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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 26224/2025

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PDFBox: FD (SS) Ufc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19641/2024 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10811/2024 depositata il 25/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 14/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 25/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (SS) Ufc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19641/2024 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10811/2024 depositata il 25/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 14/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025
Decreto Cassazione n. 26224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris