CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 27064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o iscritto al n. 13932/2021R.G., proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – Segreteria Generale, con sede in Roma, in persona del Segretario pro tempore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliati; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], co n studio in Roma, ove elettivamente domiciliat a , giusta procura in calce al controricorsodi costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delLazio il 6 aprile 2021, n. 1819/02/2021; [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]’INVITOAL PAGAMENTOudita la relazione della causa svo lta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio –Segreteria Generale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 6 aprile 2021, n. 1819/02/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento n. 538/18 di irrogazione della sanzione, che aveva fatto seguito al ritardato pagamento del contributo unificato dovuto in dipendenza del ricorso proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” dinanzi al giudice amministrativo avverso il diniego di concessione demaniale, aveva accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 2145/05/2019, con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che l’atto prodromico a quello impugnato, ossia l’invito al pagamento, non era stato ritualmente notificato alla contribuente, essendo stato destinato e pervenuto all’indirizzo pec del difensore domiciliatario nel giudizio amministrativo, per cui la nullità della notifica si sarebbe riverberata sull’illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione; 3. la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a quattro motivi;1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, essendo stato esaminato soltanto il merito della controversia; 1.2 con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 247 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa (con l’implicito rigetto) dal giudice di secondo grado l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia; 1.3 con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 248, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 137 e 170 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto l’appello della contribuente dal giudice di secondo grado sul presupposto dell’erronea modalità di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato nel giudizio amministrativo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 248, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente avverso l’irrogazione della sanzione amministrativa; 1.4 con il quarto motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato ritenuto dal giudice di secondo grado che l’eventuale irregolarità della notifica a mezzo pec dell’irrogazione della sanzione amministrativa per l’omesso pagamento del contributo unificato presso il domicilio eletto nel giudizio amministrativo non si fosse sanata per raggiungimento dello scopo; 2. il primo motivo è inammissibile; 2.1 difatti, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, ildifetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia) non è suscettibile di dar luogo al vizio diomissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass., Sez. 6^-2, 12 gennaio 2016, n. 321; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2017, n. 25041; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7632; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2019, n. 34202; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26099; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34539; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 30012; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2023, n. 22701; Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2024, n. 11979); 3. il secondo motivo è fondato; 3.1 secondo l’orientamento di questa Corte, l'invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, giacché la mancata impugnazione dell'invito, accompagnata dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30% (donde la natura compiuta e definita della pretesa tributaria azionata attraverso lo stesso e, correlativamente, il concreto interesse, in capo al contribuente, alla sua impugnazione) (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23532; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22971; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18029); per cui, nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come emerge –in linea con la previsione dell’art. 247 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: «Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato» - dall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), secondo cui: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato») (Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11318; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18029); 3.2 ne discende che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l’impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato, con la conseguenza che il ricorso originario non poteva essere proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia; 4. il terzo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del quarto motivo; 4.1 l’art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115 dispone che, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato, l’invito al pagamento dell’importo dovuto sia notificato a cura dell’ufficio ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ. (mediante ufficiale giudiziario o pec) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositato presso l'ufficio (commi 1 e 2) (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11406); in virtù della combinazione di questa norma con l’art. 16 del medesimo decreto, la segreteria della commissione tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1- bis, nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto; l'entità della sanzione, tenuto conto della combinazione dell’art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, e 16, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato; l'irrogazione della sanzione va, inoltre, effettuata mediante apposita intimazione di pagamento da notificare al contribuente, con l'indicazione della misura della sanzione applicata; sulla base della normativa speciale prevista dalla combinazione degli artt. 16, comma 1-bis, 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scaduto inutilmente il termine fissato per il pagamento del contributo unificato richiesto con l’invito al pagamento, l’ufficio procede dunque all’irrogazione della sanzione, come correttamente avvenuto nel caso in esame mediante notifica del provvedimento di irrogazione impugnato (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2022, n. 15888; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2023, n. 19791); 4.2 su tali premesse, si deve respingere la tesi per cui l'invito al pagamento del contributo unificato non possa essere notificato presso il difensore del contribuente, essendo l'elezione di domicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato (Cass., Sez. 6^- 5, 26 agosto 2022, n. 25412); tanto in coerenza e sintonia con l’esegesi avvalorata dal giudice delle leggi, il quale, dichiarando l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 2, del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., ha ritenuto che: «Non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cu i al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il "limite inderogabile" di assicurare al contribuente una "effettiva possibilità di conoscenza dell'atto" (sentenza n. 175 del 2018). Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il "fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti" (sentenza n. 346 del 1998). La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto. D'altronde l'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze adesso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo). La norma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro» (Corte Cost., 29 marzo 2019, n. 67); 4.3 ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'invitoal pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, è l'unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233; Cass., Sez. 6^-5, 28 gennaio 2022, n. 2642; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2022, n. 4591; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2022, n. 21027; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11406); 4.4 pertanto, solo l'invito al pagamento è l'atto che assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo, e il ritardo nel versamento del contributo unificato si consolida nell’unico trattamento sanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in termini, Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2023, n. 19791, cit.); donde quel primo atto - giustappunto di liquidazione del tributo -una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l'obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233); 4.5 tale principio è stato specificamente ribadito anche per l’autonoma e successiva irrogazione della sanzione amministrativa per l’omesso versamento del contributo unificato, affermandosi che il consolidamento del merito della pretesa tributaria per effetto della formazione di un giudicato sulla preventiva impugnazione dell’invito al pagamento (ovvero anche per effetto della decadenza dalla preventiva impugnazione dell’invito al pagamento) comporta la preclusione del contribuente a far valere i motivi relativi al fondamento del tributo in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni, emesso sulla base dell'atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21538); 4.6 ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che l’invito al pagamento era stato notificato alla contribuente –a mezzo pec -nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio amministrativo; per cui, una volta valutata la regolarità di tale notifica (vedasi, in motivazione: Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7), l’irrogazione della sanzione amministrativa non è affetta da nullità derivata per vizi riflessi del prodromico invito al pagamento; 4.7 tale modalità di notifica è conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, per cui il destinatario che voglia contestare il merito della pretesa impositiva ha l’onere di impugnare l’invito al pagamento dinanzi al giudice tributario nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 4.8 dalle suesposte argomentazioni discende, quindi, che la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che la formulazione vigente ratione temporis dell’art. 137 cod. proc. civ. – al cui contenuto l’art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, rinvia - prevederebbe la notifica al difensore domiciliatario della parte costituita nel giudizio amministrativo come modalità aggiuntiva (e non alternativa) rispetto alla notifica alla parte personalmente; in tal senso, il giudice diappello ha motivato che: «il citato art. 137 espressamente dispone che la notificazione debba eseguirsi mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e che l’invito è notificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio», per cui: «Ritiene la Commissione che quindi l’invito al pagamento debba essere notificato alla parte, ed anche tramite PEC nel domicilio eletto;mentre l’utilizzo debba congiunzione “anche” non attiene a forme alternative di notifica, atteso che entrambe devono intervenire quali modalità di comunicazione dell’invito»;5. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai principi così enunciati, valuterà le questioni rimaste assorbite e regolerà le spese anche del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo e il terzo motivo di ricorso , dichiara l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento del quarto motivo; c