CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 18156/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ito, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello StatoVinciguerra Gabriella, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà e del [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso riportandosi alla requisitoria scritta, chiedendo che la questioneposta con il rinvio pregiudiziale venga risolta nel senso che la previsionedell’art. 12, comma 4, dell’Ordinanza n. 112 del 2022 debba esseredisapplicata nella parte in cui esclude che l’aspirante non rinunciatario alposto non disponibile nel turno di chiamata debba essere considerato ai finiNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026della successiva assegnazione di quel posto, che si sia reso successivamentedisponibile e debba essere attribuito nella medesima procedura;Uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e gli AvvocatiIsetta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno discusso riportandosi ai rispettivi scrittidifensivi.1. La Corte d’appello di L’Aquila, nel giudizio di impugnazione promossodal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza che avevariconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla supplenza annuale o finoal termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023, secondole preferenze espresse nella domanda informatizzata per le GPS([OSCURATO:PERSONA] per le Supplenze) della Provincia di Chieti, e ilrelativo risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza del 17 ottobre2025, le seguenti questioni, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.: «Se l’O.M. n.112/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che lamancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di una o più sedicomporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che – nel caso in cui talisedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata – egli verràescluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimentodella graduatoria; in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debbaconsiderarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buonandamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsicon i diritti degli aspiranti all’assegnazione».2. Secondo quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, la docente avevacensurato la legittimità della procedura algoritmica di assegnazione dellesupplenze annuali ex art. 12, comma 10, dell’ordinanza del Ministerodell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, in base alla quale non era risultataassegnataria di alcun incarico di supplenza benché sedi da lei richieste eNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026divenute disponibili nel successivo turno di chiamata fossero state attribuitead aspiranti con punteggi inferiori al suo.2.1. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda della docente,reputando illegittima la procedura, perché in contrasto con il principiomeritocratico e con quello di buon andamento della PubblicaAmministrazione ex art. 97 Cost.Nell’impossibilità di accordare l’invocata assegnazione dell’incarico disupplenza cui la docente avrebbe avuto diritto, atteso l’esaurimentodell’anno scolastico cui la domanda era diretta, aveva riconosciuto ilcorrelato risarcimento del danno, commisurato al punteggio che la docenteavrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza spettante neiturni di nomina successivi al 31 agosto 2022.2.2. Il Ministero ha impugnato la decisione per rivendicare la pienalegittimità del proprio operato, sull’assunto che l’esclusione dai turni dinomina successivi dell’aspirante che non abbia selezionato nella propriadomanda tutte le sedi disponibili sarebbe funzionale all’economicità edefficacia del procedimento di conferimento delle supplenze.3. Così delineata la fattispecie in esame, la Corte rimettente ha illustratola questione interpretativa sollevata ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.,rappresentando che le pertinenti disposizioni dell’O.M. n. 112 del 2022 sonostate oggetto di divergenti letture da parte della giurisprudenza di merito,divisa fra chi giudica illegittima la procedura (Tribunale di Torino n.1535/2023; Corte d’appello di Catanzaro n. 392/2025) e chi ritiene, invece,che la scelta di considerare rinunciatari gli aspiranti chiamatiall’assegnazione per le sedi disponibili, ma da loro non indicate, risultiragionevole ed in linea con le esigenze di efficienza e buon andamentodell’amministrazione (indirizzo, dichiarato preferibile dalla Corte rimettente,cui sono annoverate Tribunale di Venezia n. 322/2024; Tribunale di Asti nn.46 e 47 del 2025; Corte d’appello di Messina n. 224/2025; Corte d’appellodi Roma n. 4366/2024). Ha menzionato, poi, un’opzione ermeneutica, perNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026così dire, ‘intermedia’, che reputa erronea l’interpretazione dell’O.M. seguitadalla stessa Amministrazione, nella parte in cui equipara la rinuncia allasede al rifiuto all’incarico (Corte d’appello di Napoli n. 1643/2025).3.1. L’opportunità dell’intervento nomofilattico in chiave preventiva èstata sostenuta anche in ragione del fatto che, per valutare la legittimitàdell’O.M. n. 112 del 2022 e la sua portata interpretativa, occorrerebbeconsiderare il principio di ragionevolezza, espressione dell’art. 3 Cost., allaluce dell’art. 97 Cost., nell’ottica di un difficile bilanciamento tra interessicontrapposti; è stata, inoltre, sottolineata la potenziale diffusività delrelativo contenzioso, atteso che analoga questione potrebbe porsi anche inrelazione alle successive ordinanze ministeriali, con cui è stato riproposto ilmedesimo meccanismo di assegnazione delle supplenze.4. Con decreto depositato in data 16 febbraio 2026 (e pubblicato ancheai sensi dell’art. 137-ter disp. att. c.p.c.), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, previo vagliodi ammissibilità, ha disposto l’assegnazione della questione alla SezioneLavoro per l’enunciazione del principio di diritto.5. In prossimità della discussione in udienza pubblica il PubblicoMinistero ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini soprasintetizzati.6. Le parti costituite nel procedimento a quo hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va delibata l’ammissibilità della questioneinterpretativa sottoposta dalla Corte d’appello di L’Aquila ai sensi dell’art.363-bis c.p.c., valutata solo prima facie nel decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente diassegnazione a questa Sezione (in tal senso, Cass. Sez. U, 13/12/2023, n.34851; Cass. Sez. U, 07/05/2024, n. 12449; Cass. Sez. U, 29/05/2024, n.15130).Occorre soffermarsi, in particolare, sulla configurabilità, nella specie, diuna questione “esclusivamente di diritto”, profilo che occorre approfondireconsiderato che il quesito concerne un’ordinanza ministeriale.Numero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso ermeneutico tracciato nel decretodel [OSCURATO:PERSONA] Presidente per giungere a riconoscere la natura regolamentaredell’ordinanza ministeriale controversa.Il ragionamento si incentra sulla ravvisata assimilazione fra l’O.M. n.112 del 2022 e l’antecedente O.M. n. 60 del 2020, sulla cui natura questaCorte è già stata chiamata ad esprimersi, affermandone, per l’appunto, lanatura regolamentare.1.2. Infatti, la ricostruzione del quadro normativo nel cui ambito sicolloca l’O.M. n. 60 del 2020 è stata già compiuta da questa Corte a SezioniUnite (19/04/2023, n. 10538) nei seguenti termini.Con l’art. 1-quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, il legislatore hamodificato l’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, che disciplina ilconferimento delle supplenze in ambito scolastico, ed ha previsto, al comma6-bis, la costituzione di specifiche graduatorie provinciali, distinte per postoe classe di concorso, da utilizzare, a partire dall’anno scolastico 2020/2021,per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine dellealla previa utilizzazione delle graduatorie permanenti, poi divenute adesaurimento.Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2020, n. 41, ha consentito al Ministero, in deroga al dispostodi cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale,di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazionee per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, i tempi e le modalità diformazione delle graduatorie. Con lo stesso d.l., peraltro, il legislatore,nell’attribuire all’ufficio scolastico provinciale territoriale competente lacompetenza all’approvazione della graduatoria, ha precisato che «Lapresentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delleNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede lacreazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionaledei docenti».La materia è stata, quindi, disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 60del 10 luglio 2020 che, oltre a fissare i requisiti generali di ammissione allaprima ed alla seconda fascia delle graduatorie, ha indicato, nell’art. 8 e nelletabelle dallo stesso richiamate, i titoli di servizio valutabili ed i punteggiai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico (art. 8, comma 4), fattisalvi i controlli svolti dagli uffici territoriali provinciali e dalle istituzioniscolastiche sulla correttezza delle dichiarazioni rese dall’aspiranteall’assunzione e sull’effettivo possesso dei titoli medesimi.1.3. A partire dalle considerazioni svolte nel citato arresto a SezioniUnite, questa Sezione ha riconosciuto la natura sostanzialmenteregolamentare della O.M. n. 60 del 2020 perché sostitutiva, in forza diespressa previsione di legge, del regolamento di cui al predetto art. 4,comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell’individuare i requisiti di accessoalle graduatorie provinciali (Cass. Sez. L, 07/05/2024, n. 12416; Cass. Sez.L, 16/101/2024, n. 26914; Cass. Sez. L, 22/03/2025, n. 7684).1.4. In prosecuzione dell’iter argomentativo sviluppato nei richiamatiprecedenti, occorre qui aggiungere che l’art. 2, comma 4-ter del d.l. n. 22del 2020, cit., è stato successivamente integrato nel senso che l’affidamentoprovvisorio della disciplina delle graduatorie all’ordinanza ministeriale,anche in deroga all’art. 4, comma 5, della predetta legge, è stato reiteratodapprima per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (art. 19, comma3-bis, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge28 marzo 2022, n. 25), poi ancora per gli anni scolastici 2024/2025 e2025/2026 (art. 5, comma 2, del d.l. 30 gennaio 2023, n. 215, convertitocon modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), e, quindi, anche pergli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 (art. 4, comma 1, del d.l. 9Numero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre2025, n. 164).1.5. In particolare, l’O.M. n. 112 del 2022 (recante «Procedure diaggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4,commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimentodelle relative supplenze per il personale docente ed educativo»), comeesposto all’art. 1 (rubricato: Oggetto e definizioni), «disciplina, per il bienniorelativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, iltrasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per lesupplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegnononché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personaledocente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno,e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124».L’ordinanza ministeriale in questione si pone, dunque, in evidentecontinuità con l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (recante «Procedure diistituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4,commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimentodelle relative supplenze per il personale docente ed educativo»), che, comeindicato all’art. 1, «disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativoagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione dellegraduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto suposto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempodeterminato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, suposto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì contodi quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999,n. 124».Pertanto, anche per l’ordinanza n. 112 del 2022 può predicarsi la naturaregolamentare già affermata per l’O.M. n. 60 del 2020, in quanto parimentiNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026deputata a provvedere alla disciplina generale e astratta della materia inesame, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4.In sintesi, come osservato nel decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ancheall’ordinanza ministeriale in esame può riconoscersi natura sostanzialmenteregolamentare in quanto sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge,del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del1999, nell’individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali.2. Per procedere all’esame del merito della questione pregiudiziale sirende necessaria la disamina testuale della procedura descritta dall’O.M. n.112 del 2022, che va ricostruita anche attraverso il previo raffronto conquella già contenuta nell’O.M. n. 60 del 2020.Infatti, l’art. 12 dell’O.M. n. 60 del 2020 prevedeva che le operazioni diconferimento delle supplenze agli aspiranti che avessero presentato istanzatelematica avvenissero, previa apposita convocazione, in presenza(personalmente o tramite persona munita di specifica delega) ovverotramite delega di preventiva accettazione delle operazioni con modalità info-telematica, cosicché non avevano titolo a conseguire le supplenze gliaspiranti non presenti o che non si fossero avvalsi di alcuna delle predettetipologie di delega.Il comma 8 stabiliva espressamente che «L’accettazione da parte degliaspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni diconferimento di supplenza non soggette a rifacimento» e chiariva che «Ledisponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degliaspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte diassunzione».Inoltre, ai sensi del comma 9, «Gli aspiranti che abbiano rinunciato auna proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte disupplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoriao a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.».Numero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026Pertanto, ferma restando la necessità della presentazione delladomanda in via telematica, le operazioni di conferimento – salva l’ipotesi diaccettazione telematica – avvenivano in presenza tramite appositaconvocazione; l’omessa presentazione (personalmente o tramite delega)alla convocazione comportava la mancata assegnazione della supplenza;l’accettazione della proposta precludeva la possibilità di concorre su ulterioridisponibilità, possibilità, invece, espressamente contemplata per chi nonfosse stato destinatario di proposte di assunzione; la rinuncia alla propostadi assunzione comportava l’esclusione da ulteriori proposte di assunzioneper il medesimo anno scolastico.3. La procedura prefigurata dall’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 per ilconferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attivitàdidattiche è stata, invece, completamente informatizzata (comma 1), inIl comma 2 precisa che «Hanno titolo a conseguire le supplenze di cuiall’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti,utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hannopresentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui alpresente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativodel Ministero». Pertanto, la presentazione dell’istanza (diversa e successivarispetto alla domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento,disciplinata dall’art. 7) è necessaria per concorrere al conferimento dellesupplenze, tanto che il primo periodo del comma 4 stabilisce che «Lamancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituiscerinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cuiall’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspiranteabbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.».3.1. Il comma 3 introduce l’aspetto dell’indicazione delle preferenze, sucui si incentra il quesito interpretativo. La procedura informatizzataprevede, infatti, che gli aspiranti possano indicare, con preferenza sinteticaNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzionerichiesto, dal momento che «il sistema informatico è programmato in modoche si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina,come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente» (comma3, secondo periodo). Come sottolineato dal Pubblico Ministero, la proceduradi assegnazione è unica, benché possa articolarsi in più fasi (turni dinomina), anche per la necessità di coprire posti che si rendano disponibilisolo in seguito (per effetto di rinunce o altre cause).3.2. La rilevanza attribuita all’indicazione circa la preferenza delle sedirisulta dal secondo periodo del comma 4, ove si equipara alla rinuncia,«limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione ditalune sedi/classi di concorso/tipologie di posto». Pertanto, il tenoreletterale della disposizione è inequivoco nel limitare la valenza abdicativa«alle preferenze non espresse».La stessa chiara concludenza si rinviene nel dato testuale delladisposizione contenuta nel terzo periodo del comma 4, secondo cuil’aspirante che, al proprio turno di nomina, non possa essere soddisfatto inrelazione alle sedi prescelte, per non aver espresso preferenze per tutte lesedi disponibili, «sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ealle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espressopreferenza», reiterandosi, pertanto, la espressa limitazione della rinunciaalle sole sedi non selezionate.La regola, oltre che chiara e conforme alla volontà espressadall’interessato, è anche ragionevole: si vuole evitare che l’aspiranterimasto insoddisfatto perché non assegnatario di alcuna supplenza, possarimettere in discussione la procedura, facendo valere la propria posizionepoziore anche rispetto a docenti cui siano state conferite supplenze relativea sedi per le quali non sia stata espressa la preferenza, possibilità, perNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’appunto, preclusa per effetto dell’operata equiparazione della mancataindicazione della sede alla rinuncia alla stessa sede.A tale caso, è riferibile la giurisprudenza amministrativa citata dalladifesa erariale ([OSCURATO:PERSONA], Sez. Terza bis, sentenza n. 124 del 3 gennaio2024), laddove ritiene che «nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedinon espressamente indicate dagli aspiranti» non si ravvisa alcunaillegittimità, ma «semplicemente una scelta gestionale e organizzativacoerente con l’esigenza di una sollecita definizione della procedura ed unaefficiente gestione delle assegnazioni delle sedi».3.3. L’ultimo periodo del comma 4, del seguente tenore «Ne conseguela mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dallegraduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolasticodi riferimento», costituisce la disposizione oggetto del quesitointerpretativo.L’Amministrazione reputa che tale statuizione valga a sancire a caricodell’aspirante che non abbia indicato tutte le sedi disponibili anche la perditadella possibilità di conseguire la supplenza nella sede prescelta che si rendaeventualmente disponibile negli ulteriori turni di nomina, sede che saràpertanto assegnata in base allo scorrimento della graduatoria ad aspirantecon punteggio inferiore. Pertanto, nell’interpretazione adottata dalMinistero, la mancata selezione di tutte le sedi comporterebbe la rinuncianon solo al conferimento delle supplenze relative alle sedi omesse (come,in effetti, testualmente previsto dai precedenti periodi del medesimocomma) bensì, di fatto, anche agli incarichi per le sedi prescelte ove lestesse dovessero rendersi disponibili solo nei turni successivi di chiamata.Tale conclusione, che non poggia su una chiara formulazione della norma,viene invero ancorata alla singolare espressione utilizzata («Ne consegue lamancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorieper le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico diriferimento»), attribuendo preminenza al turno di chiamata piuttosto cheNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026all’unitarietà della procedura di assegnazione e giustificando la sostanzialepretermissione dell’aspirante in posizione poziore con l’esigenza diassicurare la speditezza nel conferimento delle supplenze.3.3.1. Ritiene il Collegio che tale interpretazione della disposizionecontroversa non sia in linea con i criteri letterale, sistematico e teleologicoe, in ogni caso, collida con il canone di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.,con il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso di cui all’art.97 Cost., nonché con la norma primaria, ossia con l’art. 4 della legge n.124 del 1999 che, nel prevedere l’attribuzione delle supplenze sulla base digraduatorie allo specifico fine formate, in tutte le versioni succedutesi neltempo, l’anzidetto principio meritocratico ha recepito. Si imporrebbe,pertanto, la disapplicazione della disposizione regolamentare (si rimanda aCorte Cost. n. 23 del 5 marzo 2026) ove rispetto alla stessa non fossepercorribile la strada dell’interpretazione conforme, che il Collegio ritienepossa essere intrapresa per le ragioni di seguito illustrate.Infatti, il tenore letterale della norma è inequivoco nel limitare l’effettoabdicativo alle sole sedi non prescelte, in tal modo prevedendo un’ipotesi dirinuncia non già al conferimento dell’incarico per l’anno scolastico bensì allesedi non selezionate.Anche sul piano sistematico emerge l’intima coerenza del comma 4, chesi incentra sull’individuazione dei comportamenti equiparati a casi dirinuncia rispetto al pre-requisito dell’istanza: nell’ipotesi di mancatapresentazione dell’istanza, di cui alla prima parte del comma, la rinuncia èaddirittura all’incarico, perché l’inerzia del docente viene ragionevolmentequalificata come disinteresse al conferimento delle supplenze in questioneper l’anno scolastico; nel caso, invece, della presentazione dell’istanzasenza indicazione di tutte le sedi disponibili, la rinuncia è parziale, vale adire limitatamente alle sedi non prescelte, perché è solo rispetto ad esseche può legittimamente fondarsi l’equiparazione alla mancata presentazioneNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell’istanza, cosicché l’aspirante non può dolersi, a posteriori, del mancatoconferimento del posto per il quale non ha manifestato alcun interesse.Ancora, sul piano teleologico, il comma 4 intende prevenire il rischio difarraginosità nella procedura, escludendo, a monte, i soggetti che,omettendo di presentare l’istanza, abbiano denotato disinteresse alconferimento di qualsivoglia supplenza nell’anno scolastico, nonché,limitatamente alle sedi non prescelte, gli aspiranti che, omettendo diselezionarle, abbiano previamente così espresso l’indisponibilità alconferimento di quelle specifiche supplenze.3.3.2. Se questo è il senso complessivo da attribuire alla norma inaderenza ai convergenti criteri sopra illustrati, non si può che interpretarein maniera coerente anche l’ultima parte del comma 4, che, assaisignificativamente, si apre con una locuzione che la pone in dichiarataconsequenzialità con le disposizioni che la precedono («Ne consegue[…]»).Pertanto, già la stretta connessione fra le previsioni del comma 4induce ad escludere la possibilità di accedere all’interpretazione fattapropria dall’Amministrazione, che giungerebbe ad ipotizzare un effettoabdicativo ulteriore e non immediatamente riconducibile a quelli disciplinatidai periodi precedenti, in termini di rinuncia anche alle sedi prescelte che sirendessero disponibili nei turni di chiamata successivi, con ciò, peraltro,addirittura contrario a quello effettivamente manifestato.3.3.3. L’interpretazione della difesa erariale, oltre che non coerente conil complessivo tenore del comma nel senso sopra addotto, non è neppuredel tutto ragionevole. Infatti, se è in sé apprezzabile la ratio di evitare inutilirallentamenti nella procedura nei casi di mancata presentazione dell’istanzaovvero di mancata indicazione delle sedi disponibili nel turno di chiamata,sede che viene, pertanto, legittimamente considerata “rinunciata”, non èragionevole equiparare la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili allarinuncia all’incarico; infatti, non solo rispetto alla sede prescelta cheNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026successivamente si renda disponibile non vi è alcuna rinuncia (anzi, vi èun’espressa manifestazione di disponibilità), ma la pretermissione non sigiustifica neppure in ragione dell’asserita speditezza della procedura, inquanto, proprio l’informatizzazione della stessa consente l’automatica edagevole individuazione dei soggetti cui conferire la supplenza in base allagraduatoria e alle sedi prescelte che si rendano via via disponibili anche inturni successivi.3.3.4. In definitiva, l’interpretazione adottata dall’Amministrazione nonè confortata da una sicura base testuale, risulta smentita dall’esegesisistematica e teleologica del comma 4, e, peraltro, non è priva di unaintrinseca irragionevolezza, perché prevede effetti pregiudizievoli a caricodell’aspirante non coerenti con il comportamento dell’interessato e,comunque, esorbitanti rispetto alla asserita finalità di assicurare il buonandamento della procedura.3.3.5. In ogni caso, ove non si ritenesse percorribile la stradadell’interpretazione conforme, non rimarrebbe che disapplicare ladisposizione perché, come già detto, l’esegesi che conduce al conferimentodella sede prescelta e divenuta successivamente disponibile nell’ulterioreturno di chiamata all’aspirante in posizione deteriore, oltre cheirragionevole, è in contrasto con il criterio meritocratico di cui all’art. 97Cost., che pone la regola del concorso, fra l’altro, in chiave funzionaleall’obbiettivo di selezione delle migliori professionalità (in tal senso, framolte, Corte Cost. n. 251 del 2017, riferita specificamente al settorescolastico).3.3.6. Ritiene, invece, il Collegio che, nella convergenza dei criteriermeneutici sopra illustrati, sia possibile superare il dubbio interpretativosollevato con il rinvio pregiudiziale adottando una lettura della disposizionecontroversa conforme a Costituzione ed alla norma primaria, nel senso chel’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112, che recita «Neconsegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalleNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolasticodi riferimento», debba intendersi come mancata assegnazione dellasupplenza riferita alla sede non indicata, quale determinazione conseguenteall’effetto abdicativo limitato alle sedi non prescelte di cui al precedenteperiodo del medesimo comma. In questa ottica, con la locuzione «per lequali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento» siintende significare l’ipotesi già contemplata nel periodo precedente (i.e. ilcaso dell’aspirante che non esprima la preferenza per tutte le sedidisponibili, che viene considerato rinunciato rispetto alle sedi non indicate),per esplicitare che all’aspirante per il quale, al proprio turno di chiamata,siano disponibili solo le sedi non indicate, non potrà essere assegnata alcunasupplenza, escludendosi, dunque, per quanto già osservato, che il docentepossa avere, in relazione alle predetti sedi, dei ripensamenti incompatibilicon la speditezza della procedura.Tale conclusione è coerente e ragionevole, oltre che rispettosa deiprincipi di cui all’art. 97 Cost., mentre né la lettera né il senso complessivodella norma offrono un chiaro fondamento per l’ulteriore conseguenzapregiudizievole invece postulata dall’Amministrazione, vale a dire che lamancata assegnazione si estenda anche ai turni successivi di chiamata, peri quali si siano eventualmente rese disponibili le sedi prescelte, conpretermissione dell’aspirante più meritevole perché collocato in posizionepoziore in graduatoria.3.4. Ulteriore conferma si trae anche dal senso complessivo dell’art. 12in commento, che è bene esaminare nella sua intera portata.In effetti, il comma 5 disciplina l’assegnazione in base alla procedurainformatizzata, chiarendo che «Gli uffici scolastici territorialmentecompetenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalitàinformatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolasticheNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base dellaposizione occupata in graduatoria.».La disposizione esplicita il funzionamento della procedura in coerenzacon quanto già stabilito al comma 4 in riferimento alla necessariapresentazione dell’istanza ed all’indicazione delle sedi, cosicchél’assegnazione consegue in base alla posizione occupata in graduatoriasecondo le preferenze espresse nella domanda.Il secondo periodo del comma 5 stabilisce altresì che «L’assegnazionedell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comportal’accettazione della stessa», conseguenza che risulta, da un lato,pienamente coerente con la manifestazione di volontà espressadall’interessato al momento della selezione delle sedi, dall’altro funzionalealla ratio di non condizionare il funzionamento della procedura a possibiliripensamenti.3.5. Il comma 6 assolve ad una funzione di pubblicità in chiave ditrasparenza della procedura, prevedendo che «Contestualmente allapubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti allesingole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gliuffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si èproceduto al conferimento dei relativi incarichi».3.6. Tralasciando i commi da 7 a 9, relativi alla specifica disciplina peril conferimento delle supplenze su posti di sostegno, è necessario invecesoffermarsi sulle disposizioni contenute al comma 10, che, seppure nondirettamente evocato nel quesito interpretativo, è stato pure oggetto didifferenti letture nelle decisioni richiamate nell’ordinanza di rinviopregiudiziale.Il primo periodo del comma 10 dispone che «L’assegnazione dell’incaricorende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette arifacimento». Anche tale disposizione si inscrive nello sviluppo coerentedella norma, escludendo che l’aspirante cui sia stato assegnato un incaricoNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026– evidentemente in coerenza con le preferenze espresse, secondo quantoindicato dal precedente comma 5 – possa sollecitare una rinnovazione dellaprocedura per ambire ad altri posti, nel mentre resi disponibili. Sotto questoprofilo, anche questa regola è aderente alla volontà espressadall’interessato e funzionale all’ordinato svolgimento della procedura.Il secondo periodo del medesimo comma pure esprime uno sviluppocoerente dell’impianto complessivo della norma laddove stabilisce che «Larinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche inaltra classe di concorso o tipologia di posto», escludendo, pertanto, che larinuncia all’incarico assegnato possa consentire al docente di richiedere unarinnovazione della procedura.La disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 10 – che recita «Ledisponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degliaspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimodei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamentodi cui al successivo comma 12» - è proprio quella che, insieme all’ultimoperiodo del comma 4 sopra esaminato, ha suscitato le maggiori perplessità,prestandosi, secondo alcuni, ad avallare l’opzione ermeneutica sostenutadal Ministero. Infatti, secondo questa interpretazione, le disponibilitàsuccessive, oggetto di ulteriori fasi della procedura, andrebbero attribuiteagli «aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva» rispetto«all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura», per tale intendendo ilcandidato che, nel proprio turno di chiamata, sia stato l’ultimo (secondol’ordine di graduatoria) destinatario di una proposta di assunzione. Secondoquesta esegesi, quindi, tutti gli aspiranti che nella graduatoria precedono“l’ultimo trattato” così inteso, sarebbero da escludere dalle successive fasidella procedura, ancorché non siano risultati assegnatari di supplenzeperché quella attribuita “all’ultimo trattato” riguardava una sede da essi nonNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026richiesta e le preferenze si riferivano ad altri sedi o non disponibili oassegnate a concorrenti con maggiore punteggio.3.6.1. In simmetria con quanto già ritenuto in ordine all’ultimo periododel comma 4, reputa il Collegio che tale interpretazione non sia in linea coni criteri letterale, sistematico e teleologico e si ponga in contrasto con lanorma primaria e con i principi costituzionali di cui si è dato conto.Infatti, come già sopra osservato, il tenore letterale del comma 4 èinequivoco nel limitare l’effetto abdicativo alle sole sedi non prescelte, cosìcome il dato testuale del comma 10 è riferito esclusivamente all’ipotesi dellarinuncia espressa all’incarico conferito, mentre non è direttamentecontemplato il caso, ipotizzato dalla difesa erariale, di rinunciaimplicitamente conseguente alla mancata selezione di tutte le sedidisponibili.Sul piano sistematico risulta confermata anche la coerenza del comma10 rispetto al complessivo impianto della norma: il comma 4 si incentrasull’individuazione dei comportamenti equiparati a casi di rinuncia (ancheparziale perché limitata alla sede) rispetto al pre-requisito dell’istanza,mentre il comma 10 regola le conseguenze dell’accettazione dell’incaricoovvero della rinuncia allo stesso in esito allo svolgimento della procedurainformatizzata di conferimento delle supplenze, escludendo in entrambi icasi la rinnovazione delle operazioni.Ancora, sul piano teleologico, il comma 10, così come il comma 4,intende prevenire il rischio di farraginosità nella procedura, escludendo, perl’appunto, che ripensamenti dei candidati già assegnatari di incarico inconformità alle preferenze espresse possano comportare la necessità diprovvedere al rifacimento delle operazioni.3.6.2. Se questo è il senso complessivo da attribuire alla norma inaderenza ai convergenti criteri sopra illustrati, non si può che interpretarel’ultima parte del comma 10 in coerenza con quanto già ritenuto per l’ultimoperiodo del comma 4, nel senso di disattendere l’interpretazione fattaNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026propria dall’Amministrazione, in virtù della quale si giungerebbe aconfigurare un effetto abdicativo ulteriore e non immediatamentericonducibile a quelli espressamente previsti.3.6.3. Peraltro, come pure già evidenziato in riferimento al comma 4,l’interpretazione sostenuta dalla difesa erariale, oltre che non coerente conil complessivo tenore della norma nel senso sopra addotto, non è neppuredel tutto ragionevole. Infatti, se è in sé apprezzabile la ratio di evitare ilrifacimento delle operazioni nel caso di assegnazione dell’incarico inconformità alla preferenza espressa ovvero di rinuncia all’incarico cosìconferito, non è ragionevole equiparare la mancata indicazione di tutte lesedi disponibili alla rinuncia all’incarico; infatti, non solo rispetto alla sedeprescelta che successivamente si renda disponibile non vi è alcuna rinuncia(anzi, vi è un’espressa manifestazione di disponibilità), ma lapretermissione non si giustifica neppure in ragione dell’asserita speditezzadella procedura, proprio tenendo conto dell’avvenuta informatizzazionedella stessa.3.6.4. Quindi, l’interpretazione adottata dall’Amministrazione non èconfortata da una sicura base testuale, risulta smentita dall’esegesisistematica e teleologica del comma 10, e, peraltro, non è priva di unaintrinseca irragionevolezza, perché prevede effetti pregiudizievoli a caricodell’aspirante non coerenti con il comportamento dell’interessato e,comunque, esorbitanti rispetto alla asserita finalità di assicurare il buonandamento della procedura.3.6.5. In ogni caso, ove non si ritenesse percorribile la stradadell’interpretazione conforme, non rimarrebbe che disapplicare ladisposizione perché l’esegesi che conduce al conferimento della sedeprescelta e divenuta successivamente disponibile nell’ulteriore turno dichiamata all’aspirante in posizione deteriore, oltre che irragionevole, è incontrasto con la norma primaria e con i principi costituzionali già richiamati.Numero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/20263.6.6. Per le plurime ragioni indicate nei punti che precedono ritiene,invece, il Collegio che, nella convergenza dei criteri ermeneutici sopraillustrati, occorra sgombrare ulteriormente il campo da possibili dubbi circail rinvio pregiudiziale sollevato adottando una lettura della disposizione inesame conforme a Costituzione ed alla norma primaria, nel senso chel’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112, che recita «Ledisponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degliaspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimodei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamentodi cui al successivo comma 12», debba essere interpretato valorizzandocongiuntamente ordine di graduatoria e preferenza di sede sicché, ovequesta non sia ricompresa fra quelle per le quali è intervenutaassegnazione, in assenza di un “trattato” per quella sede, occorreràrispettare l’ordine della graduatoria e delle preferenze. Viceversa, lì doveper una sede già trattata ed assegnata si verifichino ulteriori disponibilità,occorrerà partire dalla posizione in graduatoria del soggetto trattato perquella sede, senza tener conto delle assegnazioni successive riguardantialtri posti, con la conseguenza che non potranno essere pretermessi isoggetti collocati nelle posizioni intermedie che nella prima fase erano statiesclusi per difetto di disponibilità dei posti richiesti.Si è visto, infatti, che, in base al precedente comma 5, la procedurainformatizzata assegna le supplenze agli aspiranti «nell’ordine delle classidi concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sullabase della posizione occupata in graduatoria»; in questo senso, essere“trattato” dalla procedura va inteso come essere assegnatario di incarico inconformità alle preferenze espresse, ancorché oggetto di successivarinuncia, mentre la mancata assegnazione, implica, nella sostanza, che ilcandidato non sia stato “trattato”, così da essere necessariamente coinvoltoNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026nei turni di attribuzione successivi che si determinino anche per effetto dellerinunce secondo l’ordine di graduatoria.Tale conclusione è coerente e ragionevole, oltre che rispettosa deiprincipi di cui all’art. 97 Cost., mentre né la lettera né, tanto meno, il sensocomplessivo della norma possono giustificare l’ulteriore conseguenzapregiudizievole invece postulata dall’Amministrazione, vale a dire il mancatocoinvolgimento del candidato non assegnatario di supplenze nei turnisuccessivi di chiamata, per i quali si siano eventualmente rese disponibili lesedi prescelte, con pretermissione dell’aspirante più meritevole perchécollocato in posizione poziore in graduatoria.3.7. In coerenza con tale ricostruzione complessiva dell’art. 12, perquanto qui rileva, si pone anche il successivo comma 11, che disciplinaancora il caso degli «aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione dellasupplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termineassegnato dall’Amministrazione»: tali aspiranti non solo sono esclusi dallapartecipazione ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze annuali e sinoal termine delle attività didattiche anche per disponibilità sopraggiunte,bensì, in generale, «per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’annoscolastico di riferimento», vale a dire anche per quelle di istituto.E’ evidente come anche la casistica contemplata da tale disposizione (epiù severamente sanzionata) si ponga in stretta coerenza con icomportamenti concludenti dell’interessato, tramite l’equiparazione dellamancata presa di servizio nei termini alla rinuncia espressa alla supplenzaconferita, sempre in chiave funzionale alla speditezza della procedura diassegnazione delle supplenze.4. Il meccanismo di conferimento delle supplenze prefiguratonell’ordinanza n. 112 del 2022 è stato reiterato in termini pressoché identicinell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, con riferimento agli anni scolastici2024/2025 e 2025/2026, come emerge dalla piana lettura dell’art. 12 dellapredetta ordinanza.Numero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/20265. Viceversa, con l’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, è stata modificata,per quanto qui rileva, la formulazione dell’ultima parte del comma 10, cherecita «Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto dirinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze neiriguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che nonsiano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenzeespresse, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12».La disposizione, pertanto, non utilizza più la non perspicua locuzione giàutilizzata nelle ordinanze del 2022 e del 2024, ma è chiara nel riconoscereche le disponibilità successive sono attribuite agli «aspiranti docentiutilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di unincarico sulla base delle preferenze espresse», in piena aderenza allasoluzione ermeneutica qui adottata, in quanto l’unica conforme alla normaprimaria ed ai principi di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e meritocraticodiscendente dall’art. 97 Cost.6. Infine, non può non rilevarsi come la formulazione utilizzatanell’ordinanza del 2026 riprenda nella sostanza – in disparte il riferimentoal conferimento delle supplenze tramite procedura informatizzata – laversione che era contenuta nell’originaria ordinanza del 2020, che,nell’ultima parte del comma 8 dell’art. 12, prevedeva per l’appunto che «Ledisponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degliaspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte diassunzione».7. E’ evidente, dunque, che lo scorrimento alle posizioni successive ingraduatoria può giustificarsi solo rispetto agli aspiranti che siano già risultatiassegnatari di incarico nei precedenti turni di chiamata, mentre quelli «cheprecedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione»(comma 8 art. 12 O.M. n. 60 del 2020) ovvero «che non siano risultatiassegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse» (comma 10Numero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026art. 12 O.M. n. 27 del 2026) vanno chiamati secondo la posizione ingraduatoria per le disponibilità conformi alle proprie preferenze che sideterminino nelle ulteriori fasi di attribuzione.Anche sotto questo profilo, pertanto, occorre adottareun’interpretazione che valga ad assicurare continuità nell’assegnazionedelle supplenze nei differenti anni scolastici in base alle ordinanzeministeriali che si sono susseguite a titolo di provvisoria disciplina dellamateria (su cui supra § 1.4.), salvaguardando le disposizioni controverseda sospetti di illegittimità per contrasto con la norma primaria e con iprincipi costituzionali.8. La questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va, dunque,risolta enunciando il seguente principio di diritto:«Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinatodisposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso chela mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talunesedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinunciaesclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nelcaso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno dinomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che lamancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di postoprecluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologiedi posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto dirinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizioneoccupata in graduatoria».9. La natura ufficiosa del rinvio pregiudiziale esclude la necessità diprovvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.MLa Corte enuncia il seguente principio di diritto:«Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinatodisposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso cheNumero registro generale 21065/2025Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 18156/2026Data pubblicazione 05/06/2026la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talunesedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinunciaesclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nelcaso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno dinomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che lamancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di postoprecluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologiedi posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto dirinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizioneoccupata in graduatoria».Dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]