CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 34400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16782/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, oltre che da sé stesso, dall’avvocatoMauceri Francesco; -ricorrente – -controricorrente in via incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA] SrlUnipersonale , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorente - -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'atto di appello notificato ii 12 ottobre 2017, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere venuto a conoscenza - poco prima e casualmente - del deposito della sentenza del Tribunale di Catania n. 2037/2017, con cui, su istanza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stato condannato al pagamento della complessiva somma di euro 576.363,85 a titolo di risarcimento dei (presunti) danni per (presunta) negligenza professionale in relazione all'attività di consulenza da lui resa nell'anno 2009 con riguardo alla procedura di mobilità posta in atto dalla detta [OSCURATO:PERSONA]. L'odierno ricorrente rilevava e denunziava che la notificazione della citazione con cui era stato introdotto ii giudizio era affetta da nullità, per aver l'agente postale consegnato ii plico in luogo diverso dalla sua residenza (nell'edificio di corso Italia 141 in cui aveva il suo studio professionale fino a poco tempo prima) a persona diversa dal destinatario (per di più sconosciuta e non qualificata) senza inviare la raccomandata integrativa prescritta dall'art. 7 della legge 1982, n. 890. Pertanto, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -in via principale, denunciava il detto difetto di notifica; - in via subordinata, lamentava che, in ogni caso, la sentenza risultava nulla, erronea ed illegittima anche sotto altri profili; in particolare, deduceva: che non sussisteva la pretesa responsabilità; che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., era stata emessa condanna per un titolo diverso da quello indicato dalla controparte ed in assenza di apposite prove e domande; che, violando gli articoli 277 e 278 c.p.c., il tribunale aveva deciso il merito della causa rinviando, per la definizione del quantum, ad elementi incerti, estranei al giudizio, non dedotti né documentati dall'attore; nessuna prova era stata offerta in ordine al fatto posto a base della pretesa risarcitoria ovverosia in ordine alla asserita sua paternità di talune lettere di licenziamento con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva snellito ii personale (impugnate da taluni dei destinatari innanzi al tribunale del lavoro di Catania e divenute poi oggetto di transazione fra essi e la [OSCURATO:PERSONA]) e contestava tale assunto, come pure ogni ulteriore profilo della asserita sua responsabilità e dell'asserito conseguente danno, osservando, fra l'altro che le somme versate da [OSCURATO:PERSONA] in forza di transazioni dalla stessa autonomamente deliberate non avrebbero potuto essere a lui rimproverate, così come invece il tribunale aveva reputato. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e contestava il fondamento dell'appello. La Corte catanese con sentenza n. 144/2000 rigettava il motivo di appello concernente la nullità della notificazione, mentre, in accoglimento di altri motivi di appello, confermava la responsabilità del legale, anche se in misura ridimensionata e per ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di primo grado. In sintesi, la Corte catanese ha reputato che la mera sussistenza del rapporto di consulenza era sufficiente per presumere la responsabilità del legale, ha affermato che il danno dovrebbe identificarsi negli esborsi sostenuti a titolo transattivo e che, trattandosi di impresa con organizzazione complessa, il relativo, carico dovrebbe ripartirsi a metà fra azienda e consulente. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la società SAC Services, che ha proposto ricorso incidentale.Il ricorrente, a sua volta, ha resistito al ricorso incidentale, depositando controricorso. Sono state depositate memorie da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo (pagine da 5 a 9), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 36, comma 2- quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31; art. 325 cod. proc. civ.; artt. 2699 e 2700 c.c.) e nullità del procedimento, nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto valida la notificazione a mezzo posta della citazione in primo grado (effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario, con consegna a persona diversa dal destinatario, in alcun modo identificata) sul presupposto che, in mancanza di querela di falso, l’avviso di ricevimento relativo alla detta notifica dimostrerebbe con la valenza della pubblica fede “l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario, ancorché questi abbia apposto una sottoscrizione illeggibile”. Sottolinea che nessuna delle caselle, all’uopo predisposta, era stata contrassegnata, ragion per cui era rimasta ignota la qualifica di colui che aveva apposto la firma; che la consegna era stata effettuata a soggetto diverso, essendo la firma ivi apposta incompatibile con il suo nome e del tutto differente dalla sua (come fatto palese dal semplice raffronto con la procura alle liti); che era stato omesso l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione. 1.2. Con il secondo motivo (pagine da 9 a 14), articolato in via subordinata rispetto al precedente, denuncia violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 2697 del c.c. nella parte in cui la corte territoriale, divergendo dalle questioni agitate dalle parti, da un lato, ha sostituito al fatto dedotto quale fonte della sua asserita responsabilità (l’aver contribuito alla scelta dei licenziamenti e l’essere stato autore del testo delle lettere che furono inviate ai lavoratori posti in mobilità) un criterio diverso (correlato al tema delle consulenza legale nell’ambito di aziende strutturate ed organizzate); e, dall’altro, non si è pronunciata in coerenza con il motivo di appello con cui era stata censurata l’affermazione di responsabilità che era stata operata dal giudice di primo grado. 1.3. Con il terzo motivo (pagine da 14 a 15), sempre articolato in via subordinata, denuncia violazione dell'art. 2697 del c.c. nella parte in cui la corte territoriale non soltanto ha violato il fondamentale principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ma anche il principio per cui il giudice deve decidere “iuxta alligata et probata”. Osserva che non era risultato affatto provato che lui aveva predisposto le lettere di licenziamento. 1.4. Con il quarto motivo (pag. 15), pure articolato in via subordinata –denuncia omesso esame del fatto (decisivo e dibattuto) consistente nella sua mancata collaborazione alla predisposizione delle lettere di licenziamento. Sottolinea che detto fatto era stato posto a base dell'azione di responsabilità ed era stata da lui contestato. 1.5. Con il quinto motivo (pagine da 15 a 18), articolato in via di ulteriore subordine, denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1965 e 1223 del c.c. e del principio della necessità del nesso di causalità nella parte in cui la corte territoriale, in tema di determinazione del danno, da un lato, ha rinnovato le carenze e gli errori nei quali era incorso il giudice di primo grado, senza pronunciarsi compiutamente sui motivi di appello, e, dall’altro, ha identificato l’intero danno nei corrispettivi corrisposti transattivamente ai dipendenti, suddividendone l’ammontare fra le parti in contesa (in ragione di metà per ciascuno). Sottolinea che la corte territoriale ha presunto che lui, essendo stato consulente della [OSCURATO:PERSONA], era responsabile per la metà del presunto danno. 1.6. Con il sesto motivo (pagine da 18 a 19), ancora articolato in subordine, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2728 e 2729 del c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha preteso di presumere danni e responsabilità mentre era tenuta ad accertare con esattezza entità e presupposti sulla base della sentenza di primo grado e dell’appello con cui la stessa era stata impugnata. Sottolinea che, in punto di an, la corte ha seguito un percorso presuntivo assurdo “che vorrebbe forfetariamente suddividere in pari misura la responsabilità di attività imprenditoriali illegittime fra l’impresa ed il consulente, allorquando si tratti di impresa con organizzazione complessa”, mentre in punto di quantum ha presunto il danno identificandolo nella somma che [OSCURATO:PERSONA] aveva deliberato di versare a titolo transattivo. 2. Il ricorso incidentale della società resistente è affidato ad un solo motivo (pagine 19-22) con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 primo comma nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver individuato e commisurato il danno in misura pari alle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] in favore di tre lavoratori (Santagati, Sciuto e Virzi), ha erroneamente ritenuto di ridurre il risarcimento riconosciuto alla società, reputando sussiste una concorrente responsabilità della stessa parte creditrice. Osserva che, secondo un principio di diritto, affermato da questa Corte (ad es. con sentenza n. 13592 del 2019), nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d’arte ex art. 1176 secondo comma c.c., non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Rileva che i vizi, che avevano inficiato la procedura di licenziamento, erano di natura strettamente giuridica, ragion per cui era compito dell’odierno legale ricorrente individuarli e segnalarli alla società, evitando di esporre la stessa all’annullamento giudiziale dei licenziamenti ed al danno, che da essi è conseguito, tanto più a seguito dei dubbi sollevati dal socio unico della società. 2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. In punto di fatto risulta che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato dall’avv. F.F. Fiorito (difensore della [OSCURATO:PERSONA]), mediante il servizio postale, in Catania, Corso Italia n. 141, presso lo studio professionale del convenuto avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non risulta, invece, che sia stata inviata la c.d. raccomandata integrativa prevista dall’art. 7 sesto comma della legge n. 890 del 1982. Non è rilevante la circostanza che l’atto sia stato notificato (non presso la residenza, ma) presso il domicilio del convenuto (e quindi presso il di lui studio professionale). Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15755 del 2004), In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Nè il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi - quello della sede dell'impresa e quello della residenza -essere diversi . Parimenti non rilevante è la scelta dello strumento per la notifica dell’atto (il servizio postale in luogo dell’ufficiale giudiziario) e neppure è rilevante la dedotta circostanza che nelle more l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il proprio studio professionale, che non si trovava più in Corso Italia n. 151 Rilevante è invece la circostanza che l’atto sia stato consegnato a persona che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile. La Corte territoriale ha ritenuto che la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento del plico postale sia illeggibile e che, in mancanza di querela di falso, sia valida. Parte resistente – dopo aver osservato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto ed ottenuto copia della sentenza n. 2037/2017 prima che la stessa fosse ritualmente notificata e che tale circostanza sia indice assai rilevante del fatto che il predetto legale era a conoscenza del procedimento – a sostegno della decisione della corte di merito ha richiamato il principio di diritto (più volte affermato da questa Corte: Sezioni Unite n. 9962/2010, nonché, tra le tante, Cass. n. 395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. n. 4556 del 2020) secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamenteeffettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.. Senonché la giurisprudenza richiamata non si attaglia nel caso di specie nel quale la firma illeggibile non risulta apposta nello spazio dell’avviso relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulta alcuna annotazione da parte dell’agente postale. Occorre qui ricordare che l’art. 11 della legge n. 53 del 1994 prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto. Di tale disposizione di legge non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale: - l’avviso di riferimento non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma; - la firma, come sopra rilevato, è illeggibile ed è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata; - l’agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella; -non risulta che presso l’edificio di Corso Italia 141 avesse sede soltanto lo studio professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -è mancato l’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.L’assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto ed il compimento della notifica da parte dell’agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone l’accoglimento del primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi nonché del ricorso incidentale. 3. Per le ragioni che precedono, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, dell’impugnata sentenza s'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei ter