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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13343/2024

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 20589-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 237/29/2022della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. staccata di Taranto, depositata il 4 . 0 2 .20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 65.947,07, derivante da crediti erariali a titolo di Iva per le annualità 1990 e 1991, i cui avvisi d’accertamento erano stati notificati il 25 novembre 1993.

La notifica degli atti prodromici era stata eseguita presso il Accertamento -Tributi per annualità anteriori al fallimento – Fallito tornato in bonis – Notificazioni al fallito –Omissioni –Conseguenze -Limiti RGN 20589/2022 Consigliere rel.

Federici curatore del fallimento del Cassone, fallimento dichiarato l’8 ottobre 1993.

Il curatore aveva proposto distinti ricorsi avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, rigettati con sentenze nn. 143 e 144 del 16 aprile 2009.

A tale data il fallimento era stato chiuso (in data 24 marzo 2003).

Le sentenze non furono pertanto appellate dal curatore, così che divennero definitive l’1 giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA], pertanto , sull’assunto che sia de i prodromici avvisi d’accertamento,sia delle decisioni passate in giudicato, non aveva mai avuto conoscenza, impugnò la cartell a dinanzi alla Commissio ne tributaria provinciale di T aranto, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 558/03/2013.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu a sua volta accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, con sentenza n. 237/29/2022, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la notifica degli atti impositivi al solo curatore e non anche al fallito -al quale pur in via eccezionale essi andavano notificati, quando relativi ad annualità d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis- costituisce una mera irregolarità non incidente sulla validità della notifica eseguita, quando il curatore non sia rimastoinerte; che il curatore aveva tempestivamente impugnato gli avvisi, così che andava esclusa ogni sua inerzia, e che al rigetto del ricorso dal medesimo proposto era seguito il passaggio in giudicato delle due decisioni, che pertanto costituivano titolo alla emissione del ruolo e delle cartelle anche nei confronti del debitore nelle more tornato in bonis.

Il ricorrente ha censurato con tre motivi la decisione, della quale ne ha chiesto la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La causa è stata trattata all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.

Considerato che L’oggetto della controversia, sopra riportato, rende opportuna la sua trattazione in pubblica udienza.

Pertanto, deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo.RGN 20589/2022 Consigliere rel.

Federici P.Q.M.

Dispone il rinvio della causaa nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 20589-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 237/29/2022della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. staccata di Taranto, depositata il 4 . 0 2 .20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 65.947,07, derivante da crediti erariali a titolo di Iva per le annualità 1990 e 1991, i cui avvisi d’accertamento erano stati notificati il 25 novembre 1993. La notifica degli atti prodromici era stata eseguita presso il Accertamento -Tributi per annualità anteriori al fallimento – Fallito tornato in bonis – Notificazioni al fallito –Omissioni –Conseguenze -Limiti RGN 20589/2022 Consigliere rel. Federici curatore del fallimento del Cassone, fallimento dichiarato l’8 ottobre 1993. Il curatore aveva proposto distinti ricorsi avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, rigettati con sentenze nn. 143 e 144 del 16 aprile 2009. A tale data il fallimento era stato chiuso (in data 24 marzo 2003). Le sentenze non furono pertanto appellate dal curatore, così che divennero definitive l’1 giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA], pertanto , sull’assunto che sia de i prodromici avvisi d’accertamento,sia delle decisioni passate in giudicato, non aveva mai avuto conoscenza, impugnò la cartell a dinanzi alla Commissio ne tributaria provinciale di T aranto, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 558/03/2013. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu a sua volta accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, con sentenza n. 237/29/2022, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la notifica degli atti impositivi al solo curatore e non anche al fallito -al quale pur in via eccezionale essi andavano notificati, quando relativi ad annualità d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis- costituisce una mera irregolarità non incidente sulla validità della notifica eseguita, quando il curatore non sia rimastoinerte; che il curatore aveva tempestivamente impugnato gli avvisi, così che andava esclusa ogni sua inerzia, e che al rigetto del ricorso dal medesimo proposto era seguito il passaggio in giudicato delle due decisioni, che pertanto costituivano titolo alla emissione del ruolo e delle cartelle anche nei confronti del debitore nelle more tornato in bonis. Il ricorrente ha censurato con tre motivi la decisione, della quale ne ha chiesto la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La causa è stata trattata all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2023. Considerato che L’oggetto della controversia, sopra riportato, rende opportuna la sua trattazione in pubblica udienza. Pertanto, deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo.RGN 20589/2022 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Dispone il rinvio della causaa nuovo ru