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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 gennaio 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:30
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0892_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 – Manéa / CdT (causa C‑892/19 P ( 1 )) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo del contratto – Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 26)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 50, 56, 74, 75, 83)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36) (v. punto 53)

4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legittimità nel merito (Art. 263 e 296 TFUE) (v. punti 91, 92, 98, 110) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 161 del 11.5.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0892_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 – Manéa / CdT (causa C‑892/19 P ( 1 )) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo del contratto – Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 26) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 50, 56, 74, 75, 83) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36) (v. punto 53) 4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legittimità nel merito (Art. 263 e 296 TFUE) (v. punti 91, 92, 98, 110) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 161 del 11.5.2020 .
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