CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 19284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13283-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro S.I.E — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LUCIANO, in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 124/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza della morte di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente marito e padre degli attori, dipendente della S.I.E. s.r.1., avvenuta a causa di un incidente sul lavoro; che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della società di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA], la quale rimase contumace; che il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite, sul rilievo che la somma riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale fosse sufficiente al risarcimento dell'intero danno; che la sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti in via principale e dai convenuti in via incidentale (in ordine alle spese di lite) e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 gennaio 2020, ha accolto l'appello principale, ha respinto gli appelli incidentali e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha determinato ex novo il danno da riconoscere agli eredi, nella misura di euro 214.890 in favore Ric. 2020 n. 13283 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- della vedova e di euro 180.848 in favore di ciascuno dei figli, con il carico delle spese di lite; che la Corte d'appello ha anche condannato l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a tenere indenne la società S.I.E. ed [OSCURATO:PERSONA] oltre i limiti del massimale, poiché il comportamento tenuto dalla società assicuratrice doveva essere qualificato in termini di mala genio; che contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo; che resistono la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che la società ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 27 aprile 2022; che i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle spese; che, a seguito di ciò, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002., n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima. Ric. 2020 n. 13283 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] DEP