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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27432/2026

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ello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva del 29 maggio 2026, nonché la successiva memoria direplica del 12 giugno 2026, con le quali sono stati ribaditi i motivi di ricorso econtestate le considerazioni della Procura GeneraleRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Romaha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dibancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale, in relazione alfallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato in data 7 giugno 2022, dellaquale l’imputato era legale rappresentante dal 1 febbraio 2020 fino alla data delfallimento.La condotta distrattiva avrebbe riguardato, in particolare, due autocarri,rispettivamente targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA]: il primo non rinvenuto all’atto delfallimento, il secondo ceduto alla società “Pluriauto” di [OSCURATO:PERSONA], qualeacconto per l’acquisto di due nuovi veicoli in favore della diversa società “[OSCURATO:SOCIETA]”, di cui era socio e amministratore lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e socio ildi lui fratello [OSCURATO:PERSONA].La condotta di bancarotta preferenziale, viceversa, sarebbe consistita nelpagamento di emolumenti in favore dello stesso ricorrente (per 3.400 euro) e delfratello, [OSCURATO:PERSONA] (per 4.200 euro) in prossimità della dichiarazione difallimento.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da cinquemotivi, di seguito riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale emanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazioneall’accertamento della sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, del reatodi bancarotta fraudolenta distrattiva.La Corte di appello, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbeerroneamente ritenuto sussistente la condotta distrattiva sulla base delle soledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate, de relato, nella relazione del curatore aisensi dell’art. 33 legge fall., in assenza dei necessari riscontri ed in contrasto conla documentazione prodotta dalla difesa dimostrativa dell’alienazionedell’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], tra l’altro avvenuta nel 2017, in epocanotevolmente antecedente rispetto allo stato di insolvenza della società (che sisarebbe verificato dalla fine del 2021 con la proposizione dell’unica istanza difallimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Mutualità ed Assistenza di [OSCURATO:PERSONA]), nonsuscettibile, dunque, di porre in pericolo le ragioni creditorie.Quanto all’alienazione del veicolo targato [OSCURATO:TARGA], la difesa avevadepositato prove documentali (fatture, bonifici ed estratti conto) da cui emergevache la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva effettivamente versato, in favore dellasocietà “Pluriauto”, il prezzo di 12.550 euro per l’acquisto del veicolo della societàfallita (“[OSCURATO:SOCIETA].”), senza che vi fosse alcuna compensazione.La corretta ricostruzione delle condotte oggettive, pertanto, avrebbe dovutoindurre la Corte di appello ad escludere anche la sussistenza del dolo.2.2.

Con il secondo motivo si contesta l’erronea applicazione della disposizionedi cui all’art. 217 legge fall. e vizio di motivazione, per aver la Corte di appelloritenuto sussistente il reato di bancarotta preferenziale, nonostante i pagamenti incontestazione, effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avessero naturaprivilegiata, perché in favore di dipendenti della società e non risultassero ulterioricrediti di uguale o prevalente grado.2.3.

Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e viziodi motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di più fattidi bancarotta fraudolenta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), che sarebbeviceversa da escludere sia per l’insussistenza della bancarotta distrattiva siaperché la Corte avrebbe comunque fornito una motivazione apparentesull’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva esproporzionata, senza adeguata valutazione della particolare tenuità del fatto edella sussistenza di elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche(nella specie, l’incensuratezza “specifica” e il comportamento processuale).2.5.

Con il quinto motivo si contesta, infine, il mancato riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di due soli risalentiprecedenti penali eterogenei, per omesso versamento delle ritenute previdenzialie assistenziali.3.

Si è proceduto con rito cartolare.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo comeindicato in epigrafe, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, hadepositato una memoria ribadendo i motivi di ricorso.In data 12 giugno 2026, la difesa ha depositato memoria di replica allarequisitoria del Pubblico ministero, contestandone le osservazioni e la richiesta dirigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza deglielementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, èinfondato.2.1.

I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto accertata la distrazionedei due autocarri indicati in contestazione e non rinvenuti nel corso della proceduraconcorsuale (targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA]) sulla base di una serie di dati oggettivi,fornendo una risposta adeguata e non illogica in ordine alla non persuasività deglielementi addotti dalla difesa.La Corte di appello di Roma, in particolare, ha osservato che l’autocarrotargato [OSCURATO:TARGA] risultava ancora intestato alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” almomento della dichiarazione di fallimento e i documenti prodotti dal ricorrente peravvalorare un’alienazione del bene effettuata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel 2017 (fatturadi vendita emessa dalla fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA], annotazione nelregistro Iva vendite, indicazione sul libro cespiti ammortizzabili) comprovavanosolo l’annotazione contabile dell’operazione ma non la sua veridicità sostanziale,posto che l’alienazione non era stata annotata nel Pubblico registroautomobilistico, l’acquirente non risultava reperibile, non vi era alcuna evidenzadell’avvenuto pagamento e, in ogni caso, se anche tale pagamento vi fosse stato,il ricorrente non aveva comunque fornito alcuna giustificazione in relazioneall’impiego di tali risorse.Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, inoltre, l’operazione, seppurfosse stata realmente realizzata nel 2017, non avrebbe potuto ritenersi irrilevanterispetto alla consistenza patrimoniale della società fallita, giacché risulta«pacificamente acclarato» (come indicato a pagina 3 della sentenza impugnata)che già nel 2018 la società versasse in stato di decozione, di talché il mancatoincasso del corrispettivo della vendita (mai documentato) aveva un’oggettivaincidenza sulla possibilità di soddisfare, almeno in parte, le ragioni creditorie.Per quanto concerne poi l’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], la sua distrazionediscende, anzitutto, dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da WalterPaolucci (titolare della società “Pluriauto”), il quale riferiva che tale autocarro gliera stato dato in conto vendita dall’odierno imputato, non quale rappresentantedella società fallita, ma per conto della “[OSCURATO:SOCIETA].” (società compostadallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da suo fratello [OSCURATO:PERSONA], costituita dagli stessiappena un mese prima della messa in liquidazione della “[OSCURATO:SOCIETA].”), conl’incarico altresì di acquistare altri due autocarri per tale società.

Una voltaincassato il prezzo della vendita dell’autocarro [OSCURATO:TARGA], il [OSCURATO:PERSONA] lo avevascontato dal credito per l’acquisto degli altri due autocarri in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”.Il ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni rese da WalterPaolucci (del quale tuttavia non ha mai chiesto un esame in contraddittorio, peraver scelto di definire il processo con rito abbreviato) producendo la copia dei duebonifici (del 26.10.2021 e 17.11.2021), che tuttavia dimostrano solo il versamentodi 12.500 euro dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” alla “Pluriauto” per “acquisto autocarro”,circostanza di per sé compatibile con la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] (il quale hainfatti riferito che, avendo acquistato due autocarri per la “[OSCURATO:SOCIETA]” eracreditore della differenza tra il loro prezzo d’acquisto ed il valore del veicolo della“[OSCURATO:SOCIETA].”) e che, al contrario, rende illogica la versione difensiva, secondola quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prima venduto, quale amministratore della“[OSCURATO:SOCIETA].”, l’autocarro targato [OSCURATO:TARGA] alla “Pluriauto” e subito dopo loavrebbe riacquistato quale amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA]”.

Operazionecommerciale del tutto priva di senso se non nell’ottica di dissimulare, attraversoun’apparente triangolazione, la cessione del bene dalla società fallita alla nuovasocietà costituita, per sottrarre il bene alle ragioni creditorie.Anche in relazione alla cessione di tale autocarro, avvenuta certamente in unmomento di crisi conclamata della società, non risulta incassato alcun corrispettivoné attivata alcuna procedura, formale o informale, per chiederne il pagamento.Correttamente la Corte di appello di Roma ha dunque ravvisato unaconnotazione oggettivamente distrattiva delle cessioni dei due automezzi.2.2.

Quanto al profilo soggettivo del reato, la doglianza difensiva è parimentiinfondata.Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in temadi bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo èintegrato dal dolo generico, anche nella forma eventuale, e consiste nellacoscienza e volontà di imprimere ai beni sociali una destinazione diversa da quellaloro propria, con la consapevolezza della concreta idoneità della condotta a porrein pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori; non sono invece richiesti né laspecifica volontà di arrecare danno alla massa creditoria, né la consapevolezzadello stato di insolvenza, né la rappresentazione del successivo fallimento, checostituisce condizione obiettiva di punibilità (tra le tante Sez.

U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 – 01; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014,Rebuffo, Rv. 261739 – 01).Si è altresì precisato che l’accertamento del dolo può essere condotto anchevalorizzando gli indici di fraudolenza desumibili dal contesto dell’operazione, qualila situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, l’eventuale esistenza dicointeressenze dell’amministratore in altre società coinvolte, l’assenza diragionevolezza economico-imprenditoriale dell’atto e la mancata destinazione delbene o del relativo corrispettivo al soddisfacimento delle esigenze sociali (sulpunto, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, desumendo la sussistenza dell’elemento psicologico dalla complessivasequenza delle condotte accertate e dal loro significato economico. [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della società fallita e, dunque, soggetto direttamenteinvestito della gestione dei beni sociali; egli non poteva ignorare né l’appartenenzadegli autocarri al patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].”, né la loro funzione di garanziarispetto alle obbligazioni sociali.Quanto all’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], l’apparente alienazione del bene,rimasta priva di annotazione al Pubblico registro automobilistico, nonaccompagnata dalla prova dell’effettivo pagamento del prezzo e non seguita daalcuna giustificazione circa l’impiego dell’eventuale corrispettivo, costituisce indiceunivoco della consapevole sottrazione del cespite alla sua destinazione sociale.

Néassume rilievo decisivo la prospettata anteriorità temporale dell’operazione, attesoche la Corte di appello ha evidenziato come già nel 2018 la società versasse instato di decozione e come, in ogni caso, il mancato rinvenimento del bene e delrelativo controvalore abbia inciso sulla consistenza patrimoniale destinata allasoddisfazione dei creditori.Ancora più significativa, sul piano soggettivo, è la vicenda dell’autocarrotargato [OSCURATO:TARGA]: il bene della società fallita fu utilizzato nell’ambito diun’operazione che coinvolgeva la “[OSCURATO:SOCIETA].”, società riconducibile allostesso ricorrente e al fratello, costituita poco prima della messa in liquidazionedella “[OSCURATO:SOCIETA].”; il valore del mezzo fu scomputato dal prezzo di acquistodi altri autocarri destinati alla nuova società, senza che la fallita ricevesse alcuneffettivo corrispettivo.

La triangolazione negoziale ricostruita dai giudici di merito,priva di plausibile giustificazione economica alternativa, rende evidente la pienaconsapevolezza del ricorrente di destinare un bene sociale a vantaggio di altraimpresa a lui riferibile, sottraendolo alla garanzia dei creditori della società fallita.La motivazione impugnata, pertanto, ha correttamente ravvisato il dolo dellabancarotta fraudolenta distrattiva nella volontaria fuoriuscita dei beni dalpatrimonio sociale e nella consapevolezza della concreta idoneità di tali operazionia pregiudicare la funzione di garanzia del patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].”.3.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, volto ad escludere laconfigurabilità del reato di bancarotta c.d. preferenziale per la natura di “creditiprivilegiati”, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Roma, senza soffermarsi particolarmente sulla realenatura del credito asseritamente vantato dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della fallita, ha rigettato il corrispondente motivo di appello ponendo inevidenza che tra i crediti vantati nei confronti della società fallita ve ne erano alcuni(quelli relativi all’omesso pagamento dei contributi previdenziali, alla basedell’istanza di fallimento proposta della [OSCURATO:PERSONA] edile di mutualità ed assistenza diconseguente configurabilità del reato anche nel caso di pagamento di ulterioricrediti ugualmente privilegiati.Al di là di quanto osservato dalla Corte di appello (che costituisce comunquecorretta applicazione di un principio più volte espresso da questa Corte, tra le tanteSez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235 – 01), non può non rilevarsil’assoluta genericità del ricorso in ordine al fondamento dell’asserita naturaprivilegiata dei crediti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].L’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ., infatti, fa riferimento alle retribuzionidovute, sotto qualsiasi forma, «ai prestatori di lavoro subordinato», mentre èincontestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore della società e che suofratello [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella sentenza impugnata, fosse comunque “figuraintranea alla gestione” della società.I compensi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, anche tenutoconto dell’assenza di qualsiasi riferimento ad eventuali ulteriori causali, devonoritenersi legati all’attività di gestione e di amministrazione della società.Orbene, è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ilprelevamento dalle casse sociali, da parte dell’amministratore della società, disomme corrispondenti al proprio compenso può, a determinate condizioni,configurare perfino il più grave reato di bancarotta distrattiva.Si è osservato infatti che configura il delitto di bancarotta per distrazione, enon quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di unasocietà di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamentecorrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interessedella società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguatavalutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instauratra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né adun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé ilcredito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonomae parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraversol'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerentiall'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv.288204 – 01; in termini simili anche Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv.285115 – 01).In ogni caso, costituisce un principio più volte espresso anche dalle Sezionicivili di questa Corte che i compensi spettanti agli amministratori non siano ingenere assistiti da alcun privilegio.È stato in particolare posto in evidenza che «la giurisprudenza di questa Corteè da tempo orientata a escludere l'ammissibilità del privilegio ex art. 2751-bis, n.2, cod. civ. per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società […] lamancata estensione del privilegio risponde a una precisa scelta del legislatorefondata su ragioni di equità, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumerepratico rilievo soprattutto in casi d'insolvenza del debitore; sicché trovasiaffermato che, in simili casi, "apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti dicoloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altricreditori" (v. per es.

Cass. n. 2769-02, in motivazione); per quanto ciò sia vero,resta che la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio - sia per gliamministratori, sia per i liquidatori - è puntualmente dedotta dalla natura del lororapporto con la società; il quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dalcontratto d'opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di unrisultato con la conseguente sopportazione del rischio» (Sez. 1, civ., 29/11/2017,dep. 2018, n. 5489, non massimata).La tesi del ricorrente, dunque, oltre che infondata per le ragioni indicate dallaCorte di appello di Roma, si basa anche su un presupposto (la natura privilegiatadei compensi spettanti agli amministratori e ai titolari di funzioni gestorie dellasocietà) non dimostrato e comunque in contrasto con la consolidata elaborazionegiurisprudenziale di questa Corte, senza essere sorretta da alcuna argomentazionedi segno contrario.Deve essere pertanto ribadito il principio secondo cui il compenso spettanteall’amministratore di società per l’attività gestoria non costituisce, di per sé,credito privilegiato da lavoro subordinato ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., attesoche il rapporto che lo lega alla società è di natura organico-societaria e nonlavoristica, salva la prova, nella specie neppure allegata in termini specifici, di unautonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto mansioniestranee alle funzioni proprie della carica.

Ne consegue che il pagamento di talicompensi in situazione di dissesto può integrare il reato di bancarotta(preferenziale o distrattiva a seconda dei casi), anche quando non vi sono ulterioricrediti privilegiati da soddisfare.4.

Il terzo motivo, relativo all’asserita non sussistenza della circostanzaaggravante di più fatti di bancarotta fraudolenta (art. 219, comma 2, n. 1, leggefall.), oltre che manifestamente infondato sulla base delle considerazioni espressein precedenza, relative alla configurabilità sia del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale che preferenziale, è inedito (non risultando proposto con i motivi diappello) e comunque formulato in modo generico, senza tener conto del fatto chela c.d.

“continuazione fallimentare” non richiede propriamente l’accertamento diun “medesimo disegno criminoso”, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., marispetto a quello che sarebbe il trattamento sanzionatorio conseguenteall’applicazione del cumulo materiale delle pene.5.

Il quarto ed il quinto motivo (relativi alla determinazione del trattamentosanzionatorio e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena) sono generici e non consentiti in sede di legittimità,sollecitando questa Corte a procedere ad una rivalutazione di aspetti prettamentedi merito.

La pena concretamente applicata dai giudici territoriali, del resto, unavolta bilanciate le circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata,era già corrispondente al minimo edittale, mentre la prognosi negativa sulla futuracondotta dell’imputato, basata sui suoi precedenti penali, è sorretta damotivazione coerente e non illogica.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva del 29 maggio 2026, nonché la successiva memoria direplica del 12 giugno 2026, con le quali sono stati ribaditi i motivi di ricorso econtestate le considerazioni della Procura GeneraleRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Romaha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dibancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale, in relazione alfallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato in data 7 giugno 2022, dellaquale l’imputato era legale rappresentante dal 1 febbraio 2020 fino alla data delfallimento.La condotta distrattiva avrebbe riguardato, in particolare, due autocarri,rispettivamente targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA]: il primo non rinvenuto all’atto delfallimento, il secondo ceduto alla società “Pluriauto” di [OSCURATO:PERSONA], qualeacconto per l’acquisto di due nuovi veicoli in favore della diversa società “[OSCURATO:SOCIETA]”, di cui era socio e amministratore lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e socio ildi lui fratello [OSCURATO:PERSONA].La condotta di bancarotta preferenziale, viceversa, sarebbe consistita nelpagamento di emolumenti in favore dello stesso ricorrente (per 3.400 euro) e delfratello, [OSCURATO:PERSONA] (per 4.200 euro) in prossimità della dichiarazione difallimento.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da cinquemotivi, di seguito riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale emanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazioneall’accertamento della sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, del reatodi bancarotta fraudolenta distrattiva.La Corte di appello, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbeerroneamente ritenuto sussistente la condotta distrattiva sulla base delle soledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate, de relato, nella relazione del curatore aisensi dell’art. 33 legge fall., in assenza dei necessari riscontri ed in contrasto conla documentazione prodotta dalla difesa dimostrativa dell’alienazionedell’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], tra l’altro avvenuta nel 2017, in epocanotevolmente antecedente rispetto allo stato di insolvenza della società (che sisarebbe verificato dalla fine del 2021 con la proposizione dell’unica istanza difallimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Mutualità ed Assistenza di [OSCURATO:PERSONA]), nonsuscettibile, dunque, di porre in pericolo le ragioni creditorie.Quanto all’alienazione del veicolo targato [OSCURATO:TARGA], la difesa avevadepositato prove documentali (fatture, bonifici ed estratti conto) da cui emergevache la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva effettivamente versato, in favore dellasocietà “Pluriauto”, il prezzo di 12.550 euro per l’acquisto del veicolo della societàfallita (“[OSCURATO:SOCIETA].”), senza che vi fosse alcuna compensazione.La corretta ricostruzione delle condotte oggettive, pertanto, avrebbe dovutoindurre la Corte di appello ad escludere anche la sussistenza del dolo.2.2. Con il secondo motivo si contesta l’erronea applicazione della disposizionedi cui all’art. 217 legge fall. e vizio di motivazione, per aver la Corte di appelloritenuto sussistente il reato di bancarotta preferenziale, nonostante i pagamenti incontestazione, effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avessero naturaprivilegiata, perché in favore di dipendenti della società e non risultassero ulterioricrediti di uguale o prevalente grado.2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e viziodi motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di più fattidi bancarotta fraudolenta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), che sarebbeviceversa da escludere sia per l’insussistenza della bancarotta distrattiva siaperché la Corte avrebbe comunque fornito una motivazione apparentesull’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva esproporzionata, senza adeguata valutazione della particolare tenuità del fatto edella sussistenza di elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche(nella specie, l’incensuratezza “specifica” e il comportamento processuale).2.5. Con il quinto motivo si contesta, infine, il mancato riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di due soli risalentiprecedenti penali eterogenei, per omesso versamento delle ritenute previdenzialie assistenziali.3. Si è proceduto con rito cartolare.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo comeindicato in epigrafe, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, hadepositato una memoria ribadendo i motivi di ricorso.In data 12 giugno 2026, la difesa ha depositato memoria di replica allarequisitoria del Pubblico ministero, contestandone le osservazioni e la richiesta dirigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza deglielementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, èinfondato.2.1. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto accertata la distrazionedei due autocarri indicati in contestazione e non rinvenuti nel corso della proceduraconcorsuale (targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA]) sulla base di una serie di dati oggettivi,fornendo una risposta adeguata e non illogica in ordine alla non persuasività deglielementi addotti dalla difesa.La Corte di appello di Roma, in particolare, ha osservato che l’autocarrotargato [OSCURATO:TARGA] risultava ancora intestato alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” almomento della dichiarazione di fallimento e i documenti prodotti dal ricorrente peravvalorare un’alienazione del bene effettuata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel 2017 (fatturadi vendita emessa dalla fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA], annotazione nelregistro Iva vendite, indicazione sul libro cespiti ammortizzabili) comprovavanosolo l’annotazione contabile dell’operazione ma non la sua veridicità sostanziale,posto che l’alienazione non era stata annotata nel Pubblico registroautomobilistico, l’acquirente non risultava reperibile, non vi era alcuna evidenzadell’avvenuto pagamento e, in ogni caso, se anche tale pagamento vi fosse stato,il ricorrente non aveva comunque fornito alcuna giustificazione in relazioneall’impiego di tali risorse.Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, inoltre, l’operazione, seppurfosse stata realmente realizzata nel 2017, non avrebbe potuto ritenersi irrilevanterispetto alla consistenza patrimoniale della società fallita, giacché risulta«pacificamente acclarato» (come indicato a pagina 3 della sentenza impugnata)che già nel 2018 la società versasse in stato di decozione, di talché il mancatoincasso del corrispettivo della vendita (mai documentato) aveva un’oggettivaincidenza sulla possibilità di soddisfare, almeno in parte, le ragioni creditorie.Per quanto concerne poi l’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], la sua distrazionediscende, anzitutto, dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da WalterPaolucci (titolare della società “Pluriauto”), il quale riferiva che tale autocarro gliera stato dato in conto vendita dall’odierno imputato, non quale rappresentantedella società fallita, ma per conto della “[OSCURATO:SOCIETA].” (società compostadallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da suo fratello [OSCURATO:PERSONA], costituita dagli stessiappena un mese prima della messa in liquidazione della “[OSCURATO:SOCIETA].”), conl’incarico altresì di acquistare altri due autocarri per tale società. Una voltaincassato il prezzo della vendita dell’autocarro [OSCURATO:TARGA], il [OSCURATO:PERSONA] lo avevascontato dal credito per l’acquisto degli altri due autocarri in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”.Il ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni rese da WalterPaolucci (del quale tuttavia non ha mai chiesto un esame in contraddittorio, peraver scelto di definire il processo con rito abbreviato) producendo la copia dei duebonifici (del 26.10.2021 e 17.11.2021), che tuttavia dimostrano solo il versamentodi 12.500 euro dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” alla “Pluriauto” per “acquisto autocarro”,circostanza di per sé compatibile con la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] (il quale hainfatti riferito che, avendo acquistato due autocarri per la “[OSCURATO:SOCIETA]” eracreditore della differenza tra il loro prezzo d’acquisto ed il valore del veicolo della“[OSCURATO:SOCIETA].”) e che, al contrario, rende illogica la versione difensiva, secondola quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prima venduto, quale amministratore della“[OSCURATO:SOCIETA].”, l’autocarro targato [OSCURATO:TARGA] alla “Pluriauto” e subito dopo loavrebbe riacquistato quale amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA]”. Operazionecommerciale del tutto priva di senso se non nell’ottica di dissimulare, attraversoun’apparente triangolazione, la cessione del bene dalla società fallita alla nuovasocietà costituita, per sottrarre il bene alle ragioni creditorie.Anche in relazione alla cessione di tale autocarro, avvenuta certamente in unmomento di crisi conclamata della società, non risulta incassato alcun corrispettivoné attivata alcuna procedura, formale o informale, per chiederne il pagamento.Correttamente la Corte di appello di Roma ha dunque ravvisato unaconnotazione oggettivamente distrattiva delle cessioni dei due automezzi.2.2. Quanto al profilo soggettivo del reato, la doglianza difensiva è parimentiinfondata.Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in temadi bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo èintegrato dal dolo generico, anche nella forma eventuale, e consiste nellacoscienza e volontà di imprimere ai beni sociali una destinazione diversa da quellaloro propria, con la consapevolezza della concreta idoneità della condotta a porrein pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori; non sono invece richiesti né laspecifica volontà di arrecare danno alla massa creditoria, né la consapevolezzadello stato di insolvenza, né la rappresentazione del successivo fallimento, checostituisce condizione obiettiva di punibilità (tra le tante Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 – 01; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014,Rebuffo, Rv. 261739 – 01).Si è altresì precisato che l’accertamento del dolo può essere condotto anchevalorizzando gli indici di fraudolenza desumibili dal contesto dell’operazione, qualila situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, l’eventuale esistenza dicointeressenze dell’amministratore in altre società coinvolte, l’assenza diragionevolezza economico-imprenditoriale dell’atto e la mancata destinazione delbene o del relativo corrispettivo al soddisfacimento delle esigenze sociali (sulpunto, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, desumendo la sussistenza dell’elemento psicologico dalla complessivasequenza delle condotte accertate e dal loro significato economico. [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della società fallita e, dunque, soggetto direttamenteinvestito della gestione dei beni sociali; egli non poteva ignorare né l’appartenenzadegli autocarri al patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].”, né la loro funzione di garanziarispetto alle obbligazioni sociali.Quanto all’autocarro targato [OSCURATO:TARGA], l’apparente alienazione del bene,rimasta priva di annotazione al Pubblico registro automobilistico, nonaccompagnata dalla prova dell’effettivo pagamento del prezzo e non seguita daalcuna giustificazione circa l’impiego dell’eventuale corrispettivo, costituisce indiceunivoco della consapevole sottrazione del cespite alla sua destinazione sociale. Néassume rilievo decisivo la prospettata anteriorità temporale dell’operazione, attesoche la Corte di appello ha evidenziato come già nel 2018 la società versasse instato di decozione e come, in ogni caso, il mancato rinvenimento del bene e delrelativo controvalore abbia inciso sulla consistenza patrimoniale destinata allasoddisfazione dei creditori.Ancora più significativa, sul piano soggettivo, è la vicenda dell’autocarrotargato [OSCURATO:TARGA]: il bene della società fallita fu utilizzato nell’ambito diun’operazione che coinvolgeva la “[OSCURATO:SOCIETA].”, società riconducibile allostesso ricorrente e al fratello, costituita poco prima della messa in liquidazionedella “[OSCURATO:SOCIETA].”; il valore del mezzo fu scomputato dal prezzo di acquistodi altri autocarri destinati alla nuova società, senza che la fallita ricevesse alcuneffettivo corrispettivo. La triangolazione negoziale ricostruita dai giudici di merito,priva di plausibile giustificazione economica alternativa, rende evidente la pienaconsapevolezza del ricorrente di destinare un bene sociale a vantaggio di altraimpresa a lui riferibile, sottraendolo alla garanzia dei creditori della società fallita.La motivazione impugnata, pertanto, ha correttamente ravvisato il dolo dellabancarotta fraudolenta distrattiva nella volontaria fuoriuscita dei beni dalpatrimonio sociale e nella consapevolezza della concreta idoneità di tali operazionia pregiudicare la funzione di garanzia del patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].”.3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, volto ad escludere laconfigurabilità del reato di bancarotta c.d. preferenziale per la natura di “creditiprivilegiati”, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Roma, senza soffermarsi particolarmente sulla realenatura del credito asseritamente vantato dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della fallita, ha rigettato il corrispondente motivo di appello ponendo inevidenza che tra i crediti vantati nei confronti della società fallita ve ne erano alcuni(quelli relativi all’omesso pagamento dei contributi previdenziali, alla basedell’istanza di fallimento proposta della [OSCURATO:PERSONA] edile di mutualità ed assistenza diconseguente configurabilità del reato anche nel caso di pagamento di ulterioricrediti ugualmente privilegiati.Al di là di quanto osservato dalla Corte di appello (che costituisce comunquecorretta applicazione di un principio più volte espresso da questa Corte, tra le tanteSez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235 – 01), non può non rilevarsil’assoluta genericità del ricorso in ordine al fondamento dell’asserita naturaprivilegiata dei crediti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].L’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ., infatti, fa riferimento alle retribuzionidovute, sotto qualsiasi forma, «ai prestatori di lavoro subordinato», mentre èincontestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore della società e che suofratello [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella sentenza impugnata, fosse comunque “figuraintranea alla gestione” della società.I compensi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, anche tenutoconto dell’assenza di qualsiasi riferimento ad eventuali ulteriori causali, devonoritenersi legati all’attività di gestione e di amministrazione della società.Orbene, è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ilprelevamento dalle casse sociali, da parte dell’amministratore della società, disomme corrispondenti al proprio compenso può, a determinate condizioni,configurare perfino il più grave reato di bancarotta distrattiva.Si è osservato infatti che configura il delitto di bancarotta per distrazione, enon quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di unasocietà di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamentecorrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interessedella società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguatavalutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instauratra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né adun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé ilcredito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonomae parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraversol'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerentiall'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv.288204 – 01; in termini simili anche Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv.285115 – 01).In ogni caso, costituisce un principio più volte espresso anche dalle Sezionicivili di questa Corte che i compensi spettanti agli amministratori non siano ingenere assistiti da alcun privilegio.È stato in particolare posto in evidenza che «la giurisprudenza di questa Corteè da tempo orientata a escludere l'ammissibilità del privilegio ex art. 2751-bis, n.2, cod. civ. per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società […] lamancata estensione del privilegio risponde a una precisa scelta del legislatorefondata su ragioni di equità, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumerepratico rilievo soprattutto in casi d'insolvenza del debitore; sicché trovasiaffermato che, in simili casi, "apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti dicoloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altricreditori" (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione); per quanto ciò sia vero,resta che la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio - sia per gliamministratori, sia per i liquidatori - è puntualmente dedotta dalla natura del lororapporto con la società; il quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dalcontratto d'opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di unrisultato con la conseguente sopportazione del rischio» (Sez. 1, civ., 29/11/2017,dep. 2018, n. 5489, non massimata).La tesi del ricorrente, dunque, oltre che infondata per le ragioni indicate dallaCorte di appello di Roma, si basa anche su un presupposto (la natura privilegiatadei compensi spettanti agli amministratori e ai titolari di funzioni gestorie dellasocietà) non dimostrato e comunque in contrasto con la consolidata elaborazionegiurisprudenziale di questa Corte, senza essere sorretta da alcuna argomentazionedi segno contrario.Deve essere pertanto ribadito il principio secondo cui il compenso spettanteall’amministratore di società per l’attività gestoria non costituisce, di per sé,credito privilegiato da lavoro subordinato ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., attesoche il rapporto che lo lega alla società è di natura organico-societaria e nonlavoristica, salva la prova, nella specie neppure allegata in termini specifici, di unautonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto mansioniestranee alle funzioni proprie della carica. Ne consegue che il pagamento di talicompensi in situazione di dissesto può integrare il reato di bancarotta(preferenziale o distrattiva a seconda dei casi), anche quando non vi sono ulterioricrediti privilegiati da soddisfare.4. Il terzo motivo, relativo all’asserita non sussistenza della circostanzaaggravante di più fatti di bancarotta fraudolenta (art. 219, comma 2, n. 1, leggefall.), oltre che manifestamente infondato sulla base delle considerazioni espressein precedenza, relative alla configurabilità sia del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale che preferenziale, è inedito (non risultando proposto con i motivi diappello) e comunque formulato in modo generico, senza tener conto del fatto chela c.d. “continuazione fallimentare” non richiede propriamente l’accertamento diun “medesimo disegno criminoso”, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., marispetto a quello che sarebbe il trattamento sanzionatorio conseguenteall’applicazione del cumulo materiale delle pene.5. Il quarto ed il quinto motivo (relativi alla determinazione del trattamentosanzionatorio e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena) sono generici e non consentiti in sede di legittimità,sollecitando questa Corte a procedere ad una rivalutazione di aspetti prettamentedi merito. La pena concretamente applicata dai giudici territoriali, del resto, unavolta bilanciate le circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata,era già corrispondente al minimo edittale, mentre la prognosi negativa sulla futuracondotta dell’imputato, basata sui suoi precedenti penali, è sorretta damotivazione coerente e non illogica. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27432/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris