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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 23592/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta, dal Tribunale di Noia, la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Noia, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta, dal Tribunale di Noia, la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Noia, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 23592/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris