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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 34893/2023

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19688/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7535/2016 depositata il 15/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e, in subordine, il rigetto.

Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha aderito alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Delfina, Marina e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] impugnarono , dinanzi alla CTP di Roma, per difetto di motivazione dell'atto impositivo e, nel merito, per incongruità della stima, l'avviso loro notificato dalla locale Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, col quale veniva rettificato il valore di un terreno sito in Pomezia, venduto dalle ricorrenti, con atto del 6 /11/2007 , alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e contestualmente liquidate dall’Ufficio le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute dalle stesse , con applicazione di sanzioni ed interessi.

Il prezzo, dichiarato in atto per il complessivo importo di € 423.000,00 di cui € 383.000,00 riferito alla parte edificabile ed € 40.000,00 alla parte con destinazione agricola, fu elevato sulla base di perizia estimativa dell'Agenzia del Territorio ad € 974.000,00, di cui € 686.000,00 per la parte con destinazione edificatoria, ed € 288.000,00 per la parte agricola.

La CTP adita respinse il ricorso, sulla base delle motivazioni rese da altra pronuncia della medesima Commissione riguardante il ricorso della società acquirente, non avendo avuto seguito l'istanza di riunione.

La CTR del Lazio,su appello delle contribuenti, con sentenza n. 528/14/12, depositata il 24/7/2012, respinse il gravame.Avverso detta pronuncia ricorseroper cassazione le contribuenti, con sette motivi, erroneamente rubricati come sei.

L'Agenzia delle Entratesi costitu ì al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370, primo comma, c od .p roc .c iv . ; l e ricorrenti , altresì , depositarono memoria, chiedendo alla Corte di Ca ss azione di dichiarar e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuta estinzione del debito, mediante compensazioni, da parte della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., alla quale, come parte acquirente , era stato notificato analogo avviso di rettifica e liquidazione.

La predetta società propose a sua volta ricorso , affidato a tre motivi , avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 226/10/2013, depositata il 15/11/2013 che, rigettando l'appello proposto dalla essa contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, resa sull'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, confermò la legittimità dell'atto impositivo impugnato.

Questa Corte, dopo aver riunito i ricorsi (RG n. 11431/2014 e RG n. 28818/2012), dichiarò la sopravvenuta cessa zione della materia della materia del contendere e per l'effetto cassò senza rinvio le sentenze impugnate , compensandotra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Ritenne la Corte che la documentazione, non contestata dalla difesa erariale, allegata (copia estratto conto proveniente dall'agente della riscossione circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.)comprovasse l'estinzione del debito, per il quale furono emessi gli avvisi di rettifica e liquidazione impugnati, mediante compensazioni (in data 24.3.2014 per € 35.245,90 (cartella 097201001349664250004), il 28.1.2015 per € 52.641,41 (cartella 09720100142475969000) ed il 9.7.2015 per € 155.424,79 (cartella 09720140263179987000) e conseguentemente , giusta il disposto dell'art. 1292 cod.civ., la cessazione della materia del contendere tanto con riferimento alla posizione della debitrice principalee che ciò comporta sse anche la sopravvenuta carenza d'interesse all'esame dei motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l a fondamento del proprio ricorso, quantoinrelazione alla posizione delle venditrici coobbligate solidali al pagamento delle relative imposte.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per revocazione la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, mentre l’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente deduce, ai sensi degliartt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., errore di fatto risultante dagli atti di causa, per avere la Corte ritenuto cessata la materia del contendereanche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., acquirente del terrenocompravenduto, per avere la stessa in pendenza del giudizio estinto, mediante compensazion i , la maggiore imposta di registro accertata, al solo fine di evitare l’azione esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA].

La società ricorrente assume che, stante il perdurante interesse d i ess a contribuentealla prosecuzione del giudizio per vedere esaminati i motivi oggetto di (autonoma)impugnazione e per ottenere il rimborso di quanto pagato , aveva insistito per l’accoglimento del proprio ricorso per cassazione (RGN 11431/2014), mentre gli altri contribuenti ( Ferraresi/Piconi) , e soltanto loro, avevano chiesto, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la declaratoria di cessazione della materia del contendere per estinzione del debito, circostanza riscontrabile anche da lle conclusioni ( per R.G. 28818/12 per la cessata materia del contendere, per R.G. 11431/14 per l’accoglimento in subordine per la cessata materia del contendere ) rassegnate dal P.M. all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Assume, quindi , che sussistono i presupposti del vizio revoca t orio della sentenza di legittimità ed, in particolare, la supposizione dell’esistenza di un fatto (la proposizione con la memoria ex art. 378 cpc della richie sta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiaramente un fatto processuale) la cui verità risulti invece accertata in base al tenore letterale di un atto di causa(la memoria ex art. 378 cpc medesima costituisce indubbiamente un “atto di causa”).

Ripropone, infine, in via rescissoria i tre motivi di ricorso per cassazione non esaminati in conseguenza dell’errore di fattosopra esposto.

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19688/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7535/2016 depositata il 15/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e, in subordine, il rigetto. Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha aderito alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Delfina, Marina e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] impugnarono , dinanzi alla CTP di Roma, per difetto di motivazione dell'atto impositivo e, nel merito, per incongruità della stima, l'avviso loro notificato dalla locale Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, col quale veniva rettificato il valore di un terreno sito in Pomezia, venduto dalle ricorrenti, con atto del 6 /11/2007 , alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e contestualmente liquidate dall’Ufficio le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute dalle stesse , con applicazione di sanzioni ed interessi. Il prezzo, dichiarato in atto per il complessivo importo di € 423.000,00 di cui € 383.000,00 riferito alla parte edificabile ed € 40.000,00 alla parte con destinazione agricola, fu elevato sulla base di perizia estimativa dell'Agenzia del Territorio ad € 974.000,00, di cui € 686.000,00 per la parte con destinazione edificatoria, ed € 288.000,00 per la parte agricola. La CTP adita respinse il ricorso, sulla base delle motivazioni rese da altra pronuncia della medesima Commissione riguardante il ricorso della società acquirente, non avendo avuto seguito l'istanza di riunione. La CTR del Lazio,su appello delle contribuenti, con sentenza n. 528/14/12, depositata il 24/7/2012, respinse il gravame.Avverso detta pronuncia ricorseroper cassazione le contribuenti, con sette motivi, erroneamente rubricati come sei. L'Agenzia delle Entratesi costitu ì al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370, primo comma, c od .p roc .c iv . ; l e ricorrenti , altresì , depositarono memoria, chiedendo alla Corte di Ca ss azione di dichiarar e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuta estinzione del debito, mediante compensazioni, da parte della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., alla quale, come parte acquirente , era stato notificato analogo avviso di rettifica e liquidazione. La predetta società propose a sua volta ricorso , affidato a tre motivi , avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 226/10/2013, depositata il 15/11/2013 che, rigettando l'appello proposto dalla essa contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, resa sull'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, confermò la legittimità dell'atto impositivo impugnato. Questa Corte, dopo aver riunito i ricorsi (RG n. 11431/2014 e RG n. 28818/2012), dichiarò la sopravvenuta cessa zione della materia della materia del contendere e per l'effetto cassò senza rinvio le sentenze impugnate , compensandotra le parti le spese dei giudizi riuniti. Ritenne la Corte che la documentazione, non contestata dalla difesa erariale, allegata (copia estratto conto proveniente dall'agente della riscossione circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.)comprovasse l'estinzione del debito, per il quale furono emessi gli avvisi di rettifica e liquidazione impugnati, mediante compensazioni (in data 24.3.2014 per € 35.245,90 (cartella 097201001349664250004), il 28.1.2015 per € 52.641,41 (cartella 09720100142475969000) ed il 9.7.2015 per € 155.424,79 (cartella 09720140263179987000) e conseguentemente , giusta il disposto dell'art. 1292 cod.civ., la cessazione della materia del contendere tanto con riferimento alla posizione della debitrice principalee che ciò comporta sse anche la sopravvenuta carenza d'interesse all'esame dei motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l a fondamento del proprio ricorso, quantoinrelazione alla posizione delle venditrici coobbligate solidali al pagamento delle relative imposte. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per revocazione la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, mentre l’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. La ricorrente deduce, ai sensi degliartt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., errore di fatto risultante dagli atti di causa, per avere la Corte ritenuto cessata la materia del contendereanche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., acquirente del terrenocompravenduto, per avere la stessa in pendenza del giudizio estinto, mediante compensazion i , la maggiore imposta di registro accertata, al solo fine di evitare l’azione esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La società ricorrente assume che, stante il perdurante interesse d i ess a contribuentealla prosecuzione del giudizio per vedere esaminati i motivi oggetto di (autonoma)impugnazione e per ottenere il rimborso di quanto pagato , aveva insistito per l’accoglimento del proprio ricorso per cassazione (RGN 11431/2014), mentre gli altri contribuenti ( Ferraresi/Piconi) , e soltanto loro, avevano chiesto, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la declaratoria di cessazione della materia del contendere per estinzione del debito, circostanza riscontrabile anche da lle conclusioni ( per R.G. 28818/12 per la cessata materia del contendere, per R.G. 11431/14 per l’accoglimento in subordine per la cessata materia del contendere ) rassegnate dal P.M. all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Assume, quindi , che sussistono i presupposti del vizio revoca t orio della sentenza di legittimità ed, in particolare, la supposizione dell’esistenza di un fatto (la proposizione con la memoria ex art. 378 cpc della richie sta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiaramente un fatto processuale) la cui verità risulti invece accertata in base al tenore letterale di un atto di causa(la memoria ex art. 378 cpc medesima costituisce indubbiamente un “atto di causa”). Ripropone, infine, in via rescissoria i tre motivi di ricorso per cassazione non esaminati in conseguenza dell’errore di fattosopra esposto. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del gi
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