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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21013/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 dicembre 2023, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 5 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un processo in cui erano confluiti due procedimenti riuniti, era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi, unificati dal vincolo della continuazione, del reato ex art. 4 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Bari, rispettivamente, fino al 30 agosto 2013 e fino al 17 settembre 2014.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) la verifica fiscale eseguita nei confronti dell'impresa individuale dell'imputato e i dati acquisiti dai singoli clienti, analizzando per ciascuno di essi gli imponibili delle singole operazioni e le relative imposte, superando così le obiezioni del ricorrente circa la natura induttiva degli accertamenti svolti.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generico, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto non specifico, dovendosi in ogni caso rilevare che, nel confermare il trattamento sanzionatorio del primo giudice, la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) ha rimarcato l'esistenza di un precedente della stessa indole a carico dell'imputato, oltre che l'elevato importo delle somme evase e l'intensità del dolo.

Ritenuto che, rispetto a ciascuno dei temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 dicembre 2023, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 5 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un processo in cui erano confluiti due procedimenti riuniti, era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi, unificati dal vincolo della continuazione, del reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Bari, rispettivamente, fino al 30 agosto 2013 e fino al 17 settembre 2014. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) la verifica fiscale eseguita nei confronti dell'impresa individuale dell'imputato e i dati acquisiti dai singoli clienti, analizzando per ciascuno di essi gli imponibili delle singole operazioni e le relative imposte, superando così le obiezioni del ricorrente circa la natura induttiva degli accertamenti svolti. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generico, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto non specifico, dovendosi in ogni caso rilevare che, nel confermare il trattamento sanzionatorio del primo giudice, la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) ha rimarcato l'esistenza di un precedente della stessa indole a carico dell'imputato, oltre che l'elevato importo delle somme evase e l'intensità del dolo. Ritenuto che, rispetto a ciascuno dei temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennai
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