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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 36876/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha ratificato il decreto, in data 12 gennaio 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva cautelativamente sospeso la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 10 novembre 2020, ed ha disposto la revoca della predetta misura.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo a fondamento della richiesta di(Wannullamento tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 71 ter e 51 ter Ord. pen.

Il Tribunale di sorveglianza non ha osservato il termine di trenta giorni per l'emissione del provvedimento decisorio.

Considerato che il deposito dell'ordinanza è del 15 febbraio, il termine è scaduto sia se si considera dies a quo l'inizio della carcerazione dello Sperante, a seguito della sospensione della misura, sia se si considera come giorno iniziale quello di trasmissione degli atti al Tribunale per la decisione definitiva

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione delle norme in materia di revoca della misura della detenzione domiciliare.

Il Tribunale, condividendo integralmente le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, ha posto a fondamento della decisione l'inidoneità del beneficio a garantire dal rischio di recidiva e la chiara volontà del condannato di non proseguire il processo di reinserimento.

Tali elementi negativi sono stati desunti da quanto rappresentato dalla Polizia di Stato nella relazione relativa all'intervento del 7 gennaio 2021 senza sottoporre le evidenze al necessario vaglio critico e senza disporre gli approfondimenti istruttori sollecitati per fare luce sul funzionamento del braccialetto elettronico.

Sono stati, invece, considerati privi di pregio senza adeguata motivazione ed in contrasto coi principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, i pur articolati rilievi difensivi con cui era stata evidenziato non solo il malfunzionamento del braccialetto, peraltro già verificatosi in passato, ma anche l'interesse del condannato a proseguire nel godimento della misura in ragione della imminente scadenza.

A differenza dei Carabinieri che avevano operato il primo intervento, conclusosi senza alcuna segnalazione, arbitrariamente il personale della polizia di Stato ha ipotizzato la volontaria attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico al solo fine di arrecare disturbo desumendo, tuttavia, la circostanza da elementi non significativi.

2.2. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato approfondimento probatorio sollecitato dalla difesa.

Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza pacifica, ha ritenuto sufficiente fare riferimento soltanto alle informazioni di polizia e ha, in quest'ottica, erroneamente ritenute superflue le verifiche necessarie ad accertare quanto realmente accaduto 96-Ecasione del controllo del 7 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'ad; 51 ter.

Ord. pen., è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato come la mancata osservanza del termine di trenta giorni, previsto da tale disposizione, entro il quale deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto.

Conseguentemente, la mancata osservanza del termine non assume alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986; Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 1403, Marasca, Rv. 213255).

2. Il secondo ed il terzo motivo, che, trattando temi logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, pur denunciando criticità dell'apparato argomentativo si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti, da sovrapporre a quelli non manifestamente illogici del giudice di merito, sulla idoneità delle condotte del condannato a fondare il negativo giudizio prognostico sul pericolo di recidivanza del condannato e sull'adeguatezza della misura alternativa a consentire il suo reinserimento sociale.

In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni 'iscritte, qualunque sia stata la causa degli allarmi del braccialetto elettronico a distanza di poche ore l'uno dall'altro (il cattivo funzionamento del braccialetto, come sostenuto dallo Sperante, o l'intenzione del detenuto di precostituire una situazione volta ad indurre gli agenti a non ripetere i controlli, come sostenuto nella nota informativa dalla polizia giudiziaria), il Tribunale ha ritenuto decisivk, ai fini della revoca del beneficio, la condotta violenta ed aggressiva ripetutamente posta in essere dallo Sperante durante i controlli nei confronti dei militari operanti, valutata in insanabile contrasto con la natura e la finalità della misura alternativa.

Su questo punto il ricorrente nulla di concreto oppone, dolendosi dell'omesso approfondimento istruttorio che tuttavia riguarda aspetti del tutto inconferenti rispetto all'apparato argomentativo a sostegno della decisione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impuqnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 luglio 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha ratificato il decreto, in data 12 gennaio 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva cautelativamente sospeso la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 10 novembre 2020, ed ha disposto la revoca della predetta misura. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo a fondamento della richiesta di(Wannullamento tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 71 ter e 51 ter Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza non ha osservato il termine di trenta giorni per l'emissione del provvedimento decisorio. Considerato che il deposito dell'ordinanza è del 15 febbraio, il termine è scaduto sia se si considera dies a quo l'inizio della carcerazione dello Sperante, a seguito della sospensione della misura, sia se si considera come giorno iniziale quello di trasmissione degli atti al Tribunale per la decisione definitiva 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione delle norme in materia di revoca della misura della detenzione domiciliare. Il Tribunale, condividendo integralmente le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, ha posto a fondamento della decisione l'inidoneità del beneficio a garantire dal rischio di recidiva e la chiara volontà del condannato di non proseguire il processo di reinserimento. Tali elementi negativi sono stati desunti da quanto rappresentato dalla Polizia di Stato nella relazione relativa all'intervento del 7 gennaio 2021 senza sottoporre le evidenze al necessario vaglio critico e senza disporre gli approfondimenti istruttori sollecitati per fare luce sul funzionamento del braccialetto elettronico. Sono stati, invece, considerati privi di pregio senza adeguata motivazione ed in contrasto coi principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, i pur articolati rilievi difensivi con cui era stata evidenziato non solo il malfunzionamento del braccialetto, peraltro già verificatosi in passato, ma anche l'interesse del condannato a proseguire nel godimento della misura in ragione della imminente scadenza. A differenza dei Carabinieri che avevano operato il primo intervento, conclusosi senza alcuna segnalazione, arbitrariamente il personale della polizia di Stato ha ipotizzato la volontaria attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico al solo fine di arrecare disturbo desumendo, tuttavia, la circostanza da elementi non significativi. 2.2. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato approfondimento probatorio sollecitato dalla difesa. Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza pacifica, ha ritenuto sufficiente fare riferimento soltanto alle informazioni di polizia e ha, in quest'ottica, erroneamente ritenute superflue le verifiche necessarie ad accertare quanto realmente accaduto 96-Ecasione del controllo del 7 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'ad; 51 ter. Ord. pen., è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato come la mancata osservanza del termine di trenta giorni, previsto da tale disposizione, entro il quale deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto. Conseguentemente, la mancata osservanza del termine non assume alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986; Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 1403, Marasca, Rv. 213255). 2. Il secondo ed il terzo motivo, che, trattando temi logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, pur denunciando criticità dell'apparato argomentativo si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti, da sovrapporre a quelli non manifestamente illogici del giudice di merito, sulla idoneità delle condotte del condannato a fondare il negativo giudizio prognostico sul pericolo di recidivanza del condannato e sull'adeguatezza della misura alternativa a consentire il suo reinserimento sociale. In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni 'iscritte, qualunque sia stata la causa degli allarmi del braccialetto elettronico a distanza di poche ore l'uno dall'altro (il cattivo funzionamento del braccialetto, come sostenuto dallo Sperante, o l'intenzione del detenuto di precostituire una situazione volta ad indurre gli agenti a non ripetere i controlli, come sostenuto nella nota informativa dalla polizia giudiziaria), il Tribunale ha ritenuto decisivk, ai fini della revoca del beneficio, la condotta violenta ed aggressiva ripetutamente posta in essere dallo Sperante durante i controlli nei confronti dei militari operanti, valutata in insanabile contrasto con la natura e la finalità della misura alternativa. Su questo punto il ricorrente nulla di concreto oppone, dolendosi dell'omesso approfondimento istruttorio che tuttavia riguarda aspetti del tutto inconferenti rispetto all'apparato argomentativo a sostegno della decisione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impuqnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 luglio 2021
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