CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avv. prof. EnricoGabrielli dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. prof. AndreaOrestano, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degliindirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in liquidazione ed inconcordato preventivo, in persona dei commissari e liquidatorigiudiziali, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ,elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour n. 19, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, giustaprocura speciale in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -avverso la sentenza n. 988/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata il 13/2/2024, notificata nella stessa data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/3/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con atto di citazione rispettivamente notificato in data13/6/2013, 17/6/2013 e 18/6/2013, il [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. in concordato preventivo convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (RFI), [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Emil-Ro) e [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la risoluzione per inadempimento, ex art. 1454 cod. civ., delcontratto di appalto concluso con [OSCURATO:SOCIETA] e la sua conseguentecondanna al pagamento, in suo favore e, in parte, in favore di Emil-Roquale cessionaria di alcuni crediti, di euro 13.764.329,93, per fatturenon pagate, ritenute a garanzia, indennizzo forfettario per le rinunciateriserve di cui alla scrittura privata del 12 agosto 2011 e risarcimentoRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -2-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026del danno, anche morale, nonché la condanna di RFI, appaltante deilavori e [OSCURATO:SOCIETA] a cui era stata affidata la direzione e l’alta sorveglianza,a corrispondergli le somme loro dovute da Cefalù nei limiti di quantoda esse trattenuto a seguito degli atti di diffida e messa in mora da leinotificati.A sostegno delle domande, Italtunnel dedusse che nel 2005 laRete [OSCURATO:PERSONA] Italiana (RFI) aveva affidato all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] laprogettazione e realizzazione del raddoppio della linea ferroviariaPalermo–Messina, nel tratto compreso fra Fiumetorto e Cefalù-Ogliastrillo e che la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori erano statesocietà di progetto [OSCURATO:SOCIETA]. per l’esecuzione dell’interventoe, a sua volta, questa società le aveva affidato la realizzazione dellagalleria [OSCURATO:PERSONA] e delle opere connesse; la committenteCefalù 20 non aveva rispettato le condizioni contrattuali pattuite,pregiudicando la normale e tempestiva esecuzione dei lavori.Costituitasi nel giudizio, la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] si opposealla domanda e chiese in via riconvenzionale la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagamento di euro 13.014.301,31 per anomalie dell’opera e ritardie maggiori oneri sostenuti per porvi rimedio; chiamò, quindi, in causala sua assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., per essere manlevata in caso dicondanna.RFI eccepì, a sua volta, il difetto di legittimazione passiva e chiesedi essere estromessa dal giudizio; in subordine, chiese la condanna diCefalù 20 a manlevarla quale contraente generale di Italtunnel.Emil-Ro chiese l’accoglimento delle domande di Italtunnel e ladichiarazione di cessazione della materia del contendere nei suoiconfronti, all’esito dell’accertamento degli intervenuti pagamenti edella verifica delle effettuate retrocessioni in favore della cedente.Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -3-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/20262. Con sentenza n. 15226/2018, il Tribunale di Roma, respinte lerichieste di prova per testi ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, inparziale accoglimento delle domande spiegate dal [OSCURATO:SOCIETA]. (intanto posta in liquidazione e concordatopreventivo) condannò [OSCURATO:SOCIETA], quale contraente generale, alpagamento della somma di euro 3.303.065,04 a titolo di saldo delcorrispettivo per le prestazioni eseguite, accertata l’illegittimità delledetrazioni, in relazione al contratto di appalto e ai due atti aggiuntivi;condannò, pure, la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne lachiamante [OSCURATO:SOCIETA] dalle conseguenze della pronuncia di condanna inforza delle polizze fideiussorie.3. Con sentenza n. 988/2024, la Corte di appello di Roma harigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e ha accolto l’appello incidentale diAllianz s.p.a.In particolare, per quel che qui rileva, ha escluso la lamentatanullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione,rilevando la legittimità del rinvio operato dal Giudice alle risultanzedella consulenza tecnica; ha escluso l’omessa pronuncia su un capodella domanda, osservando che l’appaltante non aveva mai chiestoespressamente la risoluzione del contratto, ma soltanto avanzato unapretesa di risarcimento danni. Ha, infine, dato atto dell’esattaquantificazione del credito, pure contestata, sulla base dell’elaboratoperitale, rilevando la novità e, perciò, l’inammissibilità delle deduzioniconcernenti gli errori materiali e di calcolo.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a sette motivi; ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione ed in concordatopreventivo e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -4-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglionon partecipata.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciatoal ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la compensazionedelle spese; [OSCURATO:SOCIETA]. ha accettato la rinunzia e aderito allarichiesta di compensazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente deve darsi atto che la rinuncia di [OSCURATO:SOCIETA] alricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’accettazione conseguente sonorituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalleparti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’esseredichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità tra le due parti senzaalcuna pronuncia sulle spese in applicazione dell’art. 391 cpc.Ciò premesso e passando all’esame dei motivi di ricorso, con ilprimo di essi, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma VI Cost., nonché dell’art. 132,comma II n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.per avere la Corte d’appello escluso la nullità della sentenza di primogrado, come denunciata con il primo motivo di appello, conmotivazione assente o apparente: il Tribunale, infatti, si era limitato ariportare in sentenza le conclusioni del c.t.u., senza chiarire le ragioniper cui ha ritenuto infondate le circostanziate e documentatecontestazioni formulate dal suo consulente di parte.Ha altresì lamentato la nullità della sentenza per non avere laCorte d’appello rilevato l’assoluta assenza di motivazione dellasentenza di primo grado in relazione alla misura degli interessi moratoririconosciuti a Italtunnel.Il motivo è inammissibile.Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -5-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendocensure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità dellasentenza di primo grado è, infatti, affetto da carenza di interessegiacché una decisione di accoglimento avrebbe comportato null'altroche la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello(Sez. 3, n. 5644 del 03/03/2025; Sez. 2 n. 21943 del 12/10/2020;Sez. L, n. 12642 del 05/06/2014): in considerazione dell'effettosostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principiosecondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertonoin motivi di impugnazione, infatti, il giudice di secondo grado investitodelle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma devedecidere nel merito, sicché non può essere denunciato in cassazioneun vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudiced'appello (Sez. 2, n. 20834 del 30/06/2022; Sez. 5; n. 1323 del19/01/2018; Sez. L, n. 11537 del 28/12/1996).Il profilo di censura relativo al mancato rilievo dell’assenza dimotivazione della sentenza di primo grado sulla misura degli interessiè, poi, inammissibile perché non conferente rispetto alla ratiodecidendi. A pag. 25 della sentenza la Corte d’appello ha, infatti,ritenuto tardiva, in quanto sollevata non tempestivamente con l’atto diappello, ma soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, laquestione della non applicabilità degli interessi di mora ex. d.lgs.231/2002 per essere applicabili, in deroga convenzionale, gli interessilegali ex art. 6.8. delle condizioni generali di affidamento pattuite:questa rilevata tardività non è stata oggetto di censura da parte dellasocietà ricorrente.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA] ha prospettato laviolazione o falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 1452 cod. civ., per avere la Corte omesso diRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -6-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto propostadall’odierna ricorrente a danno della Italtunnel e ha erroneamenteritenuto che tale domanda di risoluzione non fosse stata mai proposta,laddove era stata proposta con la comparsa di risposta e poi ripropostacon l’atto di appello; in particolare, la società ha rilevato che, secondola giurisprudenza, la domanda di risoluzione potrebbe non essereespressamente formulata, purché risulti implicitamente da altredomande o eccezioni che la presuppongono; nella specie, la suadomanda di risoluzione avrebbe dovuto essere ritenuta implicita postoche era stato allegato l’inadempimento di Italtunnel in risposta alla suadomanda di risoluzione.Il motivo è infondato.La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda èun vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attivitàdel giudice dal paradigma della norma processuale violata che deveessere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logicodecisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenutodella domanda determina un vizio attinente alla individuazione delpetitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio dinullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazionegiuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessarilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo,ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazioneal vizio di error in iudicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ. o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. 3 n. 11103 del 10/06/2020).Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -7-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nella specie, dunque, la Corte d’appello, interpretando gli atti e,in particolare, (ultimo cpv di pag. 16) la comparsa di costituzione erisposta con domanda riconvenzionale del 23/12/2013, ha ritenuto chefosse stata formulata soltanto una richiesta di risarcimento dei danni(costituiti da anomalie esecutive e non conformità, conguaglio lavori,maggiori oneri di vario tipo, mancata contabilizzazione anticipata), manon un’espressa domanda diretta ad ottenere una pronunciadichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguitodel verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti comedeterminante lo scioglimento del rapporto, specificamente individuato,né tantomeno che fosse stata chiesta una pronuncia costitutiva dirisoluzione giudiziale (v. conclusioni comparsa di risposta, nonmodificate con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.,riprese nell’atto di appello).Così decidendo, la Corte d’appello ha pronunciato in conformitàcon la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, poichél'art. 1453 cod. civ. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno, èpossibile proporre la domanda di risarcimento dei danni perinadempimento contrattuale congiuntamente o separatamente daquella di risoluzione, con la conseguenza che non può ritenersi implicitanella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, dirisoluzione del contratto. (v. tra le molte, Cass. n. 11348 del12.6.2020; Cass. n. 6886 del 24.3.2014; Sez. 3, Sentenza n. 6926 del08/05/2012; Cass. n. 2382 del 24.11.2010).In tal senso, la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, secondocui la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non devenecessariamente risultare da una domanda espressamente propostadalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta inun'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto,che presupponga una domanda di risoluzione (Sez. 6 - 1, n. 24947 delRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -8-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/202623/10/2017) non stabilisce affatto un principio diverso, proprio perchédà risalto al rapporto di implicazione necessaria tra la domandaespressamente formulata e la domanda di risoluzione: questo rapportodi implicazione necessaria, come detto, manca tra domanda dirisarcimento e domanda di risoluzione.Quanto all’erronea interpretazione dell’atto, le conclusioni dellacomparsa di risposta (esaminabili direttamente perché è statodenunciato un error in procedendo), non contengono alcuna domandadi risoluzione del contratto, ma unicamente la richiesta diriconoscimento di un controcredito risarcitorio, né nel corpo dell’attouna domanda è ravvisabile laddove è richiesta l’imputabilità dei danni.3. Inammissibile è il terzo motivo, articolato in riferimento al n.4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui la società haprospettato la violazione degli articoli 132 comma 2 n. 4 e 118 disp.c.t.u. per rigettare le sue domande risarcitorie senza chiarire le ragionidi infondatezza delle analitiche critiche da lei formulate all’elaboratoperitale.La Corte d’appello ha puntualmente esaminato le conclusioni delc.t.u. e rilevato che, mediante precisi riferimenti ai documenti prodotti,sono stati compiutamente da lui valutati i rilievi tecnici e lecontestazioni sollevati dalle parti a mezzo dei propri consulenti tecnicidi parte (v. soprattutto la relazione peritale di chiarimenti del3.7.2017). In particolare, escludendo il difetto di motivazione dellasentenza di primo grado, la Corte territoriale ha proprio considerato(dall’ultimo capoverso di pag. 14 al penultimo capoverso di pag. 15)come le risultanze della consulenza tecnica di ufficio fossero completeed esaustive riguardo alla descrizione dell’andamento dell’appalto edelle problematiche insorte tra i contraenti, con particolare riferimentoa quelle successive alla sottoscrizione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -9-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026mezzo del quale le parti sono giunte ad una transazione della maggiorparte dei motivi di contenzioso fino ad allora insorti, con rinuncia daparte di Italtunnel alle 52 riserve iscritte in contabilità e riconoscimentoda parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di euro 1.200,000,00 dacorrispondersi entro novanta giorni dal collaudo finale, subordinato alraggiungimento degli obiettivi di accelerazione pattuiti all’art. 3); in talsenso sono state del tutto disattese le deduzioni svolte dal contraentegenerale [OSCURATO:SOCIETA] in ordine all’imputabilità dei gravi inadempimentinell’esecuzione del contratto lamentati all’affidatario Italtunnel e allafondatezza delle pretese risarcitorie oggetto della domandariconvenzionale; ha, poi, pure sottolineato che le pretese di Italtunnel,aventi ad oggetto il pagamento del saldo del prezzo dell’appalto, alnetto delle detrazioni operate dalla controparte in modo illegittimo sonostate considerate come soltanto parzialmente fondate.In tal senso, la Corte territoriale ha espressamente richiamato(pag. 18 e 19) la ricostruzione, operata dal c.t.u., dei lavori nella fasesuccessiva alla firma del verbale di accordo del 12.8.2011 e le pretesedi Italtunnel oggetto delle riserve n. 53-61 (relazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],pp. 20 e ss.), ha individuato le notevoli difficoltà e problematicheriscontrate da Italtunnel, connesse alla fornitura di calcestruzzo e allaritardata consegna di centine e soprattutto, al crollo di una porzione divolta della galleria in corso di scavo con la conseguente sospensionedelle attività di cantiere prima e, poi, della loro interruzione totale e lapresentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordatopreventivo; ha, quindi, valutato l’imputabilità dell’inadempimentoprevalente al contraente generale [OSCURATO:SOCIETA], proprio sulla base delleindagini tecniche effettuate dal consulente d’ufficio.Questa articolata motivazione esclude la sussistenza del viziorilevante ex n. 4, in relazione all'art. 132, comma II, n. 4, cod. proc.civ. che ricorre quando sia omessa qualsivoglia menzione delleRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -10-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte (v. Sez. L, n. 9925del 12/04/2024).D’altro canto, pur volendo riqualificare la censura in riferimentoal n. 5, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, il motivo risultacomunque inammissibile: a parte la inammissibilità del vizio dimotivazione insufficiente, invero, la trascrizione integrale dei rilievi,senza che risultino evidenziati in termini di decisività e di rilevanza glielementi di fatto evidenziati dal tecnico di parte idonei ad inficiare leconclusioni del consulente d’ufficio, si risolve in una mera disamina deidiversi passaggi dell'elaborato peritale del tutto esorbitante dalparadigma della norma (cfr. Sez. 3, n. 15733 del 17/05/2022 conindicazione di numerosi precedenti; sulla connotazione del fattodecisivo omesso, tra le numerosissime, Sez. 6 - 1, n. 22397 del06/09/2019; Sez. 1, n. 26305 del 18/10/2018; Sez. 2, n. 14802 del14/06/2017).4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto la violazionee falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., per avere la Corteomesso di considerare le molteplici domande risarcitorie da leiformulate, limitandosi ad argomentarne soltanto le domande relativeai ritardi, laddove quelle dedotte fin dal primo grado e puntualmenteriproposte nell’atto di appello erano relative anche a numerosi altri fattie circostanze (quali anomalie esecutive, non conformità, danni damancata ripresa dei lavori, abbandono del cantiere e mancatocompletamento delle opere), ignorati sia dal Tribunale che dalla Corted’appello.Anche questo motivo è infondato.La Corte d’appello, a pag. 20, ha rigettato sia «le richiesteistruttorie di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio eammissione della prova per testi (articolata, una volta definito il temaRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -11-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026del contendere, su circostanze irrilevanti, superflue, provate o daprovare a mezzo di documenti, ovvero su giudizi e valutazionitecniche), sia della domanda risarcitoria ex art. 1453 cod. proc. civ.(articolata in molteplici voci), avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]» e ha fondato ilrigetto sulla base delle « considerazioni sopra esposte in ordineall’imputabilità dell’inadempimento prevalente al contraente generaleCefalù 20, accertata sulla base delle compiute e approfondite indaginitecniche effettuate dal consulente d’ufficio, non superate dai contrariargomenti svolti nell’atto di appello»; come già detto in precedenza, laCorte di merito alle pag. 18 e 19 della sentenza, aveva ponderato i fattiimputati alla società contraente generale quale inadempimento. Deveescludersi, pertanto, un’omissione rilevante ex art. 112 cod. proc. civ.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 comma1 cod. proc. civ. per non avere la Corte accolto le istanze istruttorie giàformulate in primo grado, e poi riproposte in secondo grado, al fine diprovare la fondatezza delle domande risarcitorie proposte in viariconvenzionale.Il motivo è inammissibile.La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabileper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggettodi censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità,entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) (Sez. 3,n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 6 - 3, n. 18092 del 31/08/2020).Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -12-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026D’altro canto, la mancata ammissione della prova testimonialenon è, poi, censurabile in sede di legittimità per violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la primaviolazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella normae, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e laseconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delleprove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutatosecondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diversoregime (Sez. 3 n. 9731 del 14/04/2025).6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ha prospettato la violazione efalsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art.7 del contratto di appalto e degli artt. 5.2.1 e 9.2 delle condizionigenerali di affidamento, nonché degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1375cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe interpretato erroneamente leclausole contrattuali, ritenendo sussistente il suo inadempimento pernon aver tempestivamente corretto la contabilità dei lavori, laddove ilcontratto riconosceva al contraente generale la facoltà di rivedere emodificare in qualsiasi momento la contabilità, anche in sede di SALfinale (così come avvenuto); la Corte, inoltre, avrebbe disatteso ilsignificato letterale e sistematico delle clausole, poiché il direttoretecnico di cantiere non era munito di poteri rappresentativi idonei avincolare il contraente generale o a introdurre nuovi prezzi nonautorizzati con apposito atto aggiuntivo; in conseguenza, la sommariconosciuta a Italtunnel per la riserva n. 61, relativa a un nuovoprezzo, non era dovuta e non poteva configurarsi alcun inadempimentoin mancanza di uno specifico obbligo contrattuale o derivante dalleregole di buona fede e correttezza.Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -13-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi.La Corte d’appello ha dapprima affermato che «se è vero chel’art. 9.2 delle CGA, ultima parte, stabilisce che il contraente generalepuò in qualsiasi momento rivedere e correggere la contabilità dei lavori,è pur vero che tale facoltà si collega alla previsione di cui allo stessoart. 9.2, prima parte, a tenore della quale la contabilizzazione dei lavorieffettuata dal direttore tecnico di cantiere non vincola il contraentegenerale in ordine alla quantità e qualità dei lavori eseguiti; nellaspecie, pertanto, non può operare l’anzidetto disposto, venendo inquestione un azzeramento di un prezzo di elenco allibrato in contabilitàe approvato dal direttore tecnico nell’emettere ben 33 Sal in tre annidi lavori, senza giustificazioni tecniche attinenti a quantità(minuziosamente riportate) e qualità dei lavori, le sole che sonosuscettibili di fisiologica correzione al momento della chiusura delcantiere». Quindi, dopo aver rilevato che «è vero che il direttore tecnicodi cantiere non rappresenta il contraente generale (da cui è nominatoper verificare, controllare e contabilizzare i lavori) ai fini della modificadel contratto e dell’estensione dei lavori e che le eventuali variantideterminanti maggiori o minori spese e nuovi prezzi s’intendonoautorizzate solo se affidate formalmente dal contraente generalemediante apposito atto aggiuntivo (art. 5.2.1 delle CGA e art. 7 delcontratto)», ha sottolineato che «la contabilizzazione del prezzo dielenco DC.CO.C.208.B continuativamente per tre anni (dal Sal n. 2 alSal n. 33), in assenza di contestazioni sulla quantità dei lavori eseguitie sul prezzo unitario con cui gli stessi sono stati valorizzati, conemissione dei relativi certificati di pagamento, e l’avvenuto integraleazzeramento da parte del contraente generale soltanto nel Sal finale,dopo l’interruzione del rapporto, integrano una condotta gravementeinadempiente del contraente generale [OSCURATO:SOCIETA] nell’attività dicontabilizzazione, posta in essere in violazione del generale obbligo diRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -14-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026cooperazione e collaborazione nell’esecuzione delle prestazionisecondo buona fede e diligenza, previsto anche dall’art. 19.1 delleCGA».Come si vede, l’argomentazione del motivo non coglie la ratiodecidendi, perché nell’interpretazione offerta in sentenza non èprevista alcuna vincolatività, per il contraente generale, dellacontabilizzazione dei lavori effettuata dal direttore tecnico di cantierein ordine alla quantità e qualità dei lavori eseguiti: quel che è statoconsiderato come equivalente ad un’accettazione tacita è stato, invece,il protrarsi per tre anni continuativi e per numerosi SAL dell’assenza dicontestazioni (sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi,cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli articoli 112, 287 e 345 cod. proc.civ., per avere la Corte ritenuto nuove e, dunque, inammissibili, lededuzioni svolte sugli errori materiali e di calcolo nella quantificazionedella somma in quanto non proposte con l’atto di appello e con specificomotivo di impugnazione; secondo la ricorrente, non ricorrerebbeun’ipotesi di inammissibilità perché denunciato è un mero erroremateriale.Il motivo è infondato.In disparte l’insussistenza, ancora una volta, del vizio di omessapronuncia (la Corte d’appello ha motivato l’omesso esame dell’asseritoerrore di calcolo con la tardività della sua deduzione e, dunque, hapronunciato sul punto), secondo quanto emerge dallo stesso ricorso,l’errore del Tribunale si presentava come un errore di giudizio fondatosu una erronea lettura della c.t.u. e, perciò, avrebbe dovuto essereoggetto d’appello: la stessa ricorrente ha, infatti, dedotto che «laparzialità della trascrizione delle risultanze peritali ha determinatoRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -15-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026l’errore di calcolo in cui è incorso il Tribunale, posto che, nella tabellanon trascritta nella sentenza, è chiaro ed evidente che l’importo di euro1.309.735,29, a titolo di “Riaccredito detrazioni illegittime su SAL 34”è una delle componenti considerate dal CTU nella determinazione,mediante somma algebrica, del “Valore finale della produzioneItaltunnel”, per euro 26.974.113,02 e, cioè, la somma dalla qualemuove il secondo calcolo, quello (unicamente) trascritto dalTribunale».Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, non puòconfigurarsi un mero errore materiale (suscettibile di essere emendatocon il procedimento di correzione della sentenza), nell'ipotesi di pretesaerronea lettura da parte del giudice dei dati esposti dal consulentetecnico d'ufficio nella sua relazione, ove non sia possibile desumerel'errore dedotto dalla stessa motivazione della sentenza, ma si rendanecessario esaminare il processo formativo della volontà del giudice enon soltanto la divergenza tra tale volontà e la sua materialeespressione (Cass. Sez. L, n. 1971 del 14/03/1985; Sez. L, n. 16512del 2008, non mass). La sentenza, quindi, si sottrae ancora una voltaa censura.In conclusione, il ricorso deve essere respinto con inevitabileaddebito di spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l.,liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.Non vi è luogo a statuizione sulle spese di [OSCURATO:SOCIETA]. che non ha svolto difese.Infine, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Ric. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -16-Numero registro generale 9219/2024Numero sezionale 2869/2025Numero di raccolta generale 22333/2026Data pubblicazione 29/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità tra laricorrente e [OSCURATO:SOCIETA];rigetta, nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 9219 sez. S2 - ad. 26-11-2025 -17-