CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21329/2018 R.G. proposto da da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 30, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli RG 21329/2018 uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.380/01/18 depositata in data 17.1.2018. sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15.10.2021. Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale eseguita presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si svolgeva la raccolta di scommesse sportive in mancanza di concessione e di licenza di polizia per conto della [OSCURATO:PERSONA], veniva emesso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava, per l'anno di imposta 2014, l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker [OSCURATO:PERSONA] LTD. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'atto impositivo. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014. La CTP di Napoli rigettava il ricorso. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR della Campania, con sentenza n.380/1/18 depositata in data 17.1.2018, rigettava l'appello sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della SKS365 [OSCURATO:PERSONA] in luogo della [OSCURATO:PERSONA] LTD in quanto non vi era prova che l'appellante avesse titolo per intervenire nel giudizio (a titolo di cessione e/o fusione per incorporazione). La CTR rigettava in ogni caso anche l'appello nel merito. Avverso la pronuncia 5KS365 Malta LTD propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con , RG 21329/2018 memoria. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.81 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Lamenta che erroneamente la CTR aveva affermato il proprio difetto di legittimazione ad agire senza considerare gli effetti della fusione per incorporazione. La censura non è fondata. La CTR ha osservato che mancava in atti la prova che l'appellante avesse titolo per intervenire nel giudizio (a titolo di cessione e/o fusione per incorporazione) riguardante la [OSCURATO:PERSONA] LTD e che in difetto di tale dimostrazione il suo atto di appello andava rigettato perché improponibile. Ed effettivamente agli atti di causa non risulta alcuna produzione che documenti l'asserita fusione o altro titolo idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato, con assorbimento della trattazione dei motivi due, tre e quattro con i quali si deduce, sotto diversi profili, la violazione e/o falsa applicazione dell'ad. 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. In conseguenza delle ragioni della decisione diventa irrilevante l'esame dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380bis.1 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. RG 21329/2018 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €2300,00 oltre alle spese p