CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Padova che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (cessioni di subotex e/o suboxone all'interno della struttura carceraria ove è ristretto in espiazione di pena definitiva). 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione mancante e/o comunque contraddittoria e/o illogica in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, illogicamente desunti da un unico fatto (l'arresto in flagranza di una terza persona mentre stava consegnando droga al marito detenuto) occorso un anno prima, in assenza di rinvenimento di stupefacente a suo carico o di dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, in costanza di sole conversazioni telefoniche intercorse tra terze persone ed in mancanza di individuazione specifica dei cessionari delle sostanze. Il subotex, afferma, è un farmaco somministrato ai detenuti che ne necessitano presso l'infermeria del carcere e lui ne ha beneficiato in quanto afflitto da problemi correlati al pregresso uso di cocaina. Il fatto che abbia potuto occasionalmente regalarne parte a qualche detenuto che ne aveva bisogno esclude il contestato traffico assiduo e proficuo che l'ordinanza genetica e quella impugnata gli attribuiscono. Ciò esclude anche le esigenze cautelari, non essendo dimostrata l'esistenza di un traffico che riguarda una sostanza normalmente consegnata ai detenuti in terapia disintossicante. 2.11 ricorso è inammissibile perché tardivo. 3.0sserva, il Collegio: 3.1.I'ordinanza è stata notificata personalmente al ricorrente il 07/10/2021; nello stesso giorno è stata notificata al difensore a mezzo pec; 3.2.il termine per impugnare scadeva per entrambi il 17/10/2021; 3.3.il ricorso per cassazione è stato depositato presso la cancelleria del tribunale per il riesame il giorno 22/10/2021, cinque giorni dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.; 3.4.I'eventualità che il ricorso possa esser stato tempestivamente spedito a mezzo posta o depositato presso la cancelleria di altro giudice ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., non rileva; 3.5.secondo l'autorevole principio affermato da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R