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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17641/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività mediante la procedura de plano.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la tardività dell'appello, solo genericamente contestata nel ricorso; correttamente poi il giudice a quo ha adottato la procedura de plano.

L'inammissibilità dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.( Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018 Cc. (dep. 09/01/2019) Rv. 274570 - 01) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20.04.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività mediante la procedura de plano. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la tardività dell'appello, solo genericamente contestata nel ricorso; correttamente poi il giudice a quo ha adottato la procedura de plano. L'inammissibilità dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.( Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018 Cc. (dep. 09/01/2019) Rv. 274570 - 01) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.04.20
Sentenza Cassazione n. 17641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris