CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04895/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta alle richieste anche istruttorie avanzate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di rimessione per legittimo sospetto ex art. 45 cod.proc.pen. del procedimento pendente nei suoi confronti dinanzi la corte di appello di Lecce avente ad oggetto le vicende relative all'affidamento della p.o. [OSCURATO:PERSONA], adducendo a sostegno della stessa richiesta varie irregolarità maturate nel predetto procedimento consistite: in un falso ideologico commesso dal delegato all'indagine [OSCURATO:PERSONA]; nell'avvenuta archiviazione di tali accuse da parte del G.I.P. con ordinanza immotivata che si era limitata ad aderire alle richieste della pubblica accusa senza disporre le indagini suppletive richieste; nella prospettazione di ragioni di convenienza che avrebbero dovuto indurre il pubblico ministero dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi; nella mancata individuazione della reale volontà della vittima di trattenersi all'interno di una casa famiglia. 1.2 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della richiesta perché avanzata fuori dai casi consentiti dalla legge. 1.3 Con successiva memoria pervenuta in cancelleria la difesa lamentava la mancata valutazione della registrazione di alcuni colloqui avvenuti il 25 gennaio 2018 in occasione dell'audizione di [OSCURATO:PERSONA] che dimostravano il falso ideologico del P.M. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], le false dichiarazioni del GOT [OSCURATO:PERSONA] quanto alla volontà della Spagnolo di allontanarsi spontaneamente dalla casa famiglia poi rese rese nel procedimento penale. Venivano poi riportati alcuni stralci di articoli di giornale relativi al decesso della Spagnolo a seguito del suicidio provocato dall'assunzione di psicofarmaci. Tali elementi dovevano ritenersi sintomatici di una mancanza di imparzialità degli uffici giudicanti; in conclusione si avanzava richiesta di provvedere ad assumere le necessarie informazioni, accogliere l'istanza di rimessione e trasmettere gli atti per il procedimento disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La richiesta è proposta per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638 - 01). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal procuratore generale nelle sue conclusioni, tutte le situazioni e circostanze evidenziate dalla richiesta non permettono di evidenziare alcuna concreta ragione per dubitare della imparzialità del giudice che procede, la corte di appello di Lecce, trattandosi di presunte irregolarità relative alla fase delle indagini preliminari ovvero ad attività di altri giudici chiamati a vagliare differenti iniziative della imputata. Invero, tutte le circostanze esposte sia con i motivi principali che con la memoria successivamente depositata, non ravvisano profili di difetto di imparzialità del giudice di appello che al momento procede ovvero la possibilità che questi subisca un concreto pregiudizio alla propria libertà di determinazione, trattandosi di episodi tutti relativi a momenti temporali del tutto differenti avvenuti nel corso delle indagini preliminari ovvero durante diversi procedimenti aventi ad oggetto l'amministrazione di sostegno della [OSCURATO:PERSONA] ma che non possono ritenersi in alcun modo concretamente inficiare l'imparzialità del giudice di appello di Lecce. E tali considerazioni escludono fondatezza anche alle richieste istruttorie pure formulate con il ricorso principale e con la successiva memoria aventi ad oggetto l'acquisizione di registrazioni o trascrizioni di conversazioni tutte svoltesi in anni ben antecedenti la fase di secondo grado, ovvero la richiesta di rendere dichiarazioni nel corso del presente giudizio trattandosi di attività estranea al giudizio di legittimità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 dicembre 2022 L CONSIGLIE T. nazi P