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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12061/2026

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SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA];2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria il 08/08/1073;avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 25/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per entrambi gli imputati, che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 25/10/2024, la Corte di appello di Bari, decidendosull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 23/05/2022 con cuigli imputati, in esito a giudizio abbreviato, erano stati dichiarati colpevoli dei reati diestorsione contestati, escluse le aggravanti e concesse le attenuanti generiche, in parzialeriforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi procedere in relazione alle condottedelittuose consumate sino al 10 novembre 2010 perché estinte per prescrizione e perl’effetto riduceva la pena inflitta agli imputati ad anni uno, mesi cinque e giorni ventiquattro direclusione ed euro 310, 00 di multa ciascuno, con concessione dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso, con distinti atti, ildifensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando motivisovrapponibili per entrambi, fatta eccezione per il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cuicensura la motivazione della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conriferimento al contributo causale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad emergenze probatorie chedelineerebbero un suo contegno meramente passivo, da inquadrarsi al più nella connivenzanon punibile.2.1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], ladifesa deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art.629 cod. pen.Deduce, in particolare, vizi di motivazione, in quanto l’impianto motivazionale dellasentenza sarebbe fallace, inadeguato e disancorato dalla indicazione di elementi probatori diportata dimostrativa in punto di attribuzione agli imputati della qualità di ‘datori di lavoro’,investiti di potere decisionale idoneo a determinare e/o condizionare le dinamiche aziendali ele vicende relative al rapporto di lavoro delle dipendenti, persone offese.La Corte di appello avrebbe operato una lettura ‘atomistica’ del contenuto dellesommarie informazioni acquisite, in cui non vi era alcun riferimento agli imputati quali datoridi lavoro, né ciò sarebbe ricavabile dal dato formale della qualità di socia accomandantedella [OSCURATO:PERSONA], anch’ella priva di potere di amministrazione e rappresentanza della societàal pari del Biscgelie, mero dipendente e peraltro assunto a marzo 2012, successivamenteall’inizio della presunta ‘prassi estorsiva’.2.2.

Con il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], terzo per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della leggepenale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 629cod. pen. ed alla sussistenza della condotta minacciosa.Al riguardo, deducono i ricorrenti come il compendio motivazionale della sentenzaimpugnata si sottragga al dovuto e concreto apprezzamento delle risultanze processuali e sipresenti come meramente assertivo, nonché affetto da errori logico-giuridici.

Invero, lepersone offese non avrebbero mai fatto riferimento alla circostanza di avere subito minaccee/o riferimento al mantenimento o alla perdita del posto di lavoro, ed anzi hanno esclusoespressamente pressioni finalizzate ad assecondare la presunta pratica contestata.Inoltre, la Tursi e la Simone hanno corroborato le dichiarazioni rese sul puntomanifestando, per il tramite del legale, la volontà di non accettare l’offerta risarcitoriaformulata dagli imputati non ritenendo di avere patito alcun danno relativo alle ipotesiaccusatorie.I giudici del merito sarebbero pertanto incorsi nel travisamento della prova, poiché, inassenza di motivazione del primo giudice sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso difornire argomentazioni adeguate e logiche a confutazione delle doglianze difensive.Non potendo ritenersi sufficiente a provare la coercizione la mera accettazione, daparte dei lavoratori, di una decurtazione della retribuzione rispetto a quella indicata in bustapaga, dovrebbe ipotizzare, in tal caso, una fattispecie di rilievo meramente civilistico.2.3.

Con il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], quarto per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deduconomancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art. 629 cod. pen.,avuto riguardo al valore confutatorio assegnabile alle modalità di pagamento degli stipendi,alle buste paga ed agli estratti conto.Rilevano i ricorrenti come la motivazione della Corte di appello si presenti illogica econtraddittoria nella parte in cui non valorizza la circostanza della corresponsione in contantidello stipendio nel periodo 2009-2012, che avrebbe neutralizzato (e reso di fatto superflua)ogni possibilità di restituzione di eccedenze, affermata invece dalle persone offese.La motivazione viene vieppiù censurata nella misura in cui omette ogni considerazionedelle deduzioni difensive secondo cui i prelevamenti operati dai conti correnti non hanno maicoinciso con gli importi dichiarati restituiti (se non per un limitato periodo); che, sino ad aprile2012, con riferimento alla posizione della Marcellino, non vi era alcuna evidenza bancariache dimostrasse la retrocessione dello stipendio, poiché la donna era priva di conto correntee lo stipendio, diversamente da quanto da costei dichiarato, era versato per mezzo di danarocontante; che da aprile 2012 e per quasi tutto l’anno 2013, la Marcellino soleva cambiarel’intero importo dell’assegno bancario corrispostole per il pagamento dello stipendio e ciòsmentirebbe le dichiarazioni rese dalla donna, in occasione dell’incontro del 22 marzo 2016e davanti alla polizia giudiziaria, laddove sosteneva di avere sempre eseguito prelevamentidi importi coincidenti alla parte di stipendio che avrebbe restituito.2.4.

Con il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], quinto per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art. 629cod. pen., con riguardo alla omessa motivazione sulla portata probatoria del contenuto dellaconversazione intercorsa in data 22 marzo 2016 tra la Marcellino, la Tursi e la Simone.Al riguardo, lamentano i ricorrenti come la Corte territoriale abbia in sostanza disatteso,rendendo sul punto motivazione apparente ed eccentrica, le doglianze difensive con cui sicontestava non già la verificazione dell’incontro ma la spontaneità e genuinità di quantonell’occasione dichiarato, risultandone di contro “la verosimile preordinazione”, desumibileanche dai puntuali, e diversamente inspiegabili e insensati, riferimenti rivolti dalle dipendentiai prelievi effettuati sui propri conti correnti.

Sarebbe, inoltre, oggettivamente smentitoquanto dichiarato dalla Simone e dalla Tursi circa il fatto di non aver mai incontrato laMarcellino nel periodo tra il 7 gennaio 2016 e il 22 marzo 2016, non potendo altrimenti ledonne essere a conoscenza della controversia giuslavoristica cui si faceva riferimento.2.5.

Con il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], sesto per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deduconomancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art. 629 cod. pen.Lamentano la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delledichiarazioni rese dalla Marcellino, a fronte di plurime aporie informanti il narrato della donnae delle distoniche versioni fornite dalla stessa, la quale, dopo essersi allontanata dal lavoro,in un primo momento inoltrava missive alla società dolendosi del comportamento del soloLosappio [OSCURATO:PERSONA], poi, a distanza di mesi, in data 3 aprile 2016, sporgeva denuncia-querela in cui non effettuava alcun riferimento agli imputati, e solo in data 7 settembre 2016,in sede di sommarie informazioni, rendeva dichiarazioni che vedevano coinvolti ancheLoredana [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].2.6.

Con il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], settimo per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della leggepenale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancatariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 cod. pen.Al riguardo, i ricorrenti si dolgono della inadeguatezza dell’impianto motivazionale,ritenuto meramente assertivo, fallace ed irrazionale, senza alcun concreto apprezzamentodelle risultanze processuali: dopo avere tracciato la distinzione tra le due fattispeciedelittuose, per come risultante da varie pronunce del giudice di legittimità, i ricorrentievidenziano la assenza di poteri dispositivi relativamente al rapporto di lavoro delle personeoffese, rimarcando che le medesime persone offese avevano consapevolezza di talesituazione, di talché non poteva configurarsi alcuna capacità coercitiva nei loro confronti, maal più una induzione in errore.I ricorrenti instano pertanto affinché, previa riqualificazione dei fatti come truffa, siadichiarato non doversi procedere per mancanza di tempestiva condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.1.1.

Deve anzitutto essere qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanzaed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietàe della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed ilricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, che hannochiarito «che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo almedesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere -sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su qualeprofilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in qualimanifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, DellaMonica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione dirielaborare l'impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi dellamotivazione sono, per espressa previsione di legge, non suscettibili di sovrapporsi ecumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv.264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 - 01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 -01).Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamenteammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenzadi primo grado.

E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenzaappellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 -01;Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993,dep. 1994, Albergamo, Rv.197250 - 01).2.

Ciò premesso, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] risultano in parte aspecifici e in parte manifestamente infondati.Deve premettersi come la qualifica di datore di lavoro, per come evidenziato anche dalprimo giudice, non sia funzionale alla integrazione del reato di estorsione contestato, nontrattandosi di reato proprio; conseguentemente, con motivazione logica e compiuta, oltre checorretta in punto di diritto, si è dato rilievo alle effettive modalità e circostanze delle condotteed alla posizione rivestita in concreto dagli imputati nell’ambito della azienda di famiglia,facente capo al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la idoneità alla minaccia prospettata dairicorrenti nei confronti delle persone offese, ritenendosi di contro superflua l’indagine sullaqualifica formale di datore di lavoro in capo agli imputati o sulla pienezza ed effettività dipoteri decisionali e direttivi (vds. pag. 5 della sentenza di primo grado e pagg. 4-5 dellasentenza impugnata).I giudici di merito hanno accertato che i due imputati (l’una socia e l’altro dipendente e,rispettivamente, figlia e genero di [OSCURATO:PERSONA]) agivano come datori: in tal senso, laCorte territoriale ha dato rilievo ad elementi che evidenziavano e giustificavano, agli occhidelle dipendenti, la considerazione del [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che interloquiva per contodella società ed a cui [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva per avere informazioni sull’andamentodel lavoro e sull’insorgenza di eventuali problematiche (vds. pag. 5 sentenza impugnata).Il motivo, comune ai ricorsi di entrambi gli imputati, non si confronta dunque in modocritico con il ragionamento probatorio esplicitato dal giudice di appello e si limita a sollecitareuna diversa lettura del materiale probatorio proponendo una alternativa ricostruzione delfatto, che non può avere accesso in questa sede.Il motivo presenta vieppiù un profilo di censura che risulta manifestamente infondatoper quanto si argomenterà infra al punto

6.2.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso Losappiorisultano in parte aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle censure in fatto avanzate inappello, puntualmente disattese con corrette argomentazioni logico-giuridiche; in partemanifestamente infondati.2.1.

In particolare, il motivo risulta aspecifico nella misura in cui non si confronta con lamotivazione e con gli elementi probatori conformemente evidenziati e valorizzati nei duegradi di giudizio, da cui risulta, per come riferito dalle persone offese, che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe arappresentare e spiegare ai dipendenti, quanto alla prassi di restituire una quota delleretribuzioni, che in quella azienda funzionava così e che se non fossero state accettate talicondizioni il lavoratore si sarebbe dovuto regolare di conseguenza (pagg. 2, 3 della sentenzadi primo grado; pagg. 4, 5 della sentenza impugnata).Le modalità e le circostanze in cui avveniva la retrocessione di parte dello stipendio,per come conformemente descritte dalle persone offese, davano corpo ad una ‘prassiaziendale’, in cui la riconsegna in contanti di parte dello stipendio avveniva il giorno stessodella riscossione o quello successivo, nell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di altridipendenti ed anche dei ‘titolari’ della azienda (vds. pag. 2, 3 della sentenza di primo grado).Ciò premesso, va ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza costante econsolidata di questa Corte secondo cui la minaccia, elemento costitutivo di vari delitti, puòessere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta,ovvero implicita ed indeterminata, purché idonea ad incutere timore ed a coartare la volontàdel soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, allecondizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 27649del 09/03/2021, Pmt c/ Salvia, Rv. 281467 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012,dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, P.C. in proc.S, Rv. 270869 – 01).Non è dunque richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente unqualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo sia verso altri,idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto,finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare,tollerare od omettere qualcosa.2.2.

Il motivo risulta vieppiù privo di specificità laddove deduce genericamente il vizio ditravisamento della prova, senza neppure allegare la decisività dell’elemento, che si assumetravisato, a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, le censure dei ricorrentirisolvendosi così nella mera attribuzione di nuovo e diverso significato a singoli elementiprobatori o in una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi, non consentite in questasede.3.

Quanto al terzo e quarto motivo dei ricorsi proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] eLosappio, si tratta di motivi non consentiti in quanto portanti censure in fatto meramentereiterative delle doglianze esposte negli atti di appello.Contrariamente a quanto si assume nei ricorsi, la Corte territoriale si è confrontataspecificamente con le deduzioni difensive circa il fatto che per un periodo l’erogazione deglistipendi è avvenuto in contanti, che i mastrini relativi ai dipendenti non evidenziasseroincongruenze, che dalla documentazione bancaria non risultasse la perfetta coincidenza deiprelievi con le somme restituite, che la Marcellino per un periodo non avesse disponibilità diun conto corrente, fornendo al riguardo motivazione compiuta e logica (pag. 4 sentenzaimpugnata).La Corte territoriale ha dato vieppiù rilievo ad elementi di ordine sia fattuale che logico,quale la decurtazione a valle e non a monte della retribuzione, per avvalorare il caratterecoartato della dazione e rendere evidente la incongruenza e mancata rispondenza aragionevolezza della prospettazione difensiva in termini di libera pattuizione (vds. pag. 5della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione esposta con valutazione non contraddittoria e priva dimanifesta illogicità, rispetto alla quale i ricorrenti offrono meramente una diversa lettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede.In sostanza, i ricorrenti, con una denuncia peraltro cumulativa e promiscua dei vizi dicui all’art. 606 cod. proc. pen., finiscono per censurare la persuasività della motivazione,sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire agli elementiprobatori ed evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità o della valenza probatoria del singolo elemento.4.

Il quarto e quinto motivo, rispettivamente dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sonogenerici ed aspecifici, difettando, rispetto ad essi, la allegazione di decisività dell’elementoprobatorio, su cui si appunta la censura, sulla tenuta logica del ragionamento probatorio.Inoltre, con detti motivi si reiterano censure in fatto alla valutazione probatoria operatadai giudici del merito, non scrutinabili in questa sede.5.

Il quinto e sesto motivo, rispettivamente del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultanonon consentiti in quanto non previamente dedotti con censura specifica con gli atti di appello(in cui veniva formulata una generica doglianza circa la “erronea e/o omessa valutazione”del contenuto di dichiarazioni, atti e documenti: vds. pagg 4-14 dei rispettivi atti di appello).6.

Quanto ai motivi, comuni ai ricorsi, con cui si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, essi risultano in parte non consentitie in parte manifestamente infondati.6.1.

Anzitutto non è consentito il motivo nella misura in cui deduce un vizio dimotivazione.Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, PG in proc.

DeGennaro, Rv. 263326 -01; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, PM. in proc.

Altoè e altri, Rv.268404 - 01; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123 - 01), non èconsentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento ad unaquestione di diritto.6.2.

Il motivo risulta vieppiù manifestamente infondato con riferimento al profilo dellaviolazione di legge, avendo i giudici del merito operato una corretta qualificazione giuridica,aderente alle risultanze probatorie e conforme ai principi di diritto affermati in tema di trattidistintivi tra le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 640 e 629 cod. pen. (pag. 5 dellasentenza impugnata).In giurisprudenza è stato chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello diestorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisatoessenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta e della sua incidenza nelprocesso volitivo della vittima: invero, attraverso la condotta induttiva in errore la volontàrisulta manipolata, mentre con la condotta estorsiva la volontà della vittima è piegata.La idoneità della rappresentazione del male, indifferentemente reale o immaginario, adirigere piuttosto che a "piegare" la volontà, non può che passare attraverso la verifica dellaidoneità coercitiva della minaccia, sia in ipotesi che la sua concretizzazione dipendaeffettivamente dalla volontà dell'agente, quanto nel caso che questa sia la rappresentazioneche se ne faccia la vittima (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124 – 01;Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574 – 01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014,Stasi e altro, Rv. 261479 – 01).È stato quindi ulteriormente chiarito che si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640,comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che lapersona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissioneversando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettatal'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamenteo indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma,piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o diincorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 –01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 – 01; Sez. 2, n. 4180 del03/03/2000 Amoresano, Rv. 215705 – 01, che ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione inun caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fattocorrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando disospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano).6.3.

Nella specie, quindi, correttamente è stata ritenuta irrilevante la circostanza che gliimputati non avessero la formale qualità formale di datore di lavoro, poiché è stato datorilievo, ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione, allaprospettazione, da parte degli imputati, di un male ingiusto (sub specie di conseguenzenegative sulla prosecuzione del rapporto lavorativo) rappresentato come reale e dipendentedall’agente e che appariva come tale alle vittime, avuto riguardo alle circostanze e modalitàdelle richieste, assunte a prassi aziendale (con tanto di consegna del danaro in contantenell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA]).7.

Quanto, infine, al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse della imputataLosappio, lo stesso risulta assolutamente aspecifico, poiché non si confronta con lavalutazione del materiale probatorio, conformemente operata dai giudici di merito nei duegradi di giudizio, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto un comportamento meramente“passivo” ma aveva posto in essere un fattivo contributo nella perpetrazione del delitto, postoche era proprio l’imputata a ricevere, tutti i mesi, dalle persone offese, la quota parte dellaretribuzione che esse erano costrette a restituire.8.

I superiori rilievi risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed argomentazione.9.

Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo aimotivi ed ai profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1.    [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA];2.    [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria il 08/08/1073;avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 25/10/2024;       visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per entrambi gli imputati, che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 25/10/2024, la Corte di appello di Bari, decidendosull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 23/05/2022 con cuigli imputati, in esito a giudizio abbreviato, erano stati dichiarati colpevoli dei reati diestorsione contestati, escluse le aggravanti e concesse le attenuanti generiche, in parzialeriforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi procedere in relazione alle condottedelittuose consumate sino al 10 novembre 2010 perché estinte per prescrizione e perl’effetto riduceva la pena inflitta agli imputati ad anni uno, mesi cinque e giorni ventiquattro direclusione ed euro 310, 00 di multa ciascuno, con concessione dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso, con distinti atti, ildifensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA],  articolando motivisovrapponibili per entrambi, fatta eccezione per il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cuicensura la motivazione della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conriferimento al contributo causale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad emergenze probatorie chedelineerebbero un suo contegno meramente passivo, da inquadrarsi al più nella connivenzanon punibile.2.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], ladifesa deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art.629 cod. pen.Deduce, in particolare, vizi di motivazione, in quanto l’impianto motivazionale dellasentenza sarebbe fallace, inadeguato e disancorato dalla indicazione di elementi probatori diportata dimostrativa in punto di attribuzione agli imputati della qualità di ‘datori di lavoro’,investiti di potere decisionale idoneo a determinare e/o condizionare le dinamiche aziendali ele vicende relative al rapporto di lavoro delle dipendenti, persone offese.La Corte di appello avrebbe operato una lettura ‘atomistica’ del contenuto dellesommarie informazioni acquisite, in cui non vi era alcun riferimento agli imputati quali datoridi lavoro, né ciò sarebbe ricavabile dal dato formale della qualità di socia accomandantedella [OSCURATO:PERSONA], anch’ella priva di potere di amministrazione e rappresentanza della societàal pari del Biscgelie, mero dipendente e peraltro assunto a marzo 2012, successivamenteall’inizio della presunta ‘prassi estorsiva’.2.2. Con il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], terzo per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della leggepenale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 629cod. pen. ed alla sussistenza della condotta minacciosa.Al riguardo, deducono i ricorrenti come il compendio motivazionale della sentenzaimpugnata si sottragga al dovuto e concreto apprezzamento delle risultanze processuali e sipresenti come meramente assertivo, nonché affetto da errori logico-giuridici. Invero, lepersone offese non avrebbero mai fatto riferimento alla circostanza di avere subito minaccee/o riferimento al mantenimento o alla perdita del posto di lavoro, ed anzi hanno esclusoespressamente pressioni finalizzate ad assecondare la presunta pratica contestata.Inoltre, la Tursi e la Simone hanno corroborato le dichiarazioni rese sul puntomanifestando, per il tramite del legale, la volontà di non accettare l’offerta risarcitoriaformulata dagli imputati non ritenendo di avere patito alcun danno relativo alle ipotesiaccusatorie.I giudici del merito sarebbero pertanto incorsi nel travisamento della prova, poiché, inassenza di motivazione del primo giudice sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso difornire argomentazioni adeguate e logiche a confutazione delle doglianze difensive.Non potendo ritenersi sufficiente a provare la coercizione la mera accettazione, daparte dei lavoratori, di una decurtazione della retribuzione rispetto a quella indicata in bustapaga, dovrebbe ipotizzare, in tal caso, una fattispecie di rilievo meramente civilistico.2.3. Con il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], quarto per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deduconomancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art. 629 cod. pen.,avuto riguardo al valore confutatorio assegnabile alle modalità di pagamento degli stipendi,alle buste paga ed agli estratti conto.Rilevano i ricorrenti come la motivazione della Corte di appello si presenti illogica econtraddittoria nella parte in cui non valorizza la circostanza della corresponsione in contantidello stipendio nel periodo 2009-2012, che avrebbe neutralizzato (e reso di fatto superflua)ogni possibilità di restituzione di eccedenze, affermata invece dalle persone offese.La motivazione viene vieppiù censurata nella misura in cui omette ogni considerazionedelle deduzioni difensive secondo cui i prelevamenti operati dai conti correnti non hanno maicoinciso con gli importi dichiarati restituiti (se non per un limitato periodo); che, sino ad aprile2012, con riferimento alla posizione della Marcellino, non vi era alcuna evidenza bancariache dimostrasse la retrocessione dello stipendio, poiché la donna era priva di conto correntee lo stipendio, diversamente da quanto da costei dichiarato, era versato per mezzo di danarocontante; che da aprile 2012 e per quasi tutto l’anno 2013, la Marcellino soleva cambiarel’intero importo dell’assegno bancario corrispostole per il pagamento dello stipendio e ciòsmentirebbe le dichiarazioni rese dalla donna, in occasione dell’incontro del 22 marzo 2016e davanti alla polizia giudiziaria, laddove sosteneva di avere sempre eseguito prelevamentidi importi coincidenti alla parte di stipendio che avrebbe restituito.2.4. Con il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], quinto per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art. 629cod. pen., con riguardo alla omessa motivazione sulla portata probatoria del contenuto dellaconversazione intercorsa in data 22 marzo 2016 tra la Marcellino, la Tursi e la Simone.Al riguardo, lamentano i ricorrenti come la Corte territoriale abbia in sostanza disatteso,rendendo sul punto motivazione apparente ed eccentrica, le doglianze difensive con cui sicontestava non già la verificazione dell’incontro ma la spontaneità e genuinità di quantonell’occasione dichiarato, risultandone di contro “la verosimile preordinazione”, desumibileanche dai puntuali, e diversamente inspiegabili e insensati, riferimenti rivolti dalle dipendentiai prelievi effettuati sui propri conti correnti. Sarebbe, inoltre, oggettivamente smentitoquanto dichiarato dalla Simone e dalla Tursi circa il fatto di non aver mai incontrato laMarcellino nel periodo tra il 7 gennaio 2016 e il 22 marzo 2016, non potendo altrimenti ledonne essere a conoscenza della controversia giuslavoristica cui si faceva riferimento.2.5. Con il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], sesto per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deduconomancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’art. 629 cod. pen.Lamentano la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delledichiarazioni rese dalla Marcellino, a fronte di plurime aporie informanti il narrato della donnae delle distoniche versioni fornite dalla stessa, la quale, dopo essersi allontanata dal lavoro,in un primo momento inoltrava missive alla società dolendosi del comportamento del soloLosappio [OSCURATO:PERSONA], poi, a distanza di mesi, in data 3 aprile 2016, sporgeva denuncia-querela in cui non effettuava alcun riferimento agli imputati, e solo in data 7 settembre 2016,in sede di sommarie informazioni, rendeva dichiarazioni che vedevano coinvolti ancheLoredana [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].2.6. Con il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], settimo per [OSCURATO:PERSONA], i ricorrentideducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della leggepenale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancatariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 cod. pen.Al riguardo, i ricorrenti si dolgono della inadeguatezza dell’impianto motivazionale,ritenuto meramente assertivo, fallace ed irrazionale, senza alcun concreto apprezzamentodelle risultanze processuali: dopo avere tracciato la distinzione tra le due fattispeciedelittuose, per come risultante da varie pronunce del giudice di legittimità, i ricorrentievidenziano la assenza di poteri dispositivi relativamente al rapporto di lavoro delle personeoffese, rimarcando che le medesime persone offese avevano consapevolezza di talesituazione, di talché non poteva configurarsi alcuna capacità coercitiva nei loro confronti, maal più una induzione in errore.I ricorrenti instano pertanto affinché, previa riqualificazione dei fatti come truffa, siadichiarato non doversi procedere per mancanza di tempestiva condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1. Deve anzitutto essere qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanzaed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietàe della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed ilricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, che hannochiarito «che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo almedesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere -sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su qualeprofilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in qualimanifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, DellaMonica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione dirielaborare l'impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi dellamotivazione sono, per espressa previsione di legge, non suscettibili di sovrapporsi ecumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv.264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 - 01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 -01).Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamenteammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenzadi primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenzaappellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 -01;Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993,dep. 1994, Albergamo, Rv.197250 - 01).2. Ciò premesso, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] risultano in parte aspecifici e in parte manifestamente infondati.Deve premettersi come la qualifica di datore di lavoro, per come  evidenziato anche dalprimo giudice, non sia funzionale alla integrazione del reato di estorsione contestato, nontrattandosi di reato proprio; conseguentemente, con motivazione logica e compiuta, oltre checorretta in punto di diritto, si è dato rilievo alle effettive modalità e circostanze delle condotteed alla posizione rivestita in concreto dagli imputati nell’ambito della azienda di famiglia,facente capo al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la idoneità alla minaccia prospettata dairicorrenti nei confronti delle persone offese, ritenendosi di contro superflua l’indagine sullaqualifica formale di datore di lavoro in capo agli imputati o sulla pienezza ed effettività dipoteri decisionali e direttivi (vds. pag. 5 della sentenza di primo grado e pagg. 4-5 dellasentenza impugnata).I giudici di merito hanno accertato che i due imputati (l’una socia e l’altro dipendente e,rispettivamente, figlia e genero di [OSCURATO:PERSONA]) agivano come datori: in tal senso, laCorte territoriale ha dato rilievo ad elementi che evidenziavano e giustificavano, agli occhidelle dipendenti, la considerazione del [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che interloquiva per contodella società ed a cui [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva per avere informazioni sull’andamentodel lavoro e sull’insorgenza di eventuali problematiche (vds. pag. 5 sentenza impugnata).Il motivo, comune ai ricorsi di entrambi gli imputati, non si confronta dunque in modocritico con il ragionamento probatorio esplicitato dal giudice di appello e si limita a sollecitareuna diversa lettura del materiale probatorio proponendo una alternativa ricostruzione delfatto, che non può avere accesso in questa sede.Il motivo presenta vieppiù un profilo di censura che risulta manifestamente infondatoper quanto si argomenterà infra al punto 6.2.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso  Losappiorisultano in parte aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle censure in fatto avanzate inappello, puntualmente disattese con corrette argomentazioni logico-giuridiche; in partemanifestamente infondati.2.1. In particolare, il motivo risulta aspecifico nella misura in cui non si confronta con lamotivazione e con gli elementi probatori conformemente evidenziati e valorizzati nei duegradi di giudizio, da cui risulta, per come riferito dalle persone offese, che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe arappresentare e spiegare ai dipendenti, quanto alla prassi di restituire una quota delleretribuzioni, che in quella azienda funzionava così e che se non fossero state accettate talicondizioni il lavoratore si sarebbe dovuto regolare di conseguenza (pagg. 2, 3 della sentenzadi primo grado; pagg. 4, 5 della sentenza impugnata).Le modalità e le circostanze in cui avveniva la retrocessione di parte dello stipendio,per come conformemente descritte dalle persone offese, davano corpo ad una ‘prassiaziendale’, in cui la riconsegna in contanti di parte dello stipendio avveniva il giorno stessodella riscossione o quello successivo, nell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di altridipendenti ed anche dei ‘titolari’ della azienda (vds. pag. 2, 3 della sentenza di primo grado).Ciò premesso, va ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza costante econsolidata di questa Corte secondo cui la minaccia, elemento costitutivo di vari delitti, puòessere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta,ovvero implicita ed indeterminata, purché idonea ad incutere timore ed a coartare la volontàdel soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, allecondizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 27649del 09/03/2021, Pmt c/ Salvia, Rv. 281467 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012,dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, P.C. in proc.S, Rv. 270869 – 01).Non è dunque richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente unqualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo sia verso altri,idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto,finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare,tollerare od omettere qualcosa.2.2. Il motivo risulta vieppiù privo di specificità laddove deduce genericamente il vizio ditravisamento della prova, senza neppure allegare la decisività dell’elemento, che si assumetravisato, a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, le censure dei ricorrentirisolvendosi così nella mera attribuzione di nuovo e diverso significato a singoli elementiprobatori o in una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi, non consentite in questasede.3. Quanto al terzo e quarto motivo dei ricorsi proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] eLosappio, si tratta di motivi non consentiti in quanto portanti censure in fatto meramentereiterative delle doglianze esposte negli atti di appello.Contrariamente a quanto si assume nei ricorsi, la Corte territoriale si è confrontataspecificamente con le deduzioni difensive circa il fatto che per un periodo l’erogazione deglistipendi è avvenuto in contanti, che i mastrini relativi ai dipendenti non evidenziasseroincongruenze, che dalla documentazione bancaria non risultasse la perfetta coincidenza deiprelievi con le somme restituite, che la Marcellino per un periodo non avesse disponibilità diun conto corrente, fornendo al riguardo motivazione compiuta e logica (pag. 4 sentenzaimpugnata).La Corte territoriale ha dato vieppiù rilievo ad elementi di ordine sia fattuale che logico,quale la decurtazione a valle e non a monte della retribuzione, per avvalorare il caratterecoartato della dazione e rendere evidente la incongruenza e mancata rispondenza aragionevolezza della prospettazione difensiva in termini di libera pattuizione (vds. pag. 5della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione esposta con valutazione non contraddittoria e priva dimanifesta illogicità, rispetto alla quale i ricorrenti offrono meramente una diversa lettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede.In sostanza, i ricorrenti, con una denuncia peraltro cumulativa e promiscua dei vizi dicui all’art. 606 cod. proc. pen., finiscono per censurare la persuasività della motivazione,sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire agli elementiprobatori ed evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità o della valenza probatoria del singolo elemento.4. Il quarto e quinto motivo, rispettivamente dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sonogenerici ed aspecifici, difettando, rispetto ad essi, la allegazione di decisività dell’elementoprobatorio, su cui si appunta la censura, sulla tenuta logica del ragionamento probatorio.Inoltre, con detti motivi si reiterano censure in fatto alla valutazione probatoria operatadai giudici del merito, non scrutinabili in questa sede.5. Il quinto e sesto motivo, rispettivamente del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultanonon consentiti in quanto non previamente dedotti con censura specifica con gli atti di appello(in cui veniva formulata una generica doglianza circa la “erronea e/o omessa valutazione”del contenuto di dichiarazioni, atti e documenti: vds. pagg 4-14 dei rispettivi atti di appello).6. Quanto ai motivi, comuni ai ricorsi, con cui si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, essi risultano in parte non consentitie in parte manifestamente infondati.6.1. Anzitutto non è consentito il motivo nella misura in cui deduce un vizio dimotivazione.Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, PG in proc. DeGennaro, Rv. 263326 -01; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, PM. in proc. Altoè e altri, Rv.268404 - 01; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123 - 01), non èconsentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento ad unaquestione di diritto.6.2. Il motivo risulta vieppiù manifestamente infondato con riferimento al profilo dellaviolazione di legge, avendo i giudici del merito operato una corretta qualificazione giuridica,aderente alle risultanze probatorie e conforme ai principi di diritto affermati in tema di trattidistintivi tra le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 640 e 629 cod. pen. (pag. 5 dellasentenza impugnata).In giurisprudenza è stato chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello diestorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisatoessenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta e della sua incidenza nelprocesso volitivo della vittima: invero, attraverso la condotta induttiva in errore la volontàrisulta manipolata, mentre con la condotta estorsiva la volontà della vittima è piegata.La idoneità della rappresentazione del male, indifferentemente reale o immaginario, adirigere piuttosto che a "piegare" la volontà, non può che passare attraverso la verifica dellaidoneità coercitiva della minaccia, sia in ipotesi che la sua concretizzazione dipendaeffettivamente dalla volontà dell'agente, quanto nel caso che questa sia la rappresentazioneche se ne faccia la vittima (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124 – 01;Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574 – 01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014,Stasi e altro, Rv. 261479 – 01).È stato quindi ulteriormente chiarito che si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640,comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che lapersona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissioneversando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettatal'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamenteo indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma,piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o diincorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua,  Rv. 279492 –01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 – 01; Sez. 2, n. 4180 del03/03/2000 Amoresano, Rv. 215705 – 01, che ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione inun caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fattocorrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando disospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano).6.3. Nella specie, quindi, correttamente è stata ritenuta irrilevante la circostanza che gliimputati non avessero la formale qualità formale di datore di lavoro, poiché è stato datorilievo, ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione, allaprospettazione, da parte degli imputati, di un male ingiusto (sub specie di conseguenzenegative sulla prosecuzione del rapporto lavorativo) rappresentato come reale e dipendentedall’agente e che appariva come tale alle vittime, avuto riguardo alle circostanze e modalitàdelle richieste, assunte a prassi aziendale (con tanto di consegna del danaro in contantenell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA]).7. Quanto, infine, al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse della imputataLosappio, lo stesso risulta assolutamente aspecifico, poiché non si confronta con lavalutazione del materiale probatorio, conformemente operata dai giudici di merito nei duegradi di giudizio, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto un comportamento meramente“passivo” ma aveva posto in essere un fattivo contributo nella perpetrazione del delitto, postoche era proprio l’imputata a ricevere, tutti i mesi, dalle persone offese, la quota parte dellaretribuzione che esse erano costrette a restituire.8. I superiori rilievi risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed argomentazione.9. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo aimotivi ed ai profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris