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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 31284/2026

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d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria trasmessa dalla difesa che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, emessa in data 13/10/2025, la Corte diappello di Messina, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che,all’esito di giudizio ordinario, aveva: 1) dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo B); 2) riconosciutele circostanze attenuanti generiche, condannato la stessa alla pena di anni due direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e nonmenzione; 3) dichiarato l'imputata inabilitata all'esercizio di un'impresacommerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, perla durata della pena principale.2.

Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputataa mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tremotivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, anche sub specie ditravisamento della prova decisiva.

Deduce che le due sentenze di merito avevanotravisato la prova in quanto: a) non avevano considerato che il dato contabile cheregistrava il debito della Porta del [OSCURATO:PERSONA] verso la STS derivava da difetto nellatenuta delle scritture; b) il locatore non si era insinuato al passivo, segno cheriscontrava che era stato pagato; c) non era stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] avevariferito di essere stato pagato e di avere ricevuto da Porta del [OSCURATO:PERSONA] sas, i canonimensili dovuti in forza alla scrittura di sublocazione aziendale di competenza diSTS s.r.l.2.2.

Con il secondo motivo, prospetta violazione degli artt. 192, 533 e 546cod. proc. pen. e motivazione apparente e presuntiva.

Deduce che non era statodimostrato il dolo dell’imputata, soggetto estraneo alla fallita.2.3.

Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 216 l. fall. postoche non era stata valutata l’insussistenza del presupposto del pregiudizio aicreditori.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui hachiesto il rigetto del ricorso.4.

La difesa ha depositato memoria con la quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Le due sentenze conformi hanno accertato le vicende che costituisconomateria dell’imputazione, in termini che merita di seguito sintetizzare per unamigliore comprensione delle questioni dedotte.2.1.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., sorta nel 2008 per lo svolgimento di servizidi pulizia, facchinaggio e giardinaggio in generale, dopo varie modifiche dellacompagine a base familiare, dal 7 novembre 2012 vedeva in [OSCURATO:PERSONA] ilsocio unico e amministratore della società, situazione che permaneva sino alladichiarazione di fallimento intervenuta in data 3 aprile 2017.2.1.2.

Con scrittura privata del 28 ottobre 2010 (registrata il 12 novembre2010), la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante dell'epoca, Matteo DeLuca, subentrava alla società "Hotel del Corso di [OSCURATO:PERSONA] c.", nellaconduzione di un immobile sito in Taormina, adibito ad attività alberghiera, locatoda [OSCURATO:PERSONA] nell'agosto del 2005 a quest'ultima società.

La cessione delcontratto di locazione era a titolo oneroso e il corrispettivo veniva determinato ineuro 90.000,00, che la S.T.S. si impegnava a versare direttamente all'Hotel delCorso.

Il contratto ceduto prevedeva un canone di locazione che rimaneva fissatoin euro 32.000,00 annui, da corrispondersi al locatore [OSCURATO:PERSONA].Tra il giugno e l'agosto 2011, la S.T.S. acquistava dalla "Hotel del Corso"beni strumentali all'attività alberghiera (letti, tende, comodini, casseforti ecc.) pereuro 36.000,00 e nel 2012 effettuava lavori straordinari sull'immobile di Taorminaper euro 41.366,27.Il 18 luglio 2012 la S.T.S. sublocava l'immobile sito in Taormina alla "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." di [OSCURATO:PERSONA] C., la cui rappresentante legale e sociaaccomandataria, appunto [OSCURATO:PERSONA], era figlia di [OSCURATO:PERSONA].

Ilcorrispettivo della sublocazione veniva convenuto tra le parti nell'importo di euro5.000,00 mensili (euro 60.000,00 annui) da corrispondere presso il domicilio dellasub-locatrice S.T.S. la quale, poi, avrebbe dovuto pagare il canone di locazione adAltavilla [OSCURATO:PERSONA] nella misura originariamente concordata di euro 32.000,00.Secondo quanto osservato nella sentenza impugnata, «(i)n definitiva la S.T.S.avrebbe dovuto ricevere dalla "Porta de [OSCURATO:PERSONA]", quali canoni per la sublocazione,€ 60.000,00 annui, ed avrebbe dovuto corrispondere al proprietario, AltavillaDomenico, € 32.000,00 annui, con un guadagno di € 28.000,00».In data 1° luglio 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava un contratto di comodatod'uso con la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." (avente ad oggetto sempre il medesimoimmobile in Taormina), in forza del quale «la comodataria nella qualità siimpegna[va] a rimborsare mensilmente il canone di locazione che il comodante(S.T.S.) paga regolarmente al proprietario dell’immobile oggetto del contratto».Come pure rimarcato dalla Corte d’appello, «(i) costi di locazione a caricodella Porta del [OSCURATO:PERSONA] venivano quindi ridotti a € 32.000,00 annui, da corrispondersialla S.T.S. che, poi, avrebbe pagato il proprietario [OSCURATO:PERSONA].

Nessunvantaggio economico derivava a S.T.S. dalla stipula del contratto di comodato».In data 31 marzo 2018 la società "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." di [OSCURATO:PERSONA], a titolo gratuito, alla S.T.S. nella conduzione dell’immobile in oggetto.2.2.

La sentenza impugnata ha rimarcato una serie di operazionisequenziali che apparivano realizzate dalla S.T.S. a favore di Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.in modo privo di vantaggio per la fallita.Già il quadro complessivo era segnato dal fatto che la S.T.S., in una fase incui stava cessando la propria attività caratteristica e dismettendo le proprie risorseproduttive, avesse acquisito il contratto di locazione di un immobile da adibire adper euro 90.000, del canone contrattuale annuo di euro 32.000 e di investimentirelativi alle distinte voci per beni strumentali all'attività alberghiera (letti, tende,comodini, casseforti ecc.) per euro 36.000,00, nel 2011, e, nel 2012, per lavoristraordinari sull'immobile per euro 41.366,27.

Il tutto, a fronte di un complesso dirisorse così impegnate, per conseguire un guadagno programmato di euro 28.000(derivante dal differenziale annuo tra il canone di sub-locazione di euro 60.000,00ed il canone di locazione da corrispondere al proprietario, [OSCURATO:PERSONA], pereuro 32.000,00), sulla base del quadro integrato dalla sub-locazione del 18 luglio2012.In tale scenario, peraltro, era individuato quale distrattivo già il fatto che icanoni di sub-locazione non risultavano corrisposti dalla Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. allaSTS.

In particolare, al 31 dicembre 2014, l’ultima registrazione contabiledisponibile indicava un credito maturato a favore di S.T.S. nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." per euro 87.258,06.Anche ad ammettere che la sub-locatrice avesse provveduto al pagamentodel canone di locazione di euro 32.000,00 annui direttamente all’[OSCURATO:PERSONA], secondoquanto allegato, si sarebbe registrato un mancato versamento del differenziale dieuro 28.000.Ogni differenziale provento in capo alla sub-locatrice S.T.S. era poieliminato con il contratto di comodato del 1° luglio 2013, in forza del quale lacomodataria "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." si impegnava soltanto a rimborsaremensilmente il canone di locazione che il comodante S.T.S. pagava regolarmenteal proprietario dell’immobile.Chiudeva la cornice della sequenza dedotta nell’imputazione, senzaintegrarne il contenuto, la vicenda in cui la S.T.S. cedeva gratuitamente a "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." quel contratto di locazione che, in esordio, aveva acquisito alcorrispettivo di euro 90.000 dalla originaria conduttrice.2.3.

È contestata la distrazione che rinviene la sua tipicità nel distacco dirisorse dalla società senza adeguato vantaggio corrispettivo per la stessa, condeterminazione di rischio di pregiudizio alla garanzia dei creditori che persista sinoalla dichiarazione di fallimento.2.3.1.

Secondo consolidato orientamento, appunto, «(i)ntegra il delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccaredal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, benied altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentarie causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori»(Sez. 5 - , n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 – 01).Coerentemente alla premessa così posta, si è riconosciuto il caratteredistrattivo della cessione di una risorsa economica aziendale «senza corrispettivoo con corrispettivo inferiore al valore reale» ( Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013,Rv. 255501.

Cfr. anche Sez. 5 - , n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 – 01;Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 – 01).

Il corrispettivo della cessionedelle risorse può mancare sia in quanto non lo contempli già formalmente l’attodi cessione sia in quanto, a fronte di una sua previsione negoziale, la relativacontroprestazione non sia effettuata né sia riscossa.

In tale senso è stato, adesempio, chiarito che integra distrazione «l'affitto dei beni aziendali per un canoneincongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la societàfallita, dei suoi beni strumentali » (Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020,Rv. 279044 –

01. Cfr. anche Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Rv. 259858 – 01).2.3.2.

Sotto tale ultimo riguardo, si è chiarito che «in materia di bancarottafraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reatodi cui all'art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica dipatrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali, ma anchedi entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebberodovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale» (Sez.5, Sentenza n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252 –

01. Cfr. ex multis Sez. 5, n.57153, del 15/11/2018, rv. 275232-01; Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, rv.277743-01).

Consegue che, una volta che la cessione abbia generato in capo allafallita il credito del prezzo, spetta all’amministratore indicare le sorti del credito,con specifiche allegazioni in ordine all’avvenuto pagamento ed alla destinazionedel prezzo ovvero, alternativamente, alle ragioni della mancata riscossione.È riferibile anche alle ragioni di credito vantate dall’impresa, checostituiscono cespiti dell’impresa stessa, l’orientamento secondo cui: «(i)n materiadi bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione,tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegatotali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza diuna chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando leinformazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei benipotenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessiovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , n. 17228 del17/01/2020, Rv. 279204 – 01).2.3.3.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riconosciuto un primocontenuto di distrazione nel fatto che la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." non avesse pagatoi canoni dovuti alla S.T.S. per un importo di euro 87.258,06.2.3.3.1.

In tal senso ha valorizzato la contabilità della fallita che, appunto,nella sua ultima registrazione in materia, indicava un credito della S.T.S. verso la"Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." per gli indicati euro 87.258,06.Nel complessivo contesto, in termini dotati di plausibilità, la sentenzaimpugnata non ha prestato affidamento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],amministratore della fallita e padre dell’attuale imputata, laddove ha riferito chela "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." aveva, in realtà, corrisposto i canoni che risultavanoimpagati solo in ragione di un difetto di aggiornamento delle registrazioni contabili.In tal senso, secondo quanto rimarcato dalla sentenza, è stato valorizzato il fattoche: 1) non è stato prodotto alcun riscontro di siffatto pagamento che, pure, pergli importi, doveva essere naturalmente tracciato; 2) le versioni difensivenemmeno erano intrinsecamente univoche posto che si alternava laprospettazione di un pagamento integrale del canone di sublocazione alla S.T.S. aquella per cui la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." aveva pagato direttamente all’[OSCURATO:PERSONA] ilcanone di locazione eventualmente integrando l’importo differenziale alla S.T.S.;3) nulla era indicato e, tantomeno, dimostrato in ordine alle sorti delle somme dicui si prospettava l’incasso da parte della S.T.S.D’altro canto, neanche [OSCURATO:PERSONA] ha addotto riscontri concreti deipagamenti effettuati quale amministratrice della sub-conduttrice.2.3.3.2.

La mancata riscossione dei canoni integra, secondo quanto sopraesposto, un fatto di distrazione.Anche a volere avvalorare l’allegazione secondo cui la "Porta del Toccos.a.s." aveva pagato direttamente nelle mani del locatore [OSCURATO:PERSONA] l’importo delcanone, secondo quanto correttamente argomentato dalla sentenza impugnata,rimaneva il fatto che la sub-conduttrice non aveva corrisposto la porzione dicanone differenziale alla S.T.S.2.3.4.

Le sentenze di merito (in particolare già quella di primo grado) hannopoi riconosciuto un nuovo fatto distrattivo nella trasformazione del contratto disub-locazione, che assicurava alla sub-locatrice un differenziale annuo di euro28.000,00, in quello di comodato a favore della "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." che solosi impegnava a rimborsare il canone di locazione versato all’ [OSCURATO:PERSONA].

Situazioneche, a tutto concedere, formalizzava la rinuncia al differenziale tra canoni dilocazione e sub-locazione mentre nemmeno prevedeva una liberazione della S.T.S.nei confronti del locatore [OSCURATO:PERSONA] o qualche forma di garanzia per gliinadempimenti della "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".2.3.5.

Le conclusioni così assunte dalle sentenze di merito sono conformiai principi indicati in ordine al riconoscimento dei fatti di distrazione.

In particolare,già la prassi del mancato versamento e della omessa riscossione dei canoni o, atutto concedere del differenziale tra il canone di locazione e quello di sublocazione,manifesta una natura distrattiva in quanto ha privato la fallita del contenutoeconomico effettivo del proprio diritto contrattuale.La successiva trasformazione della sub-locazione in comodato, con ladisciplina accessoria sopra indicata, ha formalizzato un assetto dei rapporti per cuila fallita non percepiva più alcuna remunerazione dalla concessione di disponibilitàdell’immobile quando, oltretutto, nemmeno era liberata dall’obbligo di versamentodel canone verso il locatore [OSCURATO:PERSONA] né era garantita per gli inadempimenti della"Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".2.3.6.

Alla stregua delle considerazioni esposte risultano inconferenti leresidue deduzioni difensive, secondo cui, in sostanza, la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s."aveva provveduto al pagamento del canone all’ [OSCURATO:PERSONA], come attestato dal fattoche questi non si era insinuato al passivo.

E, invero, come già evidenziato, in lineacon le sentenze di merito, siffatto adempimento, ove effettivamente verificatosi,era idoneo soltanto a ridurre e non ad eliminare l’effetto depauperativo delledescritte vicende nella sfera patrimoniale della fallita.3.

Il secondo motivo, che deduce la carenza di idonea motivazione del dolodi concorso dell’extranea [OSCURATO:PERSONA] nel reato in rilievo, è pure infondato.3.1.

Il concorso di persone ai sensi dell’art. 110 cod. pen. trova applicazioneanche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggettiqualificati.3.1.1.

Quelli di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reatipropri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e dei soggetti indicatidall’art. 223 comma 1 l. fall.

Secondo le regole generali, l’extraneus puòconcorrere con un contributo morale o materiale all’azione tipica.

L’extraneus puòconcorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessadall’amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo,purché sia consapevole del contributo che reca all’azione tipica del soggettoqualificato.3.1.2.

In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico.Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopoiniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’affermareche «(i)n tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, ildolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nellavolontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con laconsapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo,invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

La specificaconoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativodella rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi deicreditori» (Cass. pen., Sez.

V, 29/03/2022, n. 21475.

Cfr. anche Cass. pen., Sez.V, 16/09/2020, n. 29705).Analogamente che per l’intraneus, anche per l’extraneus, l’elementopsicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale.

È stato al riguardoappunto affermato che «(l)'elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; coerentemente con lanatura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specificointento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezzadella mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie; e,infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma ancheindiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subireuna perdita altamente probabile se non certa.

Pertanto, è sufficiente che lacondotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistitadalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio socialesiano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessarial'intenzione di causarlo» (Cass. pen., Sez.

V, 10/10/2023, n. 46153.

Cfr. ex multisCass. pen., Sez.

V, 05/12/2014, n. 15613;;Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv.273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. 51715 del05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542).

È,comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorrenell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che sicompiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori,senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014,Rv. 261739).3.2.

Secondo il ricorso, il dolo non era dimostrato in quanto: a) il rapportofamiliare tra l’imputata e [OSCURATO:PERSONA] non poteva valere a prova dellaconsapevolezza qui richiesta; b) la volontà soggettiva dell'intraneus non eraautomaticamente riferibile all'extraneus; c) nulla indicava che l’imputata fosseconsapevole dello stato patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. o della pericolosità per icreditori dell'operazione di sublocazione contestata; d) la ricorrente aveva onoratogli impegni assunti con il contratto di sublocazione aziendale del 18 luglio 2012.3.3.

La sentenza impugnata ha, di contro, riconosciuto il dolo dell’imputatasulla base di un complesso di indici, primo tra i quali il fatto che la stessa avevanecessaria consapevolezza del fatto che non era pagato il canone.Nel quadro segnato dagli stretti rapporti familiari e dalla oggettivafunzionalità della complessiva sequenza agli interessi della "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.",la prassi consolidata di mancato versamento del canone, quantomeno della suacomponente differenziale come sopra individuata, recava un immediato significatodi depauperamento che era di necessaria percezione da parte del soggetto checosì era beneficiato.

D’altro canto, la perdita di ogni redditività della concessionedell’immobile, senza che nemmeno fosse prevista la liberazione diretta dall’obbligoverso il locatore, era formalizzata per S.T.S. con la sostituzione del comodato allasub-locazione, in termini che non potevano non essere evidenti alla legalerappresentante della controparte "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".Il carattere depauperativo delle operazioni per il patrimonio della S.T.S. eraquindi oggetto di necessaria consapevolezza da parte della ricorrente.

Di contro,come premesso, nemmeno era necessario che la consapevolezza investisse anchelo stato di dissesto della S.T.S.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Il ricorso lamenta che non sia stata data prova del fatto che gli attiincriminati avessero prodotto un pregiudizio concreto ai creditori.

In particolare,deduce al riguardo essenzialmente che: a) non era stato acquisito lo stato passivo,sicché nemmeno era dato sapere quali creditori si fossero insinuati; b) nessuncreditore aveva lamentato danni riconducibili all'operazione contestata disublocazione aziendale; c) il fallimento era stato dichiarato nel 2019, quando lepassività rilevate nei confronti dell'Erario erano risalenti al periodo successivoall'anno 2010.4.2.

Le deduzioni difensive sono sostanzialmente irrilevanti.4.2.1.

Come premesso, il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeprefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamentodeve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società inrelazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precedel'apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta,Rv. 269562 - 01) Su tale linea ermeneutica, deve allora affermarsi che ladistrazione di cespiti quale quella qui in rilievo è di per sé idonea a recarepregiudizio alla massa dei creditori posto che, salva l’eventualità della bancarottariparata, riduce il patrimonio che è posto a garanzia degli stessi.

Al riguardo èsufficiente che l’atto sia effettivamente depauperativo e, come tale, concretamenteidoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv.287059 - 01).Non è, per converso, necessario che sia verificato più specificamente unnesso di causalità tra atto depauperativo e dissesto o, a fortiori, fallimento.

Alriguardo è consolidato l’assunto secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nessocausale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente chel'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse aimpieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione difallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano staticommessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava incondizioni di insolvenza (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Rv. 288725 - 01).Nel caso di specie, pertanto, a nulla rileva la prospettazione difensivasecondo cui le vicende in oggetto non avevano inciso sulla dinamica del dissesto,in tesi difensiva alimentata dai debiti erariali.4.2.2.

Per altro verso il ricorso, prospettando la distanza temporale tra ifatti in rilievo e la dichiarazione di fallimento, evoca la tematica della cd.

“zona dirischio penale” e, in certa misura, quella relativa agli “indici di fraudolenza”,strumenti configurati dalla giurisprudenza di legittimità per allineare la fattispeciedella bancarotta patrimoniale alla sua offensività tipica di reato a pericolo concreto,selezionando i casi in cui alle operazioni possa riconoscersi una idoneità alpregiudizio patrimoniale.In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la "zona dirischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamentodi uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientarel'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo,può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azioneaddebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre apericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotteche abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv.273073 - 01).In termini convergenti, pure con riferimento alla distrazione,l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fattodistrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza",rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizionepatrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato,avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tradar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolodell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia deicreditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza evolontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763 - 01).4.2.3.

Emerge dalla sintesi esposta che gli strumenti di selezione dellatipicità della bancarotta patrimoniale così richiamati sono destinati, secondo la lorostessa vocazione e definizione, a trovare applicazione per dissolvere l’ambiguità inordine al significato pregiudizievole di un atto.La loro rilevanza è, di per sé esclusa, laddove, come nel caso di specie, siverta al cospetto di atti unilateralmente depauperativi e privi di logica aziendale,in termini che manifestano la loro oggettiva funzione nell’impiego delle risorsedella fallita a vantaggio esclusivo di altro soggetto economico senza alcun ritorno.5.

Il ricorso deve essere dunque rigettato e la ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria trasmessa dalla difesa che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 13/10/2025, la Corte diappello di Messina, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che,all’esito di giudizio ordinario, aveva: 1) dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo B); 2) riconosciutele circostanze attenuanti generiche, condannato la stessa alla pena di anni due direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e nonmenzione; 3) dichiarato l'imputata inabilitata all'esercizio di un'impresacommerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, perla durata della pena principale.2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputataa mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tremotivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, anche sub specie ditravisamento della prova decisiva. Deduce che le due sentenze di merito avevanotravisato la prova in quanto: a) non avevano considerato che il dato contabile cheregistrava il debito della Porta del [OSCURATO:PERSONA] verso la STS derivava da difetto nellatenuta delle scritture; b) il locatore non si era insinuato al passivo, segno cheriscontrava che era stato pagato; c) non era stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] avevariferito di essere stato pagato e di avere ricevuto da Porta del [OSCURATO:PERSONA] sas, i canonimensili dovuti in forza alla scrittura di sublocazione aziendale di competenza diSTS s.r.l.2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione degli artt. 192, 533 e 546cod. proc. pen. e motivazione apparente e presuntiva. Deduce che non era statodimostrato il dolo dell’imputata, soggetto estraneo alla fallita.2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 216 l. fall. postoche non era stata valutata l’insussistenza del presupposto del pregiudizio aicreditori.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui hachiesto il rigetto del ricorso.4. La difesa ha depositato memoria con la quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Le due sentenze conformi hanno accertato le vicende che costituisconomateria dell’imputazione, in termini che merita di seguito sintetizzare per unamigliore comprensione delle questioni dedotte.2.1.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., sorta nel 2008 per lo svolgimento di servizidi pulizia, facchinaggio e giardinaggio in generale, dopo varie modifiche dellacompagine a base familiare, dal 7 novembre 2012 vedeva in [OSCURATO:PERSONA] ilsocio unico e amministratore della società, situazione che permaneva sino alladichiarazione di fallimento intervenuta in data 3 aprile 2017.2.1.2. Con scrittura privata del 28 ottobre 2010 (registrata il 12 novembre2010), la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante dell'epoca, Matteo DeLuca, subentrava alla società "Hotel del Corso di [OSCURATO:PERSONA] c.", nellaconduzione di un immobile sito in Taormina, adibito ad attività alberghiera, locatoda [OSCURATO:PERSONA] nell'agosto del 2005 a quest'ultima società. La cessione delcontratto di locazione era a titolo oneroso e il corrispettivo veniva determinato ineuro 90.000,00, che la S.T.S. si impegnava a versare direttamente all'Hotel delCorso. Il contratto ceduto prevedeva un canone di locazione che rimaneva fissatoin euro 32.000,00 annui, da corrispondersi al locatore [OSCURATO:PERSONA].Tra il giugno e l'agosto 2011, la S.T.S. acquistava dalla "Hotel del Corso"beni strumentali all'attività alberghiera (letti, tende, comodini, casseforti ecc.) pereuro 36.000,00 e nel 2012 effettuava lavori straordinari sull'immobile di Taorminaper euro 41.366,27.Il 18 luglio 2012 la S.T.S. sublocava l'immobile sito in Taormina alla "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." di [OSCURATO:PERSONA] C., la cui rappresentante legale e sociaaccomandataria, appunto [OSCURATO:PERSONA], era figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Ilcorrispettivo della sublocazione veniva convenuto tra le parti nell'importo di euro5.000,00 mensili (euro 60.000,00 annui) da corrispondere presso il domicilio dellasub-locatrice S.T.S. la quale, poi, avrebbe dovuto pagare il canone di locazione adAltavilla [OSCURATO:PERSONA] nella misura originariamente concordata di euro 32.000,00.Secondo quanto osservato nella sentenza impugnata, «(i)n definitiva la S.T.S.avrebbe dovuto ricevere dalla "Porta de [OSCURATO:PERSONA]", quali canoni per la sublocazione,€ 60.000,00 annui, ed avrebbe dovuto corrispondere al proprietario, AltavillaDomenico, € 32.000,00 annui, con un guadagno di € 28.000,00».In data 1° luglio 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava un contratto di comodatod'uso con la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." (avente ad oggetto sempre il medesimoimmobile in Taormina), in forza del quale «la comodataria nella qualità siimpegna[va] a rimborsare mensilmente il canone di locazione che il comodante(S.T.S.) paga regolarmente al proprietario dell’immobile oggetto del contratto».Come pure rimarcato dalla Corte d’appello, «(i) costi di locazione a caricodella Porta del [OSCURATO:PERSONA] venivano quindi ridotti a € 32.000,00 annui, da corrispondersialla S.T.S. che, poi, avrebbe pagato il proprietario [OSCURATO:PERSONA]. Nessunvantaggio economico derivava a S.T.S. dalla stipula del contratto di comodato».In data 31 marzo 2018 la società "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." di [OSCURATO:PERSONA], a titolo gratuito, alla S.T.S. nella conduzione dell’immobile in oggetto.2.2. La sentenza impugnata ha rimarcato una serie di operazionisequenziali che apparivano realizzate dalla S.T.S. a favore di Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.in modo privo di vantaggio per la fallita.Già il quadro complessivo era segnato dal fatto che la S.T.S., in una fase incui stava cessando la propria attività caratteristica e dismettendo le proprie risorseproduttive, avesse acquisito il contratto di locazione di un immobile da adibire adper euro 90.000, del canone contrattuale annuo di euro 32.000 e di investimentirelativi alle distinte voci per beni strumentali all'attività alberghiera (letti, tende,comodini, casseforti ecc.) per euro 36.000,00, nel 2011, e, nel 2012, per lavoristraordinari sull'immobile per euro 41.366,27. Il tutto, a fronte di un complesso dirisorse così impegnate, per conseguire un guadagno programmato di euro 28.000(derivante dal differenziale annuo tra il canone di sub-locazione di euro 60.000,00ed il canone di locazione da corrispondere al proprietario, [OSCURATO:PERSONA], pereuro 32.000,00), sulla base del quadro integrato dalla sub-locazione del 18 luglio2012.In tale scenario, peraltro, era individuato quale distrattivo già il fatto che icanoni di sub-locazione non risultavano corrisposti dalla Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. allaSTS. In particolare, al 31 dicembre 2014, l’ultima registrazione contabiledisponibile indicava un credito maturato a favore di S.T.S. nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." per euro 87.258,06.Anche ad ammettere che la sub-locatrice avesse provveduto al pagamentodel canone di locazione di euro 32.000,00 annui direttamente all’[OSCURATO:PERSONA], secondoquanto allegato, si sarebbe registrato un mancato versamento del differenziale dieuro 28.000.Ogni differenziale provento in capo alla sub-locatrice S.T.S. era poieliminato con il contratto di comodato del 1° luglio 2013, in forza del quale lacomodataria "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." si impegnava soltanto a rimborsaremensilmente il canone di locazione che il comodante S.T.S. pagava regolarmenteal proprietario dell’immobile.Chiudeva la cornice della sequenza dedotta nell’imputazione, senzaintegrarne il contenuto, la vicenda in cui la S.T.S. cedeva gratuitamente a "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." quel contratto di locazione che, in esordio, aveva acquisito alcorrispettivo di euro 90.000 dalla originaria conduttrice.2.3. È contestata la distrazione che rinviene la sua tipicità nel distacco dirisorse dalla società senza adeguato vantaggio corrispettivo per la stessa, condeterminazione di rischio di pregiudizio alla garanzia dei creditori che persista sinoalla dichiarazione di fallimento.2.3.1. Secondo consolidato orientamento, appunto, «(i)ntegra il delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccaredal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, benied altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentarie causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori»(Sez. 5 - , n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 – 01).Coerentemente alla premessa così posta, si è riconosciuto il caratteredistrattivo della cessione di una risorsa economica aziendale «senza corrispettivoo con corrispettivo inferiore al valore reale» ( Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013,Rv. 255501. Cfr. anche Sez. 5 - , n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 – 01;Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 – 01). Il corrispettivo della cessionedelle risorse può mancare sia in quanto non lo contempli già formalmente l’attodi cessione sia in quanto, a fronte di una sua previsione negoziale, la relativacontroprestazione non sia effettuata né sia riscossa. In tale senso è stato, adesempio, chiarito che integra distrazione «l'affitto dei beni aziendali per un canoneincongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la societàfallita, dei suoi beni strumentali » (Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020,Rv. 279044 – 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Rv. 259858 – 01).2.3.2. Sotto tale ultimo riguardo, si è chiarito che «in materia di bancarottafraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reatodi cui all'art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica dipatrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali, ma anchedi entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebberodovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale» (Sez.5, Sentenza n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5, n.57153, del 15/11/2018, rv. 275232-01; Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, rv.277743-01). Consegue che, una volta che la cessione abbia generato in capo allafallita il credito del prezzo, spetta all’amministratore indicare le sorti del credito,con specifiche allegazioni in ordine all’avvenuto pagamento ed alla destinazionedel prezzo ovvero, alternativamente, alle ragioni della mancata riscossione.È riferibile anche alle ragioni di credito vantate dall’impresa, checostituiscono cespiti dell’impresa stessa, l’orientamento secondo cui: «(i)n materiadi bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione,tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegatotali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza diuna chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando leinformazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei benipotenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessiovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , n. 17228 del17/01/2020, Rv. 279204 – 01).2.3.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riconosciuto un primocontenuto di distrazione nel fatto che la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." non avesse pagatoi canoni dovuti alla S.T.S. per un importo di euro 87.258,06.2.3.3.1. In tal senso ha valorizzato la contabilità della fallita che, appunto,nella sua ultima registrazione in materia, indicava un credito della S.T.S. verso la"Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." per gli indicati euro 87.258,06.Nel complessivo contesto, in termini dotati di plausibilità, la sentenzaimpugnata non ha prestato affidamento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],amministratore della fallita e padre dell’attuale imputata, laddove ha riferito chela "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." aveva, in realtà, corrisposto i canoni che risultavanoimpagati solo in ragione di un difetto di aggiornamento delle registrazioni contabili.In tal senso, secondo quanto rimarcato dalla sentenza, è stato valorizzato il fattoche: 1) non è stato prodotto alcun riscontro di siffatto pagamento che, pure, pergli importi, doveva essere naturalmente tracciato; 2) le versioni difensivenemmeno erano intrinsecamente univoche posto che si alternava laprospettazione di un pagamento integrale del canone di sublocazione alla S.T.S. aquella per cui la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." aveva pagato direttamente all’[OSCURATO:PERSONA] ilcanone di locazione eventualmente integrando l’importo differenziale alla S.T.S.;3) nulla era indicato e, tantomeno, dimostrato in ordine alle sorti delle somme dicui si prospettava l’incasso da parte della S.T.S.D’altro canto, neanche [OSCURATO:PERSONA] ha addotto riscontri concreti deipagamenti effettuati quale amministratrice della sub-conduttrice.2.3.3.2. La mancata riscossione dei canoni integra, secondo quanto sopraesposto, un fatto di distrazione.Anche a volere avvalorare l’allegazione secondo cui la "Porta del Toccos.a.s." aveva pagato direttamente nelle mani del locatore [OSCURATO:PERSONA] l’importo delcanone, secondo quanto correttamente argomentato dalla sentenza impugnata,rimaneva il fatto che la sub-conduttrice non aveva corrisposto la porzione dicanone differenziale alla S.T.S.2.3.4. Le sentenze di merito (in particolare già quella di primo grado) hannopoi riconosciuto un nuovo fatto distrattivo nella trasformazione del contratto disub-locazione, che assicurava alla sub-locatrice un differenziale annuo di euro28.000,00, in quello di comodato a favore della "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s." che solosi impegnava a rimborsare il canone di locazione versato all’ [OSCURATO:PERSONA]. Situazioneche, a tutto concedere, formalizzava la rinuncia al differenziale tra canoni dilocazione e sub-locazione mentre nemmeno prevedeva una liberazione della S.T.S.nei confronti del locatore [OSCURATO:PERSONA] o qualche forma di garanzia per gliinadempimenti della "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".2.3.5. Le conclusioni così assunte dalle sentenze di merito sono conformiai principi indicati in ordine al riconoscimento dei fatti di distrazione. In particolare,già la prassi del mancato versamento e della omessa riscossione dei canoni o, atutto concedere del differenziale tra il canone di locazione e quello di sublocazione,manifesta una natura distrattiva in quanto ha privato la fallita del contenutoeconomico effettivo del proprio diritto contrattuale.La successiva trasformazione della sub-locazione in comodato, con ladisciplina accessoria sopra indicata, ha formalizzato un assetto dei rapporti per cuila fallita non percepiva più alcuna remunerazione dalla concessione di disponibilitàdell’immobile quando, oltretutto, nemmeno era liberata dall’obbligo di versamentodel canone verso il locatore [OSCURATO:PERSONA] né era garantita per gli inadempimenti della"Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".2.3.6. Alla stregua delle considerazioni esposte risultano inconferenti leresidue deduzioni difensive, secondo cui, in sostanza, la "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s."aveva provveduto al pagamento del canone all’ [OSCURATO:PERSONA], come attestato dal fattoche questi non si era insinuato al passivo. E, invero, come già evidenziato, in lineacon le sentenze di merito, siffatto adempimento, ove effettivamente verificatosi,era idoneo soltanto a ridurre e non ad eliminare l’effetto depauperativo delledescritte vicende nella sfera patrimoniale della fallita.3. Il secondo motivo, che deduce la carenza di idonea motivazione del dolodi concorso dell’extranea [OSCURATO:PERSONA] nel reato in rilievo, è pure infondato.3.1. Il concorso di persone ai sensi dell’art. 110 cod. pen. trova applicazioneanche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggettiqualificati.3.1.1. Quelli di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reatipropri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e dei soggetti indicatidall’art. 223 comma 1 l. fall. Secondo le regole generali, l’extraneus puòconcorrere con un contributo morale o materiale all’azione tipica. L’extraneus puòconcorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessadall’amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo,purché sia consapevole del contributo che reca all’azione tipica del soggettoqualificato.3.1.2. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico.Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopoiniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’affermareche «(i)n tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, ildolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nellavolontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con laconsapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo,invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specificaconoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativodella rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi deicreditori» (Cass. pen., Sez. V, 29/03/2022, n. 21475. Cfr. anche Cass. pen., Sez.V, 16/09/2020, n. 29705).Analogamente che per l’intraneus, anche per l’extraneus, l’elementopsicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardoappunto affermato che «(l)'elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; coerentemente con lanatura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specificointento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezzadella mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie; e,infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma ancheindiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subireuna perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è sufficiente che lacondotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistitadalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio socialesiano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessarial'intenzione di causarlo» (Cass. pen., Sez. V, 10/10/2023, n. 46153. Cfr. ex multisCass. pen., Sez. V, 05/12/2014, n. 15613;;Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv.273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. 51715 del05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). È,comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorrenell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che sicompiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori,senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014,Rv. 261739).3.2. Secondo il ricorso, il dolo non era dimostrato in quanto: a) il rapportofamiliare tra l’imputata e [OSCURATO:PERSONA] non poteva valere a prova dellaconsapevolezza qui richiesta; b) la volontà soggettiva dell'intraneus non eraautomaticamente riferibile all'extraneus; c) nulla indicava che l’imputata fosseconsapevole dello stato patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. o della pericolosità per icreditori dell'operazione di sublocazione contestata; d) la ricorrente aveva onoratogli impegni assunti con il contratto di sublocazione aziendale del 18 luglio 2012.3.3. La sentenza impugnata ha, di contro, riconosciuto il dolo dell’imputatasulla base di un complesso di indici, primo tra i quali il fatto che la stessa avevanecessaria consapevolezza del fatto che non era pagato il canone.Nel quadro segnato dagli stretti rapporti familiari e dalla oggettivafunzionalità della complessiva sequenza agli interessi della "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.",la prassi consolidata di mancato versamento del canone, quantomeno della suacomponente differenziale come sopra individuata, recava un immediato significatodi depauperamento che era di necessaria percezione da parte del soggetto checosì era beneficiato. D’altro canto, la perdita di ogni redditività della concessionedell’immobile, senza che nemmeno fosse prevista la liberazione diretta dall’obbligoverso il locatore, era formalizzata per S.T.S. con la sostituzione del comodato allasub-locazione, in termini che non potevano non essere evidenti alla legalerappresentante della controparte "Porta del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.".Il carattere depauperativo delle operazioni per il patrimonio della S.T.S. eraquindi oggetto di necessaria consapevolezza da parte della ricorrente. Di contro,come premesso, nemmeno era necessario che la consapevolezza investisse anchelo stato di dissesto della S.T.S.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Il ricorso lamenta che non sia stata data prova del fatto che gli attiincriminati avessero prodotto un pregiudizio concreto ai creditori. In particolare,deduce al riguardo essenzialmente che: a) non era stato acquisito lo stato passivo,sicché nemmeno era dato sapere quali creditori si fossero insinuati; b) nessuncreditore aveva lamentato danni riconducibili all'operazione contestata disublocazione aziendale; c) il fallimento era stato dichiarato nel 2019, quando lepassività rilevate nei confronti dell'Erario erano risalenti al periodo successivoall'anno 2010.4.2. Le deduzioni difensive sono sostanzialmente irrilevanti.4.2.1. Come premesso, il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeprefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamentodeve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società inrelazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precedel'apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta,Rv. 269562 - 01) Su tale linea ermeneutica, deve allora affermarsi che ladistrazione di cespiti quale quella qui in rilievo è di per sé idonea a recarepregiudizio alla massa dei creditori posto che, salva l’eventualità della bancarottariparata, riduce il patrimonio che è posto a garanzia degli stessi. Al riguardo èsufficiente che l’atto sia effettivamente depauperativo e, come tale, concretamenteidoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv.287059 - 01).Non è, per converso, necessario che sia verificato più specificamente unnesso di causalità tra atto depauperativo e dissesto o, a fortiori, fallimento. Alriguardo è consolidato l’assunto secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nessocausale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente chel'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse aimpieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione difallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano staticommessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava incondizioni di insolvenza (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Rv. 288725 - 01).Nel caso di specie, pertanto, a nulla rileva la prospettazione difensivasecondo cui le vicende in oggetto non avevano inciso sulla dinamica del dissesto,in tesi difensiva alimentata dai debiti erariali.4.2.2. Per altro verso il ricorso, prospettando la distanza temporale tra ifatti in rilievo e la dichiarazione di fallimento, evoca la tematica della cd. “zona dirischio penale” e, in certa misura, quella relativa agli “indici di fraudolenza”,strumenti configurati dalla giurisprudenza di legittimità per allineare la fattispeciedella bancarotta patrimoniale alla sua offensività tipica di reato a pericolo concreto,selezionando i casi in cui alle operazioni possa riconoscersi una idoneità alpregiudizio patrimoniale.In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la "zona dirischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamentodi uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientarel'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo,può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azioneaddebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre apericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotteche abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv.273073 - 01).In termini convergenti, pure con riferimento alla distrazione,l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fattodistrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza",rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizionepatrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato,avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tradar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolodell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia deicreditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza evolontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763 - 01).4.2.3. Emerge dalla sintesi esposta che gli strumenti di selezione dellatipicità della bancarotta patrimoniale così richiamati sono destinati, secondo la lorostessa vocazione e definizione, a trovare applicazione per dissolvere l’ambiguità inordine al significato pregiudizievole di un atto.La loro rilevanza è, di per sé esclusa, laddove, come nel caso di specie, siverta al cospetto di atti unilateralmente depauperativi e privi di logica aziendale,in termini che manifestano la loro oggettiva funzione nell’impiego delle risorsedella fallita a vantaggio esclusivo di altro soggetto economico senza alcun ritorno.5. Il ricorso deve essere dunque rigettato e la ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31284/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris