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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 15305/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/12/2020 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto la revoca della sentenza della Prima Sezione di questa Corte e l'annullamento senza rinvio di quella della Corte d'appello di Ancona per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia del giudice dell'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di incendio doloso.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la Fabbri a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale lamentando l'omesso rilevamento da parte della Corte dell'intervenuta prescrizione del reato - pure ritualmente eccepita nelle conclusioni scritte presentate dal difensore ai sensi dell'art. 23 comma 8

I. n. 176/2020 - il cui termine sarebbe maturato al più tardi il 5 novembre 2019, tenuto conto dei periodi in cui lo stesso è rimasto sospeso (e che il ricorso ricostruisce) e della disciplina applicabile al caso di specie, ossia quella introdotta dalla

I. n. 251/2005 risalendo il fatto al 2010.

3. Con memoria trasmessa il 19 gennaio 2022 il difensore del condannato ha ribadito i motivi di ricorso e insistito nel suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come accennato la Prima Sezione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo dunque implicitamente ammissibile.

Ne consegue che in questo caso diventa ammissibile anche il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez.

U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528).

In particolare, è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 46244 del 23/10/2013, Chierici, Rv. 257856).

Nel caso di specie deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha, nemmeno implicitamente, esaminato il profilo relativo alla eventuale prescrizione del reato in riferimento alla posizione della Fabbri, alla quale non era stata contestata la recidiva, contrariamente a quanto avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è stato deciso con la medesima pronunzia.

Poiché il reato è stato commesso il 15 gennaio 2010, il termine di prescrizione prorogato ai sensi della disciplina introdotta dalla

I. n. 251/2005 - applicabile ratione temporis - era quello di anni 8 e mesi 9, al quale I devono aggiungersi i periodi di sospensione che lo stesso ha subito nel corso dei gradi di merito, i quali, come sostenuto nel ricorso, ammontano complessivamente a non più di 235 giorni, anche qualora vogliano computarsi i tempi stabiliti ai sensi dell'art. 544 c.p.p. per la redazione delle sentenze di primo e di secondo grado (che in realtà non dovrebbero essere nemmeno computati in quanto l'imputata non è mai stata sottoposta a misura cautelare).

Ne consegue che il termine di prescrizione si è compiuto al più tardi il 15 novembre 2019 ovvero anteriormente alla pronunzia della sentenza di legittimità impugnata.

Deve dunque ritenersi che per mero errore di fatto la Corte non abbia rilevato il perfezionamento della causa estintiva nelle more del giudizio di legittimità, tanto più che il difensore della Fabbri aveva eccepito la circostanza nelle conclusioni ritualmente presentate a norma dell'art. 23 comma 8 d.l. n. 149/2020 e 23-bis

I. n. 176/2020.

Conseguentemente, limitatamente alla posizione della ricorrente, deve procedersi alla revoca della sentenza n. 8270 del 2021 pronunziata dalla Prima Sezione di questa Corte all'udienza del 4 dicembre 2020 e depositata il 2 marzo 2021, mentre deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Ancona il 19 marzo 2019 nei confronti della Fabbri, non emergendo nè dalla stessa, né dall'originario ricorso elementi che consentano di ritenere la sussistenza, nei termini della necessaria evidenza, dei presupposti per procedere al suo proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della prima sezione della cassazione n. 8270 del 4 dicembre 2020 (dep. 2021) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 marzo 2019 nei confronti della stessa, per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 8/02/2022 Il Consigliere ensore Il Presidente L M ia Vessichelli iLt CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/12/2020 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto la revoca della sentenza della Prima Sezione di questa Corte e l'annullamento senza rinvio di quella della Corte d'appello di Ancona per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia del giudice dell'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di incendio doloso. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la Fabbri a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale lamentando l'omesso rilevamento da parte della Corte dell'intervenuta prescrizione del reato - pure ritualmente eccepita nelle conclusioni scritte presentate dal difensore ai sensi dell'art. 23 comma 8 I. n. 176/2020 - il cui termine sarebbe maturato al più tardi il 5 novembre 2019, tenuto conto dei periodi in cui lo stesso è rimasto sospeso (e che il ricorso ricostruisce) e della disciplina applicabile al caso di specie, ossia quella introdotta dalla I. n. 251/2005 risalendo il fatto al 2010. 3. Con memoria trasmessa il 19 gennaio 2022 il difensore del condannato ha ribadito i motivi di ricorso e insistito nel suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come accennato la Prima Sezione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo dunque implicitamente ammissibile. Ne consegue che in questo caso diventa ammissibile anche il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528). In particolare, è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 46244 del 23/10/2013, Chierici, Rv. 257856). Nel caso di specie deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha, nemmeno implicitamente, esaminato il profilo relativo alla eventuale prescrizione del reato in riferimento alla posizione della Fabbri, alla quale non era stata contestata la recidiva, contrariamente a quanto avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è stato deciso con la medesima pronunzia. Poiché il reato è stato commesso il 15 gennaio 2010, il termine di prescrizione prorogato ai sensi della disciplina introdotta dalla I. n. 251/2005 - applicabile ratione temporis - era quello di anni 8 e mesi 9, al quale I devono aggiungersi i periodi di sospensione che lo stesso ha subito nel corso dei gradi di merito, i quali, come sostenuto nel ricorso, ammontano complessivamente a non più di 235 giorni, anche qualora vogliano computarsi i tempi stabiliti ai sensi dell'art. 544 c.p.p. per la redazione delle sentenze di primo e di secondo grado (che in realtà non dovrebbero essere nemmeno computati in quanto l'imputata non è mai stata sottoposta a misura cautelare). Ne consegue che il termine di prescrizione si è compiuto al più tardi il 15 novembre 2019 ovvero anteriormente alla pronunzia della sentenza di legittimità impugnata. Deve dunque ritenersi che per mero errore di fatto la Corte non abbia rilevato il perfezionamento della causa estintiva nelle more del giudizio di legittimità, tanto più che il difensore della Fabbri aveva eccepito la circostanza nelle conclusioni ritualmente presentate a norma dell'art. 23 comma 8 d.l. n. 149/2020 e 23-bis I. n. 176/2020. Conseguentemente, limitatamente alla posizione della ricorrente, deve procedersi alla revoca della sentenza n. 8270 del 2021 pronunziata dalla Prima Sezione di questa Corte all'udienza del 4 dicembre 2020 e depositata il 2 marzo 2021, mentre deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Ancona il 19 marzo 2019 nei confronti della Fabbri, non emergendo nè dalla stessa, né dall'originario ricorso elementi che consentano di ritenere la sussistenza, nei termini della necessaria evidenza, dei presupposti per procedere al suo proscioglimento nel merito. P.Q.M. Revoca la sentenza della prima sezione della cassazione n. 8270 del 4 dicembre 2020 (dep. 2021) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 marzo 2019 nei confronti della stessa, per intervenuta prescrizione. Così deciso il 8/02/2022 Il Consigliere ensore Il Presidente L M ia Vessichelli iLt CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL
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