CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 27900/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13835-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 80078750587; - intimato - avverso la sentenza n. 839/2020 della CORTF D'ATTI-l:LO di LECCE, depositata il 09/19./2.090; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi chiedendo l'annullamento dell'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] INPS e la conseguente restituzione delle somme versate; il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 839 del 2020, ha accolto l'appello proposto dall'INPS e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo ha rigettato "la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso introduttivo del 27.06.2016" e compensavale spese del doppio grado di giudizio; a fondamento della decisione i Giudici di appello ritenevano che non vi fossero ragioni perdiscostarsi dall'orientamento di legittimità secondo cui l'esegesi dell'art. 2/26 della Legge n. 335/1995, cosi come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, non consente di ritenere esonerato il professionista (al contempo dipendente pubblico o privato) dall'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione sulla base di un motivo; l'INPS non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza non partecipata; Rilevato che: Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, così come interpretato Ric. 2021 n. 13835 sez. MI - ud. 10-06-2022 -2- dall'art. 18, comma 12 del decreto legge n. 98/2011; il ricorrente chiede di rimeditare l'orientamento posto a fondamento della decisione, di rimettere alle sezioni unite la questione oggetto di causa e rileva la pendenza di un procedimento legislativo finalizzato a dare forma di legge alla tesi sostenuta; il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni esposte alla luce del consolidato orientamento espresso da questa Corte di cassazione, secondo il quale gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARC.ASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, all'esito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018); la Corte di merito si è conformata all'anzidetto principio di diritto sicché la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse essendo evidente la manifesta infondatezza del motivo rispetto alla giurisprudenza della Corte; Ric. 2021 n. 13835 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- è, infine, evidente che non può portare a diversa opinione la mera pendenza di un iter legislativo tendente ad una modifica del citato consolidato orientamento giurisprudenziale non potendo giudicarsi secondo un diritto non ancora esistente; il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1 c.p.c.; nulla va disposto per le spese in mancanza di attività difensiva da parte dell'INPS p. q. rn. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 b