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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08564/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA];1018- controricorrente -avverso la sentenza n. 295/2024 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 06/05/2024 R.G.N. 1267/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12727/2024Numero di raccolta generale 8564/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano haData pubblicazione 06/04/2026accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - la qualeaveva dedotto di avere inutilmente chiesto, in viaamministrativa, la liquidazione in proprio favore dell’indennitàNASpI a causa dello stato di disoccupazione nel quale si eravenuta a trovare dopo aver rassegnato le dimissioni per giustacausa - e, quindi, ha dichiarato il diritto della ricorrente allapercezione della indennità NASpI, condannando l’Inps allacorresponsione della somma di 24.287,25 euro, oltre interessidal dovuto al saldo.1.1.

Il Tribunale di Varese aveva rigettato la domanda diSalmoiraghi sul presupposto che la lavoratrice non avesse datoprova della giusta causa di dimissioni.1.2.

Al contrario, la Corte d’appello, richiamata la circolare Inpsn. 163 del 2003, ha affermato che, secondo lo stesso Inps, nonè necessaria la prova della giusta causa delle dimissioni, ma èsufficiente aver manifestato concretamente la volontà didifendersi contro il comportamento illecito del datore di lavoro.Ha rilevato, quindi, che nella specie detto onere era statoassolto, giacché a tale scopo era sufficiente la lettera inviatadall’avvocato al datore di lavoro volta a contestare ilcomportamento illecito che aveva determinato le dimissioni pergiusta causa, con la richiesta di addivenire ad una soluzionebonaria.Ha osservato, inoltre, che il successivo deposito del ricorsogiudiziale finalizzato ad accertare la giusta causa delle dimissioniconfermava la volontà della lavoratrice di difendersi in giudizionei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro,come richiesto dalla citata circolare Inps.2.

Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso.Numero registro generale 12727/2024Numero di raccolta generale 8564/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Data pubblicazione 06/04/20263.

All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, per avere la Corte d’appelloaffermato che, al fine di ottenere l’indennità NASpI, l’assicuratanon era tenuta a provare in giudizio la sussistenza della giustacausa delle dimissioni, ma era sufficiente la mera dimostrazionedella volontà di difendersi in giudizio nei confronti delcomportamento illecito tenuto dal datore di lavoro.1.1.

Secondo l’Istituto, la domanda diretta ad ottenere ilriconoscimento dell’indennità NASpI si basa sul presuppostodella involontarietà dello stato disoccupazione, il quale sussistenon soltanto in caso di licenziamento, ma anche nell’ipotesi didimissioni dovute a giusta causa.

Pertanto, contrariamente aquanto affermato dalla Corte d’appello, era onere dell’assicurataprovare in giudizio il fatto delle dimissioni per giusta causa e,quindi, la sussistenza delle condotte gravemente inadempientidel datore di lavoro.

Di conseguenza, risultano violati gli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la controparte si era limitata adallegare di aver diritto alla prestazione senza però dimostrarenulla in merito ai dedotti inadempimenti datoriali.1.2.

L’Istituto sottolinea, altresì, che non può rilevare il fattoche, sulla scorta delle istruzioni interne, in sede amministrativaè sufficiente documentare la volontà dell’assicurato di difendersiNumero registro generale 12727/2024in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di farN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026accertare le condotte inadempienti di quest’ultimo.

Ed infatti, leData pubblicazione 06/04/2026circolari interne non possono incidere sul contenuto di una fontedi rango primario né vincolare il giudice, sicché l’attore deveallegare e provare i fatti costitutivi dei requisiti del diritto, aprescindere da quanto previsto dalle circolari perl’asseverazione nella fase amministrativa dei requisiti perconseguire le prestazioni previdenziali.2.

In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dalla controricorrente.2.1.

Innanzitutto, la doglianza formulata dall’Inps non soltantoè attinente al decisum della sentenza impugnata, ma recal’illustrazione intelligibile ed esauriente delle dedotte violazionidi norme o principi di diritto, così da soddisfare i requisiticontenutistici del ricorso per cassazione ai fini della suaammissibilità ex art. 366 c.p.c. (v., in particolare, Cass. n.17125 del 2007 e Cass. n. 4036 del 2011).2.2.

In secondo luogo, non può ritenersi che le questionidedotte tramite il ricorso in esame non siano comprese nel temadel decidere del giudizio di appello e, quindi, siano daconsiderarsi inammissibili in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 907del 2018).

La doglianza, invero, attiene non già al temadell’applicabilità, al caso in esame, della circolare Inps n. 163del 2003, quanto al fatto che la Corte territoriale ha affermatoche l’onere probatorio incombente sull’assicurata era limitatoagli elementi indicati nella citata circolare e non l’eventoprevisto dalla legge per l’insorgere del diritto all’indennità, cioèl’involontarietà dello stato di disoccupazione.2.3.

Ancora, non è esatto affermare che l’oggetto del giudizio èsempre stato l’accertamento dell’illegittimità del diniegoopposto dall’Inps alla domanda di NASpI presentata dallaNumero registro generale 12727/2024lavoratrice e non l’accertamento della giusta causa delle sueN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026dimissioni.

È noto che la domanda giudiziaria avente ad oggettoData pubblicazione 06/04/2026l’accertamento della sussistenza del diritto soggettivo alleprestazioni previdenziali non può configurarsi comeimpugnazione dei provvedimenti emessi in sede amministrativa(principio del tutto consolidato: cfr. già Cass. n. 4128 del 1984),sicché non rilevano in alcun modo le determinazioni assuntedall’Inps in quella fase (cfr. Cass. n. 11516 del 2018, in tema diprestazione d’invalidità, secondo cui neppure il provvedimentoricognitivo del diritto fatto valere dall’assicurato comportal’automatico riconoscimento del diritto medesimo).2.4.

Infine, non è pertinente il richiamo all’art. 360-bis n. 1)c.p.c., atteso che – lasciando in disparte quanto si dirà nelprosieguo circa il merito delle censure – la denunciatainosservanza, da parte dell’Inps, delle previsioni contenute nellacircolare emanata dal medesimo Istituto non è motivod’inammissibilità del ricorso.3.

Nel merito, il ricorso è fondato.3.1.

È necessario rammentare che la Nuova prestazione diAssicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), istituita con ild.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è un’indennità mensile che ha lafunzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratoricon rapporto di lavoro subordinato che abbiano perdutoinvolontariamente la propria occupazione (art. 1).In particolare, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbianoperduto involontariamente la propria occupazione e chepresentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in statodi disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c, del d.lgs.n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano farvalere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo didisoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c)Numero registro generale 12727/2024possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, aN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi cheData pubblicazione 06/04/2026precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma1, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso dispecie).Inoltre, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hannorassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzioneconsensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito dellaprocedura di cui all’art. 7 della l. n. 604 del 1966, comemodificato dall’art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012 (art. 3,comma 2).3.2.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la funzione deltrattamento NASpI è quella di fornire una tutela di sostegno alreddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato cheabbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr.Cass. n. 13578 del 2025, in tema di lavoro carcerario, cherichiama Cass. n. 396 del 2024).Tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perditadel lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datoreo alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l’art. 3 del d.lgs.n. 22 del 2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori chesi siano dimessi per giusta causa o che abbiano risoltoconsensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti,evidentemente riconosce l’involontarietà della perditadell’occupazione anche laddove, pur in presenza di unamanifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto,la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamentodatoriale e non ad una libera scelta del prestatore.A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269 del 2002, concui la Corte costituzionale ha giudicato non fondata nei sensi dicui in motivazione la questione di legittimità dell’art. 34, commaNumero registro generale 12727/20245, della l. n. 448 del 1998, laddove statuiva che «la cessazioneN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenzaData pubblicazione 06/04/2026successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessionedella indennità di disoccupazione», ritenendo che le dimissioniper giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta dellavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altrosoggetto: «le dimissioni indotte da una causa insita in un difettodel rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirnepersino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.),comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quouno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi noncomprese, in assenza di una espressa previsione in sensocontrario, nell'ambito di operatività della disposizionecensurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso unainterpretazione conforme a Costituzione della stessa».3.3.

Nella specie, la Corte d’appello ha affermato che lo stato didisoccupazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA] era dipesodalle dimissioni dalla stessa rassegnate “per giusta causa”.A tal fine, la Corte ha richiamato la circolare Inps n. 163 del2003, nella quale, a proposito delle dimissioni per giusta causa,si precisa che per ottenere la prestazione l’assicurato avrebbedovuto «corredare la domanda con una documentazione da cuirisulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” neiconfronti del comportamento illecito del datore di lavoro(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsid’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datoredi lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosia comunicare l’esito della controversia giudiziale oextragiudiziale».

Ha ritenuto, quindi, che l’oggetto della provaincombente sull’assicurato fosse non l’esistenza della giustacausa sottesa alle dimissioni, bensì delle circostanze di fattoNumero registro generale 12727/2024riportate nella sopra citata circolare dell’Istituto (v. pag. 4 dellaN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026sentenza impugnata).Data pubblicazione 06/04/20263.4.

Così motivando, la Corte d’appello ha nella sostanzaomesso di accertare l’esistenza del presupposto necessario perottenere l’indennità NASpI, ossia la condizione didisoccupazione involontaria dell’assicurato, da ritenersisussistente – come detto – anche nell’eventualità in cui larisoluzione del rapporto di lavoro, pur promanando dallavoratore, è in concreto da ricondurre ad una condottadatoriale e non ad una libera scelta del prestatore.In particolare, questa Corte ha chiarito che le dimissioni sonoassistite dalla giusta causa ex art. 2119 c.c. allorché siconfigurino come reazione immediata agli inadempimenti deldatore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleatida questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e ditempestività delle dimissioni (v.

Cass. n. 31999 del 2018).Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di unagiusta causa di dimissioni, supportando la domanda con ipertinenti dati di fatto (v.

Cass. n. 24432 del 2022), anche inordine al rapporto di consecuzione e d’immediatezza, chedisvela l’autentica genesi delle dimissioni rassegnate e neavvalora la “giusta causa” (cfr., proprio in tema di NASpI, Cass.n. 30310 del 2024, al punto 5 della motivazione).Di conseguenza, la pronuncia è incorsa nella lamentataviolazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015,avendo la Corte d’appello riconosciuto il diritto dell’assicurataall’indennità NASpI pur in mancanza di prova della “giustacausa” delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice.3.5.

Non ha rilievo il fatto che la circolare dell’Inps n. 163 del2003 richiede, ai fini del riconoscimento della giusta causa, laproduzione di documenti da cui si possa desumere la volontà delNumero registro generale 12727/2024lavoratore di “difendersi in giudizio” nei confronti deNl umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026comportamento illecito del datore di lavoro.Data pubblicazione 06/04/2026In primo luogo, nella giurisprudenza di questa Corte èassolutamente consolidato il principio secondo cui le circolariamministrative dell’Inps sono atti normativi interni, che tendonoa indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organiperiferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cuila legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento deldiritto alla corresponsione di una provvidenza (cfr. da ultimoCass. n. 12971 del 2025 e Cass. n. 10728 del 2024, che a lorovolta richiamano Cass. n. 11094 del 2005 e la più risalente Cass.n. 2568 del 1963).

Pertanto, la menzionata circolare non puòfondatamente condurre a ritenere che, nel giudizio volto a faraccertare il diritto alla percezione dell’indennità NASpI, l’oggettodella prova dei requisiti previsti dalla legge – il cui assolvimentospetta all’assicurato – sia rappresentato dalla volontà dellavoratore di difendersi dal comportamento illecito del datore dilavoro e non dalla giusta causa di dimissioni.In secondo luogo, va ribadito che – come accennato inprecedenza – oggetto del presente giudizio è pur sempre,indipendentemente dalla formulazione del petitum delladomanda, il diritto soggettivo alla prestazione previdenzialerichiesta e non già l’impugnazione delle determinazioni assuntedall’Ente erogatore in sede amministrativa, giacché il rapportogiuridico previdenziale è di derivazione legale e, pertanto, delsuo oggetto non può disporre l’Istituto gestore.

Ne discende chel’accertamento che il giudice è tenuto a compiere attieneall’esistenza degli elementi costitutivi del diritto prefigurati dallalegge e non certo l’osservanza, da parte dell’Inps, delledisposizioni interne di cui lo stesso si è dotato al fine diNumero registro generale 12727/2024Numero sezionale 1018/2026regolamentare sul piano amministrativo la gestione del raNpupmoerro tdoi r accolta generale 8564/2026Data pubblicazione 06/04/2026previdenziale.Ne deriva ulteriormente che, nella specie, la verifica che ilgiudice di merito è tenuto a compiere attiene all’esistenza, nelcaso concreto, della giusta causa di dimissioni, intesa nel sensoprima chiarito, e non già al rispetto, da parte dell’interessata,degli oneri di allegazione documentale prescritti dall’atto dinormazione interna promanante dall’Istituto.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esamedel gravame alla luce di quanto sin qui detto, al fine di accertarel’esistenza, nel caso concreto, della giusta causa delle dimissioniche hanno dato luogo allo stato di disoccupazione per il quale èstata domandata l’indennità NASpI.

Quale giudice del rinvio, allaCorte territoriale è affidato il compito di provvedere anche inordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];1018- controricorrente -avverso la sentenza n. 295/2024 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 06/05/2024 R.G.N. 1267/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12727/2024Numero di raccolta generale 8564/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano haData pubblicazione 06/04/2026accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - la qualeaveva dedotto di avere inutilmente chiesto, in viaamministrativa, la liquidazione in proprio favore dell’indennitàNASpI a causa dello stato di disoccupazione nel quale si eravenuta a trovare dopo aver rassegnato le dimissioni per giustacausa - e, quindi, ha dichiarato il diritto della ricorrente allapercezione della indennità NASpI, condannando l’Inps allacorresponsione della somma di 24.287,25 euro, oltre interessidal dovuto al saldo.1.1. Il Tribunale di Varese aveva rigettato la domanda diSalmoiraghi sul presupposto che la lavoratrice non avesse datoprova della giusta causa di dimissioni.1.2. Al contrario, la Corte d’appello, richiamata la circolare Inpsn. 163 del 2003, ha affermato che, secondo lo stesso Inps, nonè necessaria la prova della giusta causa delle dimissioni, ma èsufficiente aver manifestato concretamente la volontà didifendersi contro il comportamento illecito del datore di lavoro.Ha rilevato, quindi, che nella specie detto onere era statoassolto, giacché a tale scopo era sufficiente la lettera inviatadall’avvocato al datore di lavoro volta a contestare ilcomportamento illecito che aveva determinato le dimissioni pergiusta causa, con la richiesta di addivenire ad una soluzionebonaria.Ha osservato, inoltre, che il successivo deposito del ricorsogiudiziale finalizzato ad accertare la giusta causa delle dimissioniconfermava la volontà della lavoratrice di difendersi in giudizionei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro,come richiesto dalla citata circolare Inps.2. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso.Numero registro generale 12727/2024Numero di raccolta generale 8564/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Data pubblicazione 06/04/20263. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, per avere la Corte d’appelloaffermato che, al fine di ottenere l’indennità NASpI, l’assicuratanon era tenuta a provare in giudizio la sussistenza della giustacausa delle dimissioni, ma era sufficiente la mera dimostrazionedella volontà di difendersi in giudizio nei confronti delcomportamento illecito tenuto dal datore di lavoro.1.1. Secondo l’Istituto, la domanda diretta ad ottenere ilriconoscimento dell’indennità NASpI si basa sul presuppostodella involontarietà dello stato disoccupazione, il quale sussistenon soltanto in caso di licenziamento, ma anche nell’ipotesi didimissioni dovute a giusta causa. Pertanto, contrariamente aquanto affermato dalla Corte d’appello, era onere dell’assicurataprovare in giudizio il fatto delle dimissioni per giusta causa e,quindi, la sussistenza delle condotte gravemente inadempientidel datore di lavoro. Di conseguenza, risultano violati gli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la controparte si era limitata adallegare di aver diritto alla prestazione senza però dimostrarenulla in merito ai dedotti inadempimenti datoriali.1.2. L’Istituto sottolinea, altresì, che non può rilevare il fattoche, sulla scorta delle istruzioni interne, in sede amministrativaè sufficiente documentare la volontà dell’assicurato di difendersiNumero registro generale 12727/2024in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di farN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026accertare le condotte inadempienti di quest’ultimo. Ed infatti, leData pubblicazione 06/04/2026circolari interne non possono incidere sul contenuto di una fontedi rango primario né vincolare il giudice, sicché l’attore deveallegare e provare i fatti costitutivi dei requisiti del diritto, aprescindere da quanto previsto dalle circolari perl’asseverazione nella fase amministrativa dei requisiti perconseguire le prestazioni previdenziali.2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dalla controricorrente.2.1. Innanzitutto, la doglianza formulata dall’Inps non soltantoè attinente al decisum della sentenza impugnata, ma recal’illustrazione intelligibile ed esauriente delle dedotte violazionidi norme o principi di diritto, così da soddisfare i requisiticontenutistici del ricorso per cassazione ai fini della suaammissibilità ex art. 366 c.p.c. (v., in particolare, Cass. n.17125 del 2007 e Cass. n. 4036 del 2011).2.2. In secondo luogo, non può ritenersi che le questionidedotte tramite il ricorso in esame non siano comprese nel temadel decidere del giudizio di appello e, quindi, siano daconsiderarsi inammissibili in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 907del 2018). La doglianza, invero, attiene non già al temadell’applicabilità, al caso in esame, della circolare Inps n. 163del 2003, quanto al fatto che la Corte territoriale ha affermatoche l’onere probatorio incombente sull’assicurata era limitatoagli elementi indicati nella citata circolare e non l’eventoprevisto dalla legge per l’insorgere del diritto all’indennità, cioèl’involontarietà dello stato di disoccupazione.2.3. Ancora, non è esatto affermare che l’oggetto del giudizio èsempre stato l’accertamento dell’illegittimità del diniegoopposto dall’Inps alla domanda di NASpI presentata dallaNumero registro generale 12727/2024lavoratrice e non l’accertamento della giusta causa delle sueN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026dimissioni. È noto che la domanda giudiziaria avente ad oggettoData pubblicazione 06/04/2026l’accertamento della sussistenza del diritto soggettivo alleprestazioni previdenziali non può configurarsi comeimpugnazione dei provvedimenti emessi in sede amministrativa(principio del tutto consolidato: cfr. già Cass. n. 4128 del 1984),sicché non rilevano in alcun modo le determinazioni assuntedall’Inps in quella fase (cfr. Cass. n. 11516 del 2018, in tema diprestazione d’invalidità, secondo cui neppure il provvedimentoricognitivo del diritto fatto valere dall’assicurato comportal’automatico riconoscimento del diritto medesimo).2.4. Infine, non è pertinente il richiamo all’art. 360-bis n. 1)c.p.c., atteso che – lasciando in disparte quanto si dirà nelprosieguo circa il merito delle censure – la denunciatainosservanza, da parte dell’Inps, delle previsioni contenute nellacircolare emanata dal medesimo Istituto non è motivod’inammissibilità del ricorso.3. Nel merito, il ricorso è fondato.3.1. È necessario rammentare che la Nuova prestazione diAssicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), istituita con ild.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è un’indennità mensile che ha lafunzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratoricon rapporto di lavoro subordinato che abbiano perdutoinvolontariamente la propria occupazione (art. 1).In particolare, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbianoperduto involontariamente la propria occupazione e chepresentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in statodi disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c, del d.lgs.n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano farvalere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo didisoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c)Numero registro generale 12727/2024possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, aN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi cheData pubblicazione 06/04/2026precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma1, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso dispecie).Inoltre, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hannorassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzioneconsensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito dellaprocedura di cui all’art. 7 della l. n. 604 del 1966, comemodificato dall’art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012 (art. 3,comma 2).3.2. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la funzione deltrattamento NASpI è quella di fornire una tutela di sostegno alreddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato cheabbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr.Cass. n. 13578 del 2025, in tema di lavoro carcerario, cherichiama Cass. n. 396 del 2024).Tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perditadel lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datoreo alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l’art. 3 del d.lgs.n. 22 del 2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori chesi siano dimessi per giusta causa o che abbiano risoltoconsensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti,evidentemente riconosce l’involontarietà della perditadell’occupazione anche laddove, pur in presenza di unamanifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto,la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamentodatoriale e non ad una libera scelta del prestatore.A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269 del 2002, concui la Corte costituzionale ha giudicato non fondata nei sensi dicui in motivazione la questione di legittimità dell’art. 34, commaNumero registro generale 12727/20245, della l. n. 448 del 1998, laddove statuiva che «la cessazioneN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenzaData pubblicazione 06/04/2026successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessionedella indennità di disoccupazione», ritenendo che le dimissioniper giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta dellavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altrosoggetto: «le dimissioni indotte da una causa insita in un difettodel rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirnepersino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.),comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quouno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi noncomprese, in assenza di una espressa previsione in sensocontrario, nell'ambito di operatività della disposizionecensurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso unainterpretazione conforme a Costituzione della stessa».3.3. Nella specie, la Corte d’appello ha affermato che lo stato didisoccupazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA] era dipesodalle dimissioni dalla stessa rassegnate “per giusta causa”.A tal fine, la Corte ha richiamato la circolare Inps n. 163 del2003, nella quale, a proposito delle dimissioni per giusta causa,si precisa che per ottenere la prestazione l’assicurato avrebbedovuto «corredare la domanda con una documentazione da cuirisulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” neiconfronti del comportamento illecito del datore di lavoro(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsid’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datoredi lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosia comunicare l’esito della controversia giudiziale oextragiudiziale». Ha ritenuto, quindi, che l’oggetto della provaincombente sull’assicurato fosse non l’esistenza della giustacausa sottesa alle dimissioni, bensì delle circostanze di fattoNumero registro generale 12727/2024riportate nella sopra citata circolare dell’Istituto (v. pag. 4 dellaN umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026sentenza impugnata).Data pubblicazione 06/04/20263.4. Così motivando, la Corte d’appello ha nella sostanzaomesso di accertare l’esistenza del presupposto necessario perottenere l’indennità NASpI, ossia la condizione didisoccupazione involontaria dell’assicurato, da ritenersisussistente – come detto – anche nell’eventualità in cui larisoluzione del rapporto di lavoro, pur promanando dallavoratore, è in concreto da ricondurre ad una condottadatoriale e non ad una libera scelta del prestatore.In particolare, questa Corte ha chiarito che le dimissioni sonoassistite dalla giusta causa ex art. 2119 c.c. allorché siconfigurino come reazione immediata agli inadempimenti deldatore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleatida questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e ditempestività delle dimissioni (v. Cass. n. 31999 del 2018).Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di unagiusta causa di dimissioni, supportando la domanda con ipertinenti dati di fatto (v. Cass. n. 24432 del 2022), anche inordine al rapporto di consecuzione e d’immediatezza, chedisvela l’autentica genesi delle dimissioni rassegnate e neavvalora la “giusta causa” (cfr., proprio in tema di NASpI, Cass.n. 30310 del 2024, al punto 5 della motivazione).Di conseguenza, la pronuncia è incorsa nella lamentataviolazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015,avendo la Corte d’appello riconosciuto il diritto dell’assicurataall’indennità NASpI pur in mancanza di prova della “giustacausa” delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice.3.5. Non ha rilievo il fatto che la circolare dell’Inps n. 163 del2003 richiede, ai fini del riconoscimento della giusta causa, laproduzione di documenti da cui si possa desumere la volontà delNumero registro generale 12727/2024lavoratore di “difendersi in giudizio” nei confronti deNl umero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 8564/2026comportamento illecito del datore di lavoro.Data pubblicazione 06/04/2026In primo luogo, nella giurisprudenza di questa Corte èassolutamente consolidato il principio secondo cui le circolariamministrative dell’Inps sono atti normativi interni, che tendonoa indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organiperiferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cuila legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento deldiritto alla corresponsione di una provvidenza (cfr. da ultimoCass. n. 12971 del 2025 e Cass. n. 10728 del 2024, che a lorovolta richiamano Cass. n. 11094 del 2005 e la più risalente Cass.n. 2568 del 1963). Pertanto, la menzionata circolare non puòfondatamente condurre a ritenere che, nel giudizio volto a faraccertare il diritto alla percezione dell’indennità NASpI, l’oggettodella prova dei requisiti previsti dalla legge – il cui assolvimentospetta all’assicurato – sia rappresentato dalla volontà dellavoratore di difendersi dal comportamento illecito del datore dilavoro e non dalla giusta causa di dimissioni.In secondo luogo, va ribadito che – come accennato inprecedenza – oggetto del presente giudizio è pur sempre,indipendentemente dalla formulazione del petitum delladomanda, il diritto soggettivo alla prestazione previdenzialerichiesta e non già l’impugnazione delle determinazioni assuntedall’Ente erogatore in sede amministrativa, giacché il rapportogiuridico previdenziale è di derivazione legale e, pertanto, delsuo oggetto non può disporre l’Istituto gestore. Ne discende chel’accertamento che il giudice è tenuto a compiere attieneall’esistenza degli elementi costitutivi del diritto prefigurati dallalegge e non certo l’osservanza, da parte dell’Inps, delledisposizioni interne di cui lo stesso si è dotato al fine diNumero registro generale 12727/2024Numero sezionale 1018/2026regolamentare sul piano amministrativo la gestione del raNpupmoerro tdoi r accolta generale 8564/2026Data pubblicazione 06/04/2026previdenziale.Ne deriva ulteriormente che, nella specie, la verifica che ilgiudice di merito è tenuto a compiere attiene all’esistenza, nelcaso concreto, della giusta causa di dimissioni, intesa nel sensoprima chiarito, e non già al rispetto, da parte dell’interessata,degli oneri di allegazione documentale prescritti dall’atto dinormazione interna promanante dall’Istituto.4. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esamedel gravame alla luce di quanto sin qui detto, al fine di accertarel’esistenza, nel caso concreto, della giusta causa delle dimissioniche hanno dato luogo allo stato di disoccupazione per il quale èstata domandata l’indennità NASpI. Quale giudice del rinvio, allaCorte territoriale è affidato il compito di provvedere anche inordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 08564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris