CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29332/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 176/2021 depositata il 22/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rovereto accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti i proprietari delle unità facenti parte del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e di [OSCURATO:PERSONA], per l’accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi a favore della p.f. 2051/1 e della p.ed. 3528 a carico dellep.ed. 2027/1 e 2027/2 in C.C. Riva del Garda . 2.Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nella resistenza degli originari attori e di [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano congiuntamente in giudizio, proponendo anche appello incidentale e nella contumacia dei restanti proprietari condomini, la Corte di Appello di Trentorespingeva l’appello principale, dichiarando assorbito quello incidentale. 4. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Gli altri intimati non hanno svolto difese. 7. Il ricorrente e i controricorrenti hanno successivamente depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.1061 e 1062 c.c.nonché degli artt. 112 e 132 comma 2, n. 4 c.p.c. , in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto costituita la servitù di passo per destinazione del padre di famiglia in base alla sola esistenza di una strada bianca, in assenza del requisito dell'apparenza, con motivazioni incomplete che determinano, stante la grave carenza strutturale della sentenza, la sua nullità. Denuncia l’omessa disamina delle difese dell’appellante, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. Asserisce in oltre che , nell'ambito di un precedente giudizio promosso dagli odierni resistenti,il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 21/11, si èoccupato di accertare la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù ex art.1062 c.c. a favore delle p.f . 2151 / 1 e p.ed. 3528 a carico della p.ed.2027/1 sulla medesima strada oggetto della vertenza, escludendo la presenza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio. La Corte di merito, ignorando ciò, avrebbe travisato le risultanze istruttorie e violato il principio della rilevanza del c.d. giudicato riflesso. 2. - C on il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 817 c.c., nonché dell'art . 112 c . p . c . in relazione all'art . 360 comma 1, n. 3 c . p . c . per avere la Corte territoriale attribuito natura pertinenziale alla p.f. 2151 /1 in assenza di una specifica domanda di parte,nonché della ricorrenza dei requisiti di legge per la costituzione di un rapporto pertinenziale. A dire del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove dapprima asserisce che la affermata natura pertinenziale dell'area è un semplice fatto dimostrativo dello stato dei luoghi, salvo poi a inferire dal nesso pertinenziale la conseguenza che la servitù a vantaggio della p.f. 2150/1 non può che acquisire i medesimi caratteri di quella prevista in via convenzionale a favore della p.ed.2027. 3.-Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente richiede in sostanza a questo Giudice una nuova e non consentita valutazione delle risultanze probatorie dinanzi ad una decisione la cui motivazione dà compiuto conto delle conclusioni raggiunte. La sentenza ha infatti ritenuto integrato il disposto dell’art. 1062 c.c. in forza di una serie di argomentazioni che si sono appuntate sia sull’esame degli atti che hanno interessato il fondo, sia sulla verifica del carattere di visibilità e di permanenza delle opere destinate a manifestare l’esistenza della servitù. Sul primo versante la Corte territoriale ha evidenziato: a) la situazione originaria dei luoghi, appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]; b) le modificazioni –in termini di frazionamenti e di costituzione di servitù - dell’appezzamento di terreno da questi effettuate nel 1966; c) l’assenza di disposizioni contrarie alla costituzione della servitù in occasione della divisione e dei frazionamenti effettuati nel 1994-1995 dai coeredi dell’unico proprietario (non essendo stata prodotta in giudizio la concessione edilizia nella quale sarebbe stata prevista la soppressione del percorso di cui è causa secondo gli appellanti e comunque non sussistendo “alcun elemento … specificamente dedotto che possa lasciare intendere che vi sia stata la volontà di mutare lo stato dei luoghi per quanto riguarda l'accesso alla p. 2051/1”); d) l’irrilevanza dell'atto di compravendita della p . ed . 2027 e parimenti dell'atto di costituzione della servitù di passaggio a favore della p. 2027/2a carico della p. 2027/1, in quanto successiva alla divisione del fondo; e) l'esistenza di una servitù di passo ancora attuale e debitamente intavolata fin dal 1962 gravante su quelloche èl'inizio del percorso che conduceva alla p.f. 2051/1. La natura delle opere destinate ad evidenziare l’asservimento di una parte ad altra parte del fondo è stata desunta dall’esame delle fotografie prodotte in atti, dalla morfologia della strada e dalle deposizioni dei testi escussi (contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, secondo cui le prove orali sarebbero state solo genericamente richiamate). Questa Corte ha in più occasioni ribadito (Cass. 6-2, n. 7004/17) che il “ requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un ‘quid pluris’ che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (tra altre conformi v. Cass. ord. n. 11834/21). Mostrando di ben conoscere la giurisprudenza appena ricordata, la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza di questo “quid pluris”, sia riportando (anche attraversi specifici riliev i planimetric i ) la conformazione dei luoghi,sia appurando che il percorso di cui si discute continua ad esistere ed essere utilizzato per le p. ed. 2027/1 e p.ed. 2027/2 (e di fatto anche dalla p.f. 2051/1 - ossia quella oggetto del giudizio) attraverso la p. 2027/2, che godono a loro volta del diritto di servitù di passaggio sulla p.f. 4288/4 (il piccolo quadrilatero che costeggia la strada pubblica). L’esistenza di un diritto di passaggio anche a favore della p.f. 2150/1 sulla p.f. 4288/4 conferma ad avviso della Corte proprio “l'esistenza di un passaggio per accedere alla p.f. 2150/1 sull'attuale percorso oggetto di controversia , percorso che origina dalla p.f. 4428/4”, avvalorando la specifica destinazione ad esercizio di una servitù di una parte dell’originario fondo rispetto ad altra parte dello stesso. 3.1.- Non fanno presa neppure le censur e dirette alla sentenza anche sul punto della mancata corretta considerazione di una decisione dal Tribunale di Rovereto emessa in diverso giudizio , sia pure non definito tra le stesse parti , sulla quale il ricorrente molto insiste in ricorso, posto che, a suo avviso, un giusto esame della stessa – nella quale si discuteva proprio dei presupposti dell’apparenza delle opere per la costituzione della stessa servitù - avrebbe condotto ad esito differente. Per la Corte di appello di Trento, che si è specificamente pronunziata al riguardo,la sentenza n. 21/11 del Tribunale di Rovereto, a contrario, contiene proprio un accertamento dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia di cui si discute e non giova perciò al ricorrente. Aggiunge la Corte distrettualeche le difese svolte dagli attori ( gli attuali controricorrenti) in quella sede sono comunque prive di incidenza,non potendosi attribuire rilevanza alla presunta confessione di fatti contrari alla costituzione ope legis di una servitù per destinazione del padre di famiglia, che sorge in ragione dell’oggettiva conformazione dei luoghi, in quanto l'unico impedimento a tale costituzione può solo essere una dichiarazione negoziale contraria. Nella specie, peraltro, il ricorrente - consapevole di non poter invocare l'art. 2909 c.c. perché la decisione del T ribunale di Rovereto ha riguardato altre parti -pare volere opporre, in forza di tale sentenza, non tanto l'affermazione di una situazione giuridica a titolo di “giudicato riflesso”,quanto piuttosto un accertamento in fatto, che peraltro non è dato sapere,dalla lettura del passo della stessa riportat o in ricorso , s e sia relativo effettivamente agli stessi luoghi di causa o ad altri, come sostenuto dai controricorrenti secondo i quali la strada di ghiaia menzionata nella sentenza del Tribunale di Rovereto era in realtà la strada parallela sulla p.f. 4288/3 e non sulla p. 2027/1. 4.-Anche il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza del ritenuto rapporto di pertinenzialità,è inammissibile. Il ricorrente non si misura con la ratio della decisione sul punto, ritenendo che – a prescindere da un’esplicita domanda di parte e in assenza dei presupposti di destinazione a servizio posti dall’art. 817 c.c. –la Corte di merito avrebbe dichiarato la sussistenza di un rapporto pertinenziale tra l’area verde (p. f. 2150/1) rispetto all’allora p. ed. 2027. In realtà, non si è affatto trattato di costituzione di un rapporto pertinenzialetra due fondi, ma la motivazione della Corte sul punto si è incentrata su differentiragioni, ben esposte nel corpo della sentenza: “ … è irrilevante che non vi sia una domanda di accertamento della natura pertinenziale, essendo il vincolo preso qui in considerazione, così come nella sentenza di primo grado, non per gli effetti giuridici che dal vincolo si possono trarre ma quale semplice fatto dimostrativo di uno stato di luoghi rispetto al quale viene affermato l'asservimento della p.ed. 2027 (e poi delle p.ed. 2027/1 e 2027/2) per destinazione del padre di famiglia a vantaggio della p.f. 2151 (e della p.ed. 3528 che si trova al suo interno)”. Queste argomentazioni, che costituiscono una ratio autonoma ad abundantiam, non sono investite dalla censura , che con esse – come già precisato -non si confronta. Ciò consente di richiamare la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte in forza della quale, in caso di pluralità di rationes decidendi, “è sufficiente… che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni”(in tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass.4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134). 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. – Va dato atto della s ussist enza del le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u