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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 31530/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 20/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso e l'inammissibilità degli altri motivi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 476 - 479 (capi 19-20), 480 (capo 21), 323 (capo 22); 319 (capo 23, per i fatti consumati dopo il 21.11.2012) 476- 479 - 480 (capi 26-27-28, per i fatti commessi dopo il 20.2.3014), 476- 479- 480 (capo 29); 416 (capo 34).

Pisoni, in qualità di dirigente facente funzioni della [OSCURATO:PERSONA] dei trasporti terrestri di Como, esaminatore alle prove d'esame per il conseguimento delle patenti d superiori, funzionario unico accertatore incaricato dell'effettuazione delle sedute di revisione dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate ed esaminatore per il conseguimento delle patenti nautiche, avrebbe fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di falso e di corruzione allo scopo di agevolare l'attività di alcune autoscuole e i candidati di dette autoscuole agli esami per il perseguimento delle patenti; ciò sarebbe stato fatto in cambio di sistematici pagamenti di somme di denaro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto agli artt. 323- 479 cod. pen. (capi 20-22).

Il tema attiene al non ritenuto assorbimento del reato di abuso d'ufficio in quello di falso ideologico in atto pubblico; assume il ricorrente che il reato di abuso d'ufficio si sarebbe in realtà concretato con le condotte di falso, e, diversamente da quanto affermato dalla Corte, non vi sarebbe stato nessun rapporto di strumentalità tra le condotte.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al reato di corruzione propria di cui al capo 23); l'accordo corruttivo, si argomenta, non avrebbe avuto ad oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio, quanto, piuttosto, atti "nell'esercizio delle proprie funzioni", atteso che il prezzo era calcolato sulla base di tutti i candidati presenti all'esame e non sugli atti.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto agli artt. 15 -318- 319- 476- 479- 480 c.p., per i capi 23-26-27-28-29.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto non assorbite le varie condotte di falso in un unico fatto corruttivo, quello descritto al capo 23 (così il ricorso), in ragione della mancanza di identità del bene giuridico tutelato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, la Corte ha spiegato in modo corretto perché nella specie il reato di abuso d'ufficio non può ritenersi assorbito nel più grave reato di falso, essendo la condotta di falsificazione solo una parte di un più ampio comportamento criminoso e, dunque, non essendoci coincidenza naturalistica tra le due condotte, quella di abuso non può considerarsi esaurita nel compimento dell'atto falso.

3. Non diversamente è inammissibile il secondo motivo di ricorso; la Corte ha puntualmente ricostruito i fatti, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 318 in quello più grave previsto dall'art. 319 cod. pen., spiegato come l'imputato, peraltro immortalato nel mente completava "di proprio pugno gli elaborati di alcuni candidati", abbia compiuto, in esecuzione del patto corruttivo, anche atti contrari ai doveri d'ufficio.

4. È inammissibile infine anche il terzo motivo di ricorso, non essendo stato spiegato perché le condotte di falso dovrebbero essere assorbite in un unico fatto corruttivo, cioè in una fattispecie strutturalmente diversa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 20/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso e l'inammissibilità degli altri motivi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 476 - 479 (capi 19-20), 480 (capo 21), 323 (capo 22); 319 (capo 23, per i fatti consumati dopo il 21.11.2012) 476- 479 - 480 (capi 26-27-28, per i fatti commessi dopo il 20.2.3014), 476- 479- 480 (capo 29); 416 (capo 34). Pisoni, in qualità di dirigente facente funzioni della [OSCURATO:PERSONA] dei trasporti terrestri di Como, esaminatore alle prove d'esame per il conseguimento delle patenti d superiori, funzionario unico accertatore incaricato dell'effettuazione delle sedute di revisione dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate ed esaminatore per il conseguimento delle patenti nautiche, avrebbe fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di falso e di corruzione allo scopo di agevolare l'attività di alcune autoscuole e i candidati di dette autoscuole agli esami per il perseguimento delle patenti; ciò sarebbe stato fatto in cambio di sistematici pagamenti di somme di denaro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto agli artt. 323- 479 cod. pen. (capi 20-22). Il tema attiene al non ritenuto assorbimento del reato di abuso d'ufficio in quello di falso ideologico in atto pubblico; assume il ricorrente che il reato di abuso d'ufficio si sarebbe in realtà concretato con le condotte di falso, e, diversamente da quanto affermato dalla Corte, non vi sarebbe stato nessun rapporto di strumentalità tra le condotte. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al reato di corruzione propria di cui al capo 23); l'accordo corruttivo, si argomenta, non avrebbe avuto ad oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio, quanto, piuttosto, atti "nell'esercizio delle proprie funzioni", atteso che il prezzo era calcolato sulla base di tutti i candidati presenti all'esame e non sugli atti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto agli artt. 15 -318- 319- 476- 479- 480 c.p., per i capi 23-26-27-28-29. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto non assorbite le varie condotte di falso in un unico fatto corruttivo, quello descritto al capo 23 (così il ricorso), in ragione della mancanza di identità del bene giuridico tutelato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, la Corte ha spiegato in modo corretto perché nella specie il reato di abuso d'ufficio non può ritenersi assorbito nel più grave reato di falso, essendo la condotta di falsificazione solo una parte di un più ampio comportamento criminoso e, dunque, non essendoci coincidenza naturalistica tra le due condotte, quella di abuso non può considerarsi esaurita nel compimento dell'atto falso. 3. Non diversamente è inammissibile il secondo motivo di ricorso; la Corte ha puntualmente ricostruito i fatti, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 318 in quello più grave previsto dall'art. 319 cod. pen., spiegato come l'imputato, peraltro immortalato nel mente completava "di proprio pugno gli elaborati di alcuni candidati", abbia compiuto, in esecuzione del patto corruttivo, anche atti contrari ai doveri d'ufficio. 4. È inammissibile infine anche il terzo motivo di ricorso, non essendo stato spiegato perché le condotte di falso dovrebbero essere assorbite in un unico fatto corruttivo, cioè in una fattispecie strutturalmente diversa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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