CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 26170/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 453 cod. pen. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe sollecitato al pubblico ministero la modifica dell'imputazione da quella dell'art. 455 cod. pen. in quella di cui all'art. 453 cod. pen. - sulla quale si è poi formato l'accordo sulla pena - invece insussistente e svincolata dalle fonti di prova. Ritenuto in diritto 1.A norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.Tanto premesso, il motivo di ricorso è attinto dal vizio di aspecificità e manifesta infondatezza, perché è consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). 1.2.Per un verso, la qualificazione giuridica del reato attribuita nel capo d'imputazione, sulla quale si è perfezionato l'accordo sulla pena, è quella di cui all'art. 453 cod. pen. in relazione alla condotta di "concerto" tra l'imputata e il falsificatore delle banconote affinchè la prima, ricevuta dal secondo la moneta contraffatta, la mettesse in circolazione; per altro verso, la doglianza difensiva assume connotati di assoluta vaghezza, perché si limita a contestare la qualificazione giuridica ("non è dato comprendere da quali elementi trarre il convincimento che la ricorrente possa rispondere del più grave reato di cui all'art. 453 cpp", sic) senza fornire elemento idoneo a consentire l'espletamento del sindacato di legittimità. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2024 Ilc‘oNh. \igliere estensor