CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14197/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (società incorporante perfusione la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ) , in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), e lettivamente domici- liata in Roma alla via della [OSCURATO:PERSONA] n. 482, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vergine; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. IVA – cartelladi pagament o – controlloautomatizzato SVEVIAPOLS.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliato presso laCancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Puglia,sez. staccata di Lecce , n. 1 120 / 2 4 /201 6 depositata il 3 mag- gio2016, non notificata. IlSostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorsoincidentale. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Lecce , riuniva e rigetta va gli appell i propost i dall’Agenziadelle Entrate e dall’agente della riscossione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce n. 649/2/2011 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, avverso la cartella n. 05920070007761926 notificatale per un importo complessiv o di euro2.844.962,82 a titolo di IVA, interessi e sanzioni . L’atto veniva adottato a seguito di controllo automati zzato , ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54 bis del d. P . R . n. 633/72, sulle dichiarazioni presentatedalla società per gli anni d'imposta 2002 e 200 3 .2.Il giudice di prime cure accoglieva i motivi di ricorso concernenti vizidella procedura seguita dall’agente della riscossione nel la noti- ficadella cartella, ritenuti assorbenti ogni altra questione. Il giudice riteneva che il termine di notificazione utilizzato dall'art. 26 del d.P.R.n. 602/1973 comporta sse l'obbligo di compilazione della rela- zionedi notifica e accertava l'incompleta ricezione da parte del noti- ficato della cartella , di cui venivano consegnat e solo le prime due pagine, non idonee a rendere comprensibile da parte della contri- buentela complessiv a pretes a dell’Amministrazione finanziaria . 3.Il giudice d’appello, dopo aver disposto la riunione dei due appelli dell’Agenzia e dell’agente della riscossione, li rigettava così moti- vando: « L'appello di Equitalia non investe il punto della sentenza nellaparte in cui si afferma che "in ordine alla incompleta ricezione della cartella l'ufficio e la società di riscossione hanno rinunciato a difendersisul punto. Non è comprensibile l'importo preteso a causa dellaincompletezza della cartella impugnata, né è possibile operare alcunadifesa su ciò che è incognito". Si rileva, altresì, che per i vizi propridella cartella, unico soggetto legittimato a contro dedurre nel giudizioè il concessionario. Ne discende che, in parte qua, si è for- matoil giudicato interno e la questione non può essere quindi ripro- postanel corso della discussione. L'appello va, quindi, rigettato. Re- staassorbito l'esame di qualunque altra questione » . 4. Avverso la sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’agentedella riscossione , affidato a tre motiv i , cui replic a la società con controricorso . L ’Agenzia delle Entrate ha depositato controri- corsoe ricorso incidentale per tre motivi. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso principale, l’agente della riscossione , in relazione all'art. 360 comma 1 n . 3 cod. proc. civ. , lamenta la violazioneo falsa applicazione dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ.edell'art. 26, d. P . R . [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.602, avendo la Commissione tri- butaria regionale ritenuto, erroneamente, che l ’agente della riscos- sionenel formulare il proprio appello, avesse prestato acquiescenza allastatuizione della Commissione tributaria provinciale relativa alla incompletaricezione della cartella di pagamento impugnata. 6.Il motivo è fondato. Va premesso che il giudice di prime cure ha espressodue rationes decidendi divers e e autonome, la prima con- cernente l ’invalidità della notificazione della cartella di pagamento permancata compilazione della relata e, dunque, circa le modalità con cui l ’atto è stato portato a conoscenza del contribuente, e la secondarelativa al contenuto dell’atto notificato , ossia alla sua nul- litàper incompletezza della copia della cartella notificata, di gravità tale,ad avviso del giudice, da non rendere comprensibil e il contenuto dellapretesa. Circala seconda ragione, di per sé idonea a supportare l’esito deci- soriosfavorevole all’agente della riscossione , secondo la CTR non vi sarebbe stato alcuno specifico motivo di appello, con conseguente maturazionedel giudicato interno ex art.2909 cod. civ. 7. Orbene, a lle pag g . 7 e 8 del ricorso si riporta il seguente brano dell’atto di appello dell’agente della riscossione : « Lacartella di pa- gamento, ex adverso impugnata, risponde pienamente alla previ- sione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esattaindividuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostan- zianegli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M.28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, II comma, d.P.R. 602/1973, e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999,n. 321 (art. 1, II co.: "il ruolo deve contenere [...] l'indi- cazionesintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizionea ruolo"). Pertanto, con l'indicazione del tributo, della sua sinteticacausale e/o degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, delperiodo d'imposta, dell'ente impositore, il contribuente è messo incondizione di riconoscere i motivi su cui la richiesta di pagamento sifonda » .Secondo il Collegio n on vi è quindi dubbio circa il fatto che l’appellodell’agente della riscossione abbia contestato anche il capo dellasentenza di primo grado relativo alla incompletezza della car- tella di pagamento, visti i precisi riferimenti alla compiutezza dell’attoimpugnato e al suo contenuto. 8.L’accoglimento del primo motivo del l’agente della riscossione de- terminal’assorbimento del secondo nel quale , in rapporto all'art. 360 comma1 n . 3 cod. proc. civ. , si prospetta la violazione o falsa appli- cazione dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. perché la Commis- sione tributaria regionale non ha tenuto conto del raggiungimento dello scopo della notificazione della cartella di pagamento impu- gnata, stante la presentazione di un tempestivo ricorso da parte dellasocietà contribuente e l’ esaustiva e completa difesa svolta . 9.Il terzo motivo del ricorso principale , ai fini de ll'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. , prospetta la violazione o falsa applicazione de gli artt.132 cod. proc. civ. , 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e , dunque,la nullità della sentenza o del procedimento per omessa mo- tivazioneda parte della Commissione tributaria regionale sulle cen- suremosse dall ’ Agenzia alla sentenza di primo grado. 10.La doglianza è inammissibile per carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ. , dal momento che il mezzo di impugnazione dell’agentedella riscossione prospetta un’omessa pronuncia da parte del giudice relativa ad un atto di impugnazione proposto da parte diversadall’attuale ricorrente principale . 11.Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n . 4 cod. proc. civ. , la nullitàdella sentenza o del procedimento per violazione o falsa ap- plicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18 e 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, avendo la Commissione tributaria regionale omessodi considerare le specifiche censure mosse dall’Agenzia delle Entratenel suo atto di appello, avverso quella parte di sentenza di primogrado che ha accertato l’incompletezza della cartella di paga- mentoimpugnata. 12. Il secondo motivo proposto dalla ricor rente incidentale pro- spetta,in relazione all'art. 360 comma 1 n . 4 cod. proc. civ. , la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 26, d. P . R . 602/1973, per aver la Commissione tributaria regionale erronea- mente ritenuto incompleta la cartella di pagamento, soltanto sulla basedell’apposizione irregolare della relazione di notificazione. 13.Con il terzo motivo l’Agenzia deduce , in riferimento all'art. 360 comma1 n . 4 cod. proc. civ. , la nullità dell a sentenza impugnata ex art.156, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui la Commissione haritenuto fondata « la lamentata violazione del contenuto minimo della cartella » , senza, peraltro, indicare le ragioni sottostanti tale conclusione. 14.I motivi del ricorso incidentale sono tutti assorbiti dall’accogli- mentodel primo motivo del ricorso principale . 15.In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito ilsecondo e inammissibile il terzo, assorbito il ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tri- butaria di secondo grado della Puglia , in diversa composizione, af- finchéproceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziati, eprovveda sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondoed il ricorso incidentale ; dichiara inammissibile il terzo mo- tivo di ricorso