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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42883/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y R.G.N. 24494/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 19 marzo 2014 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado adottata da giudice incompatibile; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, perché l'interessata avrebbe dovuto formulare istanza di ricusazione del magistrato giudicante, se ritenuto incompatibile, essendo pacifico che tale situazione non determina in alcun caso la nullità del provvedimento adottato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura ìndicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y R.G.N. 24494/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 19 marzo 2014 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado adottata da giudice incompatibile; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, perché l'interessata avrebbe dovuto formulare istanza di ricusazione del magistrato giudicante, se ritenuto incompatibile, essendo pacifico che tale situazione non determina in alcun caso la nullità del provvedimento adottato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura ìndicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42883/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris