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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27435/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Pescara - Sezione Misure di prevenzione - ha rigettato l'istanza di revoca della confisca immobiliare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del medesimo Tribunale, confermato dalla Corte di Appello dell'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto due motivi, denunciando la nullità del decreto per violazione di legge e carenza della motivazione.

Invoca, in primo luogo, la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24/2019, ed evidenzia come ne fosse conseguita, in sede applicativa, la revoca di misure reali disposte con provvedimenti oramai irrevocabili; sottolinea, quindi, le vicissitudini del provvedimento di confisca della quota dell'immobile di proprietà del coniuge [OSCURATO:PERSONA], in particolare, segnala come risulti acclarato processualmente che l'immobile venne acquistato legittimamente dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Spinelli, circostanza della quale il Tribunale non ha tenuto conto, né ha considerato che la quota del medesimo immobile, di proprietà del coniuge della ricorrente, sia stato a questi già restituito dalla Corte di cassazione con la sentenza con la quale ha annullato il provvedimento di confisca disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ( sentenza n. 48173/2013). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e l' ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1.0ccorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda processuale, che la Corte di cassazione ha già annullato il provvedimento con il quale era stata disposta la confisca nei confronti del coniuge della ricorrente, in violazione del principio della preclusione processuale.

Era, infatti, accaduto che, in merito alla natura illecita dell'acquisto del bene da parte del proposto, si era già pronunciato il Tribunale - sez. misure di prevenzione - di Pescara con provvedimento del 07 gennaio 2008, che, nell'applicare la misura di prevenzione personale, aveva, invece, rigettato la richiesta del Questore di confisca dell'immobile in questione proprio sul rilievo della indimostrata provenienza illecita della re.s.

Nel giustificare il rigetto, il Giudice di prevenzione aveva, infatti, richiamato la decisione della Corte di appello che, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza del GUP per i delitti di usura ed estorsione, aveva dissequestrato l'immobile in oggetto, negando la confisca penale, in quanto il bene era stato acquistato anteriormente alla attività delittuosa degli acquirenti, e perché il bene risultava pagato in maniera trasparente.

Con successivi provvedimenti del 24/02/2011 e del 12/05/2011, il Tribunale di Pescara - Sezione Misure di prevenzione - ha prima convalidato il sequestro, e poi disposto la confisca dell'immobile de quo, di cui sono proprietari i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Spinelli.

Il provvedimento ablativo venne confermato dalla Corte di appello con decreto del 16 dicembre 2012, che la Corte di cassazione, sul ricorso del solo [OSCURATO:PERSONA], ha annullato senza rinvio. 2.Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di revoca della confisca, evidenziando come il Tribunale abbia obliterato il dato, processualmente accertato, che l'immobile venne acquistato legittimamente, così come non ha considerato che la quota di proprietà del Bevilacquia è stata a questi già restituita dalla Corte di cassazione ( Sez. 1 sentenza n. 48173/2013). 3.Le deduzioni difensive trovano riscontro nella copiosa documentaziore prodotta, dalla quale si evince come: l'immobile sia stato geneticamente acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo e risulti di comproprietà della moglie in virtù della comunione dei beni; le vicende che hanno interessato il sequestro in sede penale e il suo successivo annullamento, nei confronti di entrambi, e la confisca in sede di prevenzione, pronunciata nonostante il provvedimento negativo del Tribunale di Pescara in data 07/01/2008, siano comuni a entrambi i coniugi; questa Corte abbia disposto con sentenza Sezione I n.48173/2013 l'annullamento de decreto di confisca di detto immobile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo di una duplice preclusione processuale discendente sia dall'esito del primo procedimento di prevenzione reale, sia del procedimento penale per usura ed estorsione nell'ambito del quale era intervenuta ia revoca della confisca adottata ex art. 12 sexies L.356/1992.

4. Nello scrutinio del ricorso in esame assumono rilievo i medesimi principi -irragionevolmente obliterati dal Tribunale di Pescara, trattandosi del decreto di confisca avente a oggetto lo stesso bene, e afferendo la decisione agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni ( Sez. 6 n. 51366 del 17/05/2018, Rv. 275879) - che hanno condotto la prima sezione penale di questa Corte ad annullare lo stesso provvedimento di confisca nei confronti del coniuge, non essendo consentita, ora come allora, la rivalutazione della questione della legittimità dell'acquisto del bene da parte dei coniugi, peraltro, avvenuto prima della attività illecita posta a fondamento della misura di prevenzione.

Si è affermato, infatti, in quella sentenza che" La definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni.".

4.1. In forza del principio della preclusione processuale, una questione già decisa, per le esigenze di certezza del diritto, e di funzionalità della giurisdizione, non può formare oggetto di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovi modificatavi della situazione già precedentemente delibata ( Sez.

Un. 31/03/1999, Liddi).

Opera, nel caso di specie, il principio della preclusione processuale, attesa la revoca del provvedimento ex art. 12 sexies dl. 306 del 1992 e il precedente decreto di rigetto della richiesta di confisca, entrambi provvedimenti aventi ad oggetto lo stesso immobile, essendo mancata la deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita.

Come è stato precisato nella sentenza adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non è decisiva la circostanza che le misure sono state proposte nell'ambito di procedimenti giudiziari diversi, uno di prevenzione, l'altro penale (fermo restando che, anche in relazione alla confisca di prevenzione è già stato emesso provvedimento negativo non oggetto di impugnazione): "la preclusione opera ugualmente, perché i processi coinvolgono le stesse parti e gli stessi beni, i contenuti della cognizione sono stati omogenei, le finalità giuridiche comuni e identico il thema decidendum."( Sez. 1 n. .48173/2013, cit.).

5. In presenza della rilevata preclusione processuale, e in assenza cli fatti nuovi, neppure individuati nel provvedimento impugnato, l'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annunciato annullamento senza rinvio dello stesso, a cui segue la restituzione del bene confiscato all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la restituzione del bene confiscato all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.

Esec.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Pescara - Sezione Misure di prevenzione - ha rigettato l'istanza di revoca della confisca immobiliare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del medesimo Tribunale, confermato dalla Corte di Appello dell'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto due motivi, denunciando la nullità del decreto per violazione di legge e carenza della motivazione. Invoca, in primo luogo, la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24/2019, ed evidenzia come ne fosse conseguita, in sede applicativa, la revoca di misure reali disposte con provvedimenti oramai irrevocabili; sottolinea, quindi, le vicissitudini del provvedimento di confisca della quota dell'immobile di proprietà del coniuge [OSCURATO:PERSONA], in particolare, segnala come risulti acclarato processualmente che l'immobile venne acquistato legittimamente dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Spinelli, circostanza della quale il Tribunale non ha tenuto conto, né ha considerato che la quota del medesimo immobile, di proprietà del coniuge della ricorrente, sia stato a questi già restituito dalla Corte di cassazione con la sentenza con la quale ha annullato il provvedimento di confisca disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ( sentenza n. 48173/2013). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e l' ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1.0ccorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda processuale, che la Corte di cassazione ha già annullato il provvedimento con il quale era stata disposta la confisca nei confronti del coniuge della ricorrente, in violazione del principio della preclusione processuale. Era, infatti, accaduto che, in merito alla natura illecita dell'acquisto del bene da parte del proposto, si era già pronunciato il Tribunale - sez. misure di prevenzione - di Pescara con provvedimento del 07 gennaio 2008, che, nell'applicare la misura di prevenzione personale, aveva, invece, rigettato la richiesta del Questore di confisca dell'immobile in questione proprio sul rilievo della indimostrata provenienza illecita della re.s. Nel giustificare il rigetto, il Giudice di prevenzione aveva, infatti, richiamato la decisione della Corte di appello che, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza del GUP per i delitti di usura ed estorsione, aveva dissequestrato l'immobile in oggetto, negando la confisca penale, in quanto il bene era stato acquistato anteriormente alla attività delittuosa degli acquirenti, e perché il bene risultava pagato in maniera trasparente. Con successivi provvedimenti del 24/02/2011 e del 12/05/2011, il Tribunale di Pescara - Sezione Misure di prevenzione - ha prima convalidato il sequestro, e poi disposto la confisca dell'immobile de quo, di cui sono proprietari i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Spinelli. Il provvedimento ablativo venne confermato dalla Corte di appello con decreto del 16 dicembre 2012, che la Corte di cassazione, sul ricorso del solo [OSCURATO:PERSONA], ha annullato senza rinvio. 2.Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di revoca della confisca, evidenziando come il Tribunale abbia obliterato il dato, processualmente accertato, che l'immobile venne acquistato legittimamente, così come non ha considerato che la quota di proprietà del Bevilacquia è stata a questi già restituita dalla Corte di cassazione ( Sez. 1 sentenza n. 48173/2013). 3.Le deduzioni difensive trovano riscontro nella copiosa documentaziore prodotta, dalla quale si evince come: l'immobile sia stato geneticamente acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo e risulti di comproprietà della moglie in virtù della comunione dei beni; le vicende che hanno interessato il sequestro in sede penale e il suo successivo annullamento, nei confronti di entrambi, e la confisca in sede di prevenzione, pronunciata nonostante il provvedimento negativo del Tribunale di Pescara in data 07/01/2008, siano comuni a entrambi i coniugi; questa Corte abbia disposto con sentenza Sezione I n.48173/2013 l'annullamento de decreto di confisca di detto immobile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo di una duplice preclusione processuale discendente sia dall'esito del primo procedimento di prevenzione reale, sia del procedimento penale per usura ed estorsione nell'ambito del quale era intervenuta ia revoca della confisca adottata ex art. 12 sexies L.356/1992. 4. Nello scrutinio del ricorso in esame assumono rilievo i medesimi principi -irragionevolmente obliterati dal Tribunale di Pescara, trattandosi del decreto di confisca avente a oggetto lo stesso bene, e afferendo la decisione agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni ( Sez. 6 n. 51366 del 17/05/2018, Rv. 275879) - che hanno condotto la prima sezione penale di questa Corte ad annullare lo stesso provvedimento di confisca nei confronti del coniuge, non essendo consentita, ora come allora, la rivalutazione della questione della legittimità dell'acquisto del bene da parte dei coniugi, peraltro, avvenuto prima della attività illecita posta a fondamento della misura di prevenzione. Si è affermato, infatti, in quella sentenza che" La definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni.". 4.1. In forza del principio della preclusione processuale, una questione già decisa, per le esigenze di certezza del diritto, e di funzionalità della giurisdizione, non può formare oggetto di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovi modificatavi della situazione già precedentemente delibata ( Sez. Un. 31/03/1999, Liddi). Opera, nel caso di specie, il principio della preclusione processuale, attesa la revoca del provvedimento ex art. 12 sexies dl. 306 del 1992 e il precedente decreto di rigetto della richiesta di confisca, entrambi provvedimenti aventi ad oggetto lo stesso immobile, essendo mancata la deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita. Come è stato precisato nella sentenza adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non è decisiva la circostanza che le misure sono state proposte nell'ambito di procedimenti giudiziari diversi, uno di prevenzione, l'altro penale (fermo restando che, anche in relazione alla confisca di prevenzione è già stato emesso provvedimento negativo non oggetto di impugnazione): "la preclusione opera ugualmente, perché i processi coinvolgono le stesse parti e gli stessi beni, i contenuti della cognizione sono stati omogenei, le finalità giuridiche comuni e identico il thema decidendum."( Sez. 1 n. .48173/2013, cit.). 5. In presenza della rilevata preclusione processuale, e in assenza cli fatti nuovi, neppure individuati nel provvedimento impugnato, l'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annunciato annullamento senza rinvio dello stesso, a cui segue la restituzione del bene confiscato all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la restituzione del bene confiscato all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. Esec. C
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