione resa, che esclude la particolare tenuità del fatto in ragione della non occasionalità della condotta e della reiterazione dell'infrazione, risultando che il detenuto aveva effettuato numerose telefonate ai familiari: elemento questo, invece, valutato ai fini della determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto che va quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consig re estensore [OSCURATO:PERSONA] e t