CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 46832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2018 del TRIBUNALE di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza solo quanto alla pena illegale; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ferrara, quale giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace ferrarese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che condannava alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, in relazione al delitto di minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva riqualificato la condotta, contestata in origine anche come integrante il delitto di ingiuria, ritenendo il solo delitto di minaccia aggravata attribuito a Romanin in quanto, a seguito di un controllo su strada operato nei suoi confronti dai militari che gli contestavano una violazione al codice della strada, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso rivolgendosi ai carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] li minacciava di un danno ingiusto pronunciando al loro indirizzo le frasi: «Spero che voi non abbiate mai bisogno di me perché mi ricorderò di voi, mettete i vostri nomi che poi ci penso io, vi dovete vergognare perché avete paura di andare a prendere i veri delinquenti facendo contravvenzioni assurde; è colpa vostra se l'Italia va male perché non fate un cazzo e perseguitate la gente onesta come me, se voi aveste lavorato da civili normali invece di mettere la divisa non fareste queste cazzate, chi la fa l'aspetti, mettete i vostri nominativi, che dopo ve ne accorgerete come andrà a finire, vi nascondete dietro la divisa ed il berretto andate a lavorare veramente con tutti i delinquenti che ci sono invece di fare queste cose». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la sentenza abbia attribuito credibilità ai due militari dell'Arma dei Carabinieri, costituitisi parte civile, solo per l'assenza di ulteriori testimoni terzi, il che costituirebbe una motivazione illogica. Inoltre, il motivo lamenta la qualificazione errata della condotta, da ricondurre all'art. 336 o 337 cod. pen. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione rappresentando, nello sviluppo del motivo precedente, l'illogicità ravvisata avrebbe determinato la necessità di un più approfondito esame della attendibilità dei dichiaranti, per giunta parti civili, che per altro in modo anomalo non redassero una relazione di servizio ma sporsero querela. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 612 cod. pen. in quanto le frasi pronunciate non avrebbero contenuto minatorio ma al più ingiurioso. 6. Con memoria depositata in data 11 gennaio 2022, come anche con memoria ulteriore datata 3 ottobre 2022, il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 5 settembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, poiché propone una rivisitazione in fatto delle emergenze probatorie, rappresentando come la sentenza debba essere annullata solo per la pena illegale. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile e però la sentenza impugnata va annullata in relazione al solo trattamento sanzionatorio in considerazione della illegalità, originaria, della pena. 2. Premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 31 maggio 2018 e che contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure — primo e secondo motivo di ricorso — avanzate dal ricorrente ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. Per altro i motivi predetti propongono una censura versata in fatto, sollecitando una diversa valutazione delle dichiarazioni delle parti civili, valutate attendibili da entrambe le sentenze di merito, che le hanno ritenute coerenti e lineari, prive di motivi di calunnia o persecutorie, e che hanno escluso qualsivoglia sospetto in ordine alla circostanza che i militari non abbiano redatto una informativa per oltraggio, con motivazione logica. A ben vedere, quindi, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede. Infatti sono inammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). 4. Il terzo motivo di ricorso deduce invece violazione dell'art. 612 cod. pen. A ben vedere, a fronte e a differenza dei motivi di appello, il Tribunale di Ferrara prende in esame tutte le espressioni utilizzate dal Romanin nei confronti dei due militari, nel mentre costoro stavano verbalizzando una contestazione per violazione del codice della strada: non solo «mi ricorderò di voi», ma anche più volte «mettete i vostri nominativi che ve la faccio vedere io », « che dopo ve ne accorgerete cosa farò», «chi la fa l'aspetti», rappresentando il Tribunale che, pur allontanato più volte dai militari nel mentre redigevano il verbale, Romanin si avvicinava ripetutamente agli stessi, rivolgendosi agli stessi con le predette espressioni, impedendo loro di compilare il verbale, completato solo il giorno seguente. La valutazione della carica intimidatoria delle espressioni è questione di merito, affrontata logicamente e congruamente dal Tribunale che legge a buona ragione nelle espressioni predette la volontà di vendicarsi, non appena avuto in consegna la copia del verbale compilato con i nomi dei verbalizzanti. L'interpretazione offerta dal Giudice di merito è in sintonia con il pacifico l'orientamento della Corte di legittimità che ritiene, ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, che, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non sia necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02). Anche la situazione contingente viene presa in considerazione dal Tribunale di Ferrara, che rileva come sia stata proprio l'insistente reiterazione e l'avvicinarsi continuo ai due militari a rappresentare, nella sostanza, la serietà della minaccia e la volontà di realizzarla, qualora il verbale fosse stato compilato. La parte della condotta relativa alla ingiuria, oggetto anche del ricorso, risulta però non essere oggetto della condanna di primo grado e, dunque, è fuori della cognizione di questa Corte, né le espressioni su riportate hanno valore offensivo del decoro e dell'onore, bensì carattere minatorio come ritenuto dal giudice dell'appello. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 5. Come rilevato dal Procuratore generale, la pena di euro 200,00 risulta illegale in quanto, in applicazione dell'art. 52 comma 1, d.lgs. 274/00 il Giudice di pace deve applicare le pene pecuniarie vigenti, al momento di commissione del reato, vale a dire il 10 agosto 2011. Ratione temporis la pena prevista per il delitto di cui all'art. 612 c.p. era la multa "fino ad curo 51" e solo in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 2 ter, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella I. 15 ottobre 2013, n. 119, la pena in questione è stata fissata nella multa "fino a euro 1.032". Pertanto, è indubbio che la pena di euro 200,00 risulti illegale perché eccedente il massimo edittale, anche tenendo in conto nella misura massima l'aumento per l'aggravante contestata ex art. 61 n. 10 cod. pen. Va pertanto data applicazione al principio formulato, all'udienza del 31 marzo 2022, dalle Sezioni Unite, per quanto emerge dalla informazione provvisoria nel procedimento istaurato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: a fronte della questione se la Corte di cassazione, investita da ricorso valutato come inammissibile, pur in assenza di specifico motivo sul punto, possa rilevare ex officio la illegalità della pena, ha risposto in modo affermativo, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., in ragione dei quali spetta alla Corte il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente. 6. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni anche discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U n. 3464 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Matrone). Ne consegue che nel caso di specie non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, procede direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez. 6, Sentenza n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01, fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79). Nel caso in esame la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena che deve essere rideterminata in euro 60,00 di multa, come esito dell'aumento della pena base, determinata in euro 50,00, in ragione della circostanza aggravante contestata. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,