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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 31202/2023

Testo disponibile della fonte

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8503-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso la quale è elett.te dom.ta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 136/07/22 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A . un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2016, conseguenti ad operazioni ritenute – al contrario -non imponibili dalla contribuente; che quest’ultima impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 541/2019, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 136/07/22, depositata il 28/01/2022 rigettò il gravame osservando –per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio – come la complessa operazione negoziale oggetto di accertamento e, cioè, la realizzazione e vendita, a clienti U.E. ed extra U.E., di stampi in ghisa necessari alla successiva produzione di manufatti/getti forniti ai medesimi clienti, con consegna degli stampi – e, quindi, loro fuoriuscita dal territorio nazionale- solo al termine della produzione, debba considerarsi come “un unico e complesso rapporto contrattuale che può dirsi concluso solo con il definitivo esaurirsi della produzione dei beni realizzati con quegli stampi” (cfr. sentenza impugnata, p. 3), come emergente dalla circostanza per cui gli stampi in questione, una volta venduti ai clienti stranieri, transitano nella proprietà di questi ultimi, i quali in ogni momento possono porre fine alla produzione dei getti da parte della società contribuente, ottenendo da questa (come, peraltro, documentalmente dimostrato in relazione ad altri contratti, diversi da quelli sottesi all’accertamento e rispetto ai quali la produzione era terminata) la consegna degli stampi medesimi; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A .,la quale ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; Rilevato che la società controricorrente ha depositato telematicamente (in data 4.10.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il pagamento dell’intero importo dovuto in un’unica rata; che l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c, del d.l. n. 34/2023, dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, mentre il successivo art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata, in relazione all’analoga disciplina dettata dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) – norma, peraltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01);

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8503-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso la quale è elett.te dom.ta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 136/07/22 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A . un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2016, conseguenti ad operazioni ritenute – al contrario -non imponibili dalla contribuente; che quest’ultima impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 541/2019, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 136/07/22, depositata il 28/01/2022 rigettò il gravame osservando –per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio – come la complessa operazione negoziale oggetto di accertamento e, cioè, la realizzazione e vendita, a clienti U.E. ed extra U.E., di stampi in ghisa necessari alla successiva produzione di manufatti/getti forniti ai medesimi clienti, con consegna degli stampi – e, quindi, loro fuoriuscita dal territorio nazionale- solo al termine della produzione, debba considerarsi come “un unico e complesso rapporto contrattuale che può dirsi concluso solo con il definitivo esaurirsi della produzione dei beni realizzati con quegli stampi” (cfr. sentenza impugnata, p. 3), come emergente dalla circostanza per cui gli stampi in questione, una volta venduti ai clienti stranieri, transitano nella proprietà di questi ultimi, i quali in ogni momento possono porre fine alla produzione dei getti da parte della società contribuente, ottenendo da questa (come, peraltro, documentalmente dimostrato in relazione ad altri contratti, diversi da quelli sottesi all’accertamento e rispetto ai quali la produzione era terminata) la consegna degli stampi medesimi; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A .,la quale ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; Rilevato che la società controricorrente ha depositato telematicamente (in data 4.10.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il pagamento dell’intero importo dovuto in un’unica rata; che l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c, del d.l. n. 34/2023, dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, mentre il successivo art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata, in relazione all’analoga disciplina dettata dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) – norma, peraltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01);
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