Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 gennaio 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:30
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0892_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 – Manéa / CdT
(causa C‑892/19 P (
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))
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo del contratto – Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 26)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 50, 56, 74, 75, 83)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36)
(v. punto 53)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legittimità nel merito
(Art. 263 e 296 TFUE)
(v. punti 91, 92, 98, 110)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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GU C 161 del 11.5.2020
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