CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 19848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso o, in subordine, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite alla luce dell'ordinanza della Sez.2, n. 4439 del 14/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava l'intervenuta prescrizione dei reati contestati all'imputato eccetto che per la resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalla violenza commessa con l'uso di un coltello e dalla recidiva specifica infraquinquennale, fatti commessi in Genova il 01/01/2010. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 157 cod. pen., in quanto il calcolo dei termini di prescrizione, per l'unico reato per il quale era stato condannato, aveva tenuto conto degli effetti della recidiva per due volte, una prima volta ai fini dell'individuazione della pena massima applicabile per la violazione contestata ed una seconda volta ai fini dell'individuazione della massima durata della proroga del termine necessario a prescrivere il reato, in presenza di fattori interruttivi, così violando il principio del ne bis in idem sostanziale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. In premessa, è necessario ricostruire il percorso argomentativo che ha condotto alla sentenza impugnata ad escludere l'estinzione del reato per prescrizione. In applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 la Corte di appello di Genova ha individuato il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. in 13 anni, 10 mesi e 20 giorni. Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta sussistente in sede di merito, con pronuncia di primo e secondo grado, in riferimento al delitto di resistenza a pubblico, commesso il 01/01/2010, attraverso il calcolo di seguito descritto. Con riferimento alla prescrizione ordinaria, determinata con l'aumento massimo di pena previsto per la citata aggravante ad effetto speciale: 5 anni di pena massima per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, aumentati di 2/3 per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. a 8 anni e 4 mesi (art. 157, comma 2, cod. pen.), con aumento in relazione alle interruzioni (art. 161, comma 2, cod.pen.), in considerazione della ritenuta recidiva qualificata di 2/3, per un termine finale di prescrizione di complessivi 13 anni, 10 mesi e 20 giorni. Ad oggi, dunque, il reato non è prescritto. 2.1 La questione di diritto posta dal ricorso è in linea con la tuttora isolata pronuncia della Corte di legittimità secondo cui è possibile tenere conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale base, ai sensi dell'art. art. 157, comma 2, cod. pen. o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., ma non è consentito tenerne conto per ambedue tali fini, posto che, diversamente, si graverebbe il reo due volte per lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (così Sez. 6, n. 47269 del 30/11/2015, Fallani, Rv. 265518). Secondo altra tesi della Corte di legittimità, di gran lunga maggioritaria e condivisa dal Collegio, viceversa la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen.; sia, in presenza di atti interruttivi, sul calcolo del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 2, n. 8247 del 19/11/2021, Stabile; Sez. 3, n. 26868 del 19/4/2019, Cliente, Rv. 276016; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214). Si ritiene di aderire a questa seconda opzione ermeneutica anche in considerazione della diversa ratio che presiede alle due diverse disposizioni a cui si applica la recidiva: l'art. 157 cod. pen. disciplina la fisiologica durata della prescrizione dei reati in base a una scelta discrezionale del legislatore parannetrata proprio sulla durata massima della pena detentiva prevista per i singoli reati, salva la previsione di una durata minima; l'art. 161, comma 2, cod. pen. invece stabilisce gli effetti che hanno sulla durata della prescrizione gli atti interruttivi, tenendo conto di fattori che possono giustificare la permanenza dell'interesse pubblico alla repressione del reato in ragione della gravità e dell'allarme sociale derivante dalla commissione di questo. Con specifico riferimento al fattore oggetto del quesito posto dal ricorso, ovverosia l'essere stato commesso il reato da persona a cui è stata contestata, e ritenuta dal giudice, la recidiva, si sottolinea come sia proprio il maggiore allarme sociale, derivante da chi ha dimostrato propensione a delinquere, a rendere primario l'interesse statale alla repressione del reato, a prescindere dal bilanciamento della recidiva, persino in subvalenza, con eventuali circostanze eterogenee (in questo senso vedi anche Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319). Da ciò consegue che la durata della fase prescrizionale i successiva all'intervento di fattori interruttivi viene dilatata tanto da comportarne il prolungamento di 2/3, come nel caso in esame. Infine, non si è accolta la tesi proposta in subordine dal Procuratore Generale di rinviare il procedimento in attesa della pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione cui è stata rimessa la questione, con ordinanza del 14/12/2021, n. 4439 della Seconda Sezione sul duplice quesito di diritto "se il limite della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall'art. 99 comma 6 cod. pen. (a) incida sulla qualificazione della recidiva prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 99 cod. pen. come circostanza "ad effetto speciale", (b) influisca sulla determinazione del termine di prescrizione". Infatti, aldilà del non essere stata prospettata dal ricorso, la regola, anche diversamente delineata e con applicazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen., non varrebbe nel caso concreto perché il reato comunque non sarebbe prescritto. 3.Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.