CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 23195/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3573-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3971/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2023 R.G.N. 1744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.3573/2024 Cron. Rep. Ud.15/04/2025 che, con la sentenza n. 3971/2023, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato che il licenziamento intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] piccole e medie imprese del Lazio al dirigente [OSCURATO:PERSONA] era ingiustificato, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione per mancato preavviso e dell’indennità supplementare nella misura di nove mensilità rigettando le altre richieste nonché la domanda riconvenzionale della Associazione, ha respinto l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; cheavverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione della controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, n