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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40374/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di CATANIA del 12/07/2022 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'Amarindo e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Pecora, entrambi del foro di Catania, i quali hanno chiesto, riportandosi ai rispettivi motivi, l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania emessa il 17/05/2021 con rito abbreviato, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1 e 10 (il primo) e di corruzione e rilevazione di segreti di ufficio di cui al capo 6 (il secondo), riducendo la pena a quest'ultimo previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato anche per concorso esterno in associazione mafiosa, si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la concessione dell'attenuante speciale della dissociazione collaborativa, l'unico e datato precedente penale, il rigetto di varie richieste di misura di prevenzione personale, l'interruzione di ogni legame con la criminalità, il contributo fornito all'accertamento di reati.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sei motivi di ricorso.

Con riferimento al reato di corruzione propria ex art. 319 cod. pen., con il primo ed il secondo motivo il ricorrente eccepisce il travisamento della prova ed il vizio di motivazione circa la prova dell'accorcio corruttivo, concluso, in qualità di impiegato presso il [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, addetto al controllo di qualità dei rifiuti, con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto elargizioni di denaro per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio (le intercettazioni telefoniche ed ambientali erano state interpretate in termini fuorvianti, senza tener conto delle osservazioni difensive; le dichiarazioni del Leonardi in sede di interrogatorio non avevano valenza decisiva; non era stato considerato il rapporto di amicizia che avrebbe giustificato il spstegno economico in un momento di difficoltà); in ogni caso, il compendio probatorio acquisito, nel suo complesso, non consentiva di ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che il Pecora comunicasse con anticipo le date dei controlli sugli impianti del Leonardi, consentendo a quest'ultimo di evitare sanzioni amministrative e perciò ricevendo somme di danaro, in virtù di un preventivo accordo illecito.

Sempre in relazione al reato di corruzione con il quarto, il quinto e il sesto motivo si eccepisce: l'erronea applicazione della legge penale„ per l'omesso inquadramento della condotta nell'ambito della fattispecie meno grave di cui all'art. :318 cod. pen. posto che nel patto illecito risultava dedotto non già, specificatamente, un atto contrario ai doveri di ufficio bensì la sudditanza nei confronti dell'imprenditore; l'omessa motivazione circa la qualità di pubblico ufficiale, contestata con memoria difensiva ritualmente depositata; l'ingiustificato diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis, comma secondo (rectius, primo), cod. pen. senza considerare adeguatamente le accertate ragioni a base della condotta delittuosa (condizioni familiari particolarmente precarie), priva nel suo complesso di peso specifico rilevante.

Il terzo motivo è riferito al reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 cod. pen. denunciandosi il vizio di motivazione circa l'indicazione dell'informazione riservata che sarebbe stata veicolata, in violazione del dovere di segretezza, in quanto i controlli sui rifiuti non erano a sorpresa ma programmati con anticipo e il tenore delle intercettazioni non consentiva di ritenere il ricorrente autore della condotta contestata.

In relazione al primo motivo di ricorso, il difensore del Pecora con motivi aggiunti rileva il travisamento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ordine alla sussistenza della prova dell'accordo corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; allega a tal fine il verbale dell'esame del Leonardi.

3. Con pec del 20 settembre 2023 il difensore della parte civile Comune di Catania chiede il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., assumendosi inadeguata la motivazione sul punto della corte territoriale.

Premesso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, nel caso di specie la corte territoriale ha fatto preciso riferimento alla personalità negativa dell'imputato così come desumibile dalla gravità dei fatti (vicinanza ad un gruppo associativo di stampo mafioso dal 2018, ripercussione dei gravi delitti di frode nello smaltimento dei rifiuti sul piano ambientale), in tal modo legittimando la propria decisione a riguardo; tale specifico profilo, attinente alla manifestazione dello spessore criminale, a prescindere dal successivo percorso di collaborazione intrapreso, sfugge alle considerazione del ricorrente, con la conseguenza che il motivo, oltre che attinente ad una valutazione di merito, è generico. 3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta ugualmente aspecifico, perché reiterativo di censure correttamente definite in sede di merito, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici.

3.1. Inoltre, in relazione al primo ed al secondo motivo, deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte secondo cui in tema di dm-so per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso - come quello di specie di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce altresì questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ultimo, sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Le sentenze di merito ricostruiscono la condotta delittuosa alla stregua delle risultanze processuali, ritenendo provato l'accordo corruttivo a monte tra il Pecora e il Leonardi e l'attuazione di tale intesa, mediante consegna cli somme di denaro (circostanza pacifica perché ammessa dallo stesso ricorrente) quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

La pronuncia di appello, richiamandosi alla sentenza di primo grado, ha sintetizzato (pagine da 5 a 8) le ragioni della conferma della condanna, traendo dalle intercettazioni la prova della comunicazione in anticipo delle visite di controllo negli impianti del Leonardi; visite che, ancorché programmate dall'ente, non dovevano essere oggetto di comunicazione al soggetto controllato.

Ancor più, la sentenza di primo grado ha inserito il quadro probatorio nel contesto della gestione illecita della discarica dei rifiuti da parte delle società facenti capi al Leonardi (paragrafo 3, pagine 3 e seguenti), indicando le conversazioni attestanti l'accordo corruttivo e la sua esecuzione nonché le prove dichiarative e documentali di riscontro (paragrafo 7, pagine 47 e seguenti), pervenendo a conclusioni convalidate in sede di appello, ineccepibili sul piano della coerenza logica e argomentative.

Le letture alternative del ricorrente, al contrario, sfuggono alla verifica di legittimità, riguardando appunto l'ambito valutativo riservato al giudice di merito, e sono inidonee ad inficiare la tenuta logica del ragionamento della corte territoriale allorché tentano di giustificare l'elargizione di denaro con iniziative di liberalità dell'imprenditore, avulse dal quadro probatorio di riferimento di tutt'altro tenore.

3.2. Anche il quarto ed il sesto motivo, oltre che reiterativi, sono incentrati su profili di merito.In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti accertati (quarto motivo), il ricorrente non dubita del discrimen fra le condotte previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. correttamente individuato dal Tribunale (pagine da 61 a 64) e sintetizzato nella sentenza di appello, riconducibile, per quarto rileva in questa sede, alla regola ermeneutica secondo cui, in tema di corruzione propria, l'inserimento del patto corruttivo nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art.319 cod. pen., dovendosi verificare se l'atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore (da ultimo, sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; in motivazione, la Corte ha precisato che la mera ricezione di denaro in ragione del compimento dell'attività discrezionale, può integrare il reato di cui all'art. 318 cod. pen. qualora l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico).

I giudici di merito, uniformandosi a tale principio di diritto, hanno valutato la condotta del Pecora evidenziando come l'asservimento della funzione di costui al Leonardi abbia effettivamente prodotto atti e comportamenti materiali contrari ai doveri di ufficio, consistiti nella comunicazione di controlli programmati, sopralluoghi e verifiche non altrimenti conoscibili dall'imprenditore, nell'esclusivo interesse di costui, in violazione dell'interesse primario della P.A. alla segretezza di tali notizie per non pregiudicare l'esito delle indagini sulla qualità dei rifiuti, con la conseguenza che le singoli dazioni di danaro sono state a ragione ritenute momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente.

I rilievi a riguardo del ricorrente attengono ancora una volta al dato probatorio, ritenuto, in termini peraltro generici, insufficiente.

Per quanto riguarda l'esclusione dell'attenuante del fatto di lieve entità (sesto motivo), la motivazione è coerente con il dato normativo e con le acquisizioni istruttorie, evidenziandosi la gravità della condotta che non si esaurì in un evento occasionale o isolato ma che ebbe a ripetersi nel tempo; circostanza ritenuta decisiva rispetto alle argomentazioni difensive, reiterate in questa sede, incentrate sulle esigenze economiche del Pecora per motivi familiari, peraltro non sempre giustificabili (mantenimento del figlio per gli studi universitari).

3.3. Con il quinto motivo di ricorso si pone la questione della corretta qualifica da attribuire al ricorrente ed il vizio di motivazione circa l'attribuzione della veste di incaricato di pubblico servizio per l'attività prestata all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con le mansioni di istruttore tecnico addetto al controllo sulla gestione dei rifiuti; eccezione che si sostiene sollevata con memoria difensiva deposita dopo l'appello (allegato sub 11 al ricorso).

Trattasi di motivo nuovo, del tutto estraneo all'atto di impugnazione principale, che si basava sulla corretta qualificazione della condotta dell'incaricato di pubblico servizio, non dubitandosi in tal modo della natura della funzione esercitata, peraltro chiaramente delineata dal primo giudice, con precisi richiami normativi (pagina 47 della sentenza), con la conseguenza che la corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi sul punto, in applicazione del principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821).

3.4. Il terzo motivo riguarda il reato di rivelazione di segreti di ufficio ex art.326 cod. pen. ritenendosi carente il profilo motivazionale circa l'accertamento di responsabilità, perché la sentenza impugnata "non specifica né indica quale sarebbe stato il segreto violato dal Pecora né quale idoneità avrebbero avuto, anche solo potenzialmente, le informazioni veicolate al Leonardi".

Sul punto il tribunale e la corte territoriale si soffermano con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con il dato probatorio: le informazioni fornite all'imprenditore dovevano considerarsi "notizie di ufficio" perché destinate a rimanere segrete e sottratte alla divulgazione, specie al soggetto controllato, vanificandosi altrimenti lo scopo del controllo, nell'irrilevanza delle modalità di organizzazione interna dell'amministrazione pubblica (programmazione anziché verifiche a sorpresa); inoltre, l'istruttoria ha accertato che proprio in vista degli imminenti controlli, il Leonardi dava disposizioni per occultare le tracce della gestione illecita dei rifiuti, per evitare che le irregolarità fossero rilevate dai funzionari della Provincia durante le operazioni di verifica (pagina 8 della sentenza di appello).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

4.1. Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità formulata dal iti Comune di Catania con nota in calce alle conclusioni scritte, prive di concreto contributo difensivo alle ragioni della parte civile rappresentata.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di CATANIA del 12/07/2022 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'Amarindo e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Pecora, entrambi del foro di Catania, i quali hanno chiesto, riportandosi ai rispettivi motivi, l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania emessa il 17/05/2021 con rito abbreviato, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1 e 10 (il primo) e di corruzione e rilevazione di segreti di ufficio di cui al capo 6 (il secondo), riducendo la pena a quest'ultimo previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato anche per concorso esterno in associazione mafiosa, si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la concessione dell'attenuante speciale della dissociazione collaborativa, l'unico e datato precedente penale, il rigetto di varie richieste di misura di prevenzione personale, l'interruzione di ogni legame con la criminalità, il contributo fornito all'accertamento di reati. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sei motivi di ricorso. Con riferimento al reato di corruzione propria ex art. 319 cod. pen., con il primo ed il secondo motivo il ricorrente eccepisce il travisamento della prova ed il vizio di motivazione circa la prova dell'accorcio corruttivo, concluso, in qualità di impiegato presso il [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, addetto al controllo di qualità dei rifiuti, con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto elargizioni di denaro per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio (le intercettazioni telefoniche ed ambientali erano state interpretate in termini fuorvianti, senza tener conto delle osservazioni difensive; le dichiarazioni del Leonardi in sede di interrogatorio non avevano valenza decisiva; non era stato considerato il rapporto di amicizia che avrebbe giustificato il spstegno economico in un momento di difficoltà); in ogni caso, il compendio probatorio acquisito, nel suo complesso, non consentiva di ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che il Pecora comunicasse con anticipo le date dei controlli sugli impianti del Leonardi, consentendo a quest'ultimo di evitare sanzioni amministrative e perciò ricevendo somme di danaro, in virtù di un preventivo accordo illecito. Sempre in relazione al reato di corruzione con il quarto, il quinto e il sesto motivo si eccepisce: l'erronea applicazione della legge penale„ per l'omesso inquadramento della condotta nell'ambito della fattispecie meno grave di cui all'art. :318 cod. pen. posto che nel patto illecito risultava dedotto non già, specificatamente, un atto contrario ai doveri di ufficio bensì la sudditanza nei confronti dell'imprenditore; l'omessa motivazione circa la qualità di pubblico ufficiale, contestata con memoria difensiva ritualmente depositata; l'ingiustificato diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis, comma secondo (rectius, primo), cod. pen. senza considerare adeguatamente le accertate ragioni a base della condotta delittuosa (condizioni familiari particolarmente precarie), priva nel suo complesso di peso specifico rilevante. Il terzo motivo è riferito al reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 cod. pen. denunciandosi il vizio di motivazione circa l'indicazione dell'informazione riservata che sarebbe stata veicolata, in violazione del dovere di segretezza, in quanto i controlli sui rifiuti non erano a sorpresa ma programmati con anticipo e il tenore delle intercettazioni non consentiva di ritenere il ricorrente autore della condotta contestata. In relazione al primo motivo di ricorso, il difensore del Pecora con motivi aggiunti rileva il travisamento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ordine alla sussistenza della prova dell'accordo corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; allega a tal fine il verbale dell'esame del Leonardi. 3. Con pec del 20 settembre 2023 il difensore della parte civile Comune di Catania chiede il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., assumendosi inadeguata la motivazione sul punto della corte territoriale. Premesso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, nel caso di specie la corte territoriale ha fatto preciso riferimento alla personalità negativa dell'imputato così come desumibile dalla gravità dei fatti (vicinanza ad un gruppo associativo di stampo mafioso dal 2018, ripercussione dei gravi delitti di frode nello smaltimento dei rifiuti sul piano ambientale), in tal modo legittimando la propria decisione a riguardo; tale specifico profilo, attinente alla manifestazione dello spessore criminale, a prescindere dal successivo percorso di collaborazione intrapreso, sfugge alle considerazione del ricorrente, con la conseguenza che il motivo, oltre che attinente ad una valutazione di merito, è generico. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta ugualmente aspecifico, perché reiterativo di censure correttamente definite in sede di merito, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici. 3.1. Inoltre, in relazione al primo ed al secondo motivo, deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte secondo cui in tema di dm-so per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso - come quello di specie di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce altresì questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ultimo, sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Le sentenze di merito ricostruiscono la condotta delittuosa alla stregua delle risultanze processuali, ritenendo provato l'accordo corruttivo a monte tra il Pecora e il Leonardi e l'attuazione di tale intesa, mediante consegna cli somme di denaro (circostanza pacifica perché ammessa dallo stesso ricorrente) quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. La pronuncia di appello, richiamandosi alla sentenza di primo grado, ha sintetizzato (pagine da 5 a 8) le ragioni della conferma della condanna, traendo dalle intercettazioni la prova della comunicazione in anticipo delle visite di controllo negli impianti del Leonardi; visite che, ancorché programmate dall'ente, non dovevano essere oggetto di comunicazione al soggetto controllato. Ancor più, la sentenza di primo grado ha inserito il quadro probatorio nel contesto della gestione illecita della discarica dei rifiuti da parte delle società facenti capi al Leonardi (paragrafo 3, pagine 3 e seguenti), indicando le conversazioni attestanti l'accordo corruttivo e la sua esecuzione nonché le prove dichiarative e documentali di riscontro (paragrafo 7, pagine 47 e seguenti), pervenendo a conclusioni convalidate in sede di appello, ineccepibili sul piano della coerenza logica e argomentative. Le letture alternative del ricorrente, al contrario, sfuggono alla verifica di legittimità, riguardando appunto l'ambito valutativo riservato al giudice di merito, e sono inidonee ad inficiare la tenuta logica del ragionamento della corte territoriale allorché tentano di giustificare l'elargizione di denaro con iniziative di liberalità dell'imprenditore, avulse dal quadro probatorio di riferimento di tutt'altro tenore. 3.2. Anche il quarto ed il sesto motivo, oltre che reiterativi, sono incentrati su profili di merito.In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti accertati (quarto motivo), il ricorrente non dubita del discrimen fra le condotte previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. correttamente individuato dal Tribunale (pagine da 61 a 64) e sintetizzato nella sentenza di appello, riconducibile, per quarto rileva in questa sede, alla regola ermeneutica secondo cui, in tema di corruzione propria, l'inserimento del patto corruttivo nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art.319 cod. pen., dovendosi verificare se l'atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore (da ultimo, sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; in motivazione, la Corte ha precisato che la mera ricezione di denaro in ragione del compimento dell'attività discrezionale, può integrare il reato di cui all'art. 318 cod. pen. qualora l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico). I giudici di merito, uniformandosi a tale principio di diritto, hanno valutato la condotta del Pecora evidenziando come l'asservimento della funzione di costui al Leonardi abbia effettivamente prodotto atti e comportamenti materiali contrari ai doveri di ufficio, consistiti nella comunicazione di controlli programmati, sopralluoghi e verifiche non altrimenti conoscibili dall'imprenditore, nell'esclusivo interesse di costui, in violazione dell'interesse primario della P.A. alla segretezza di tali notizie per non pregiudicare l'esito delle indagini sulla qualità dei rifiuti, con la conseguenza che le singoli dazioni di danaro sono state a ragione ritenute momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente. I rilievi a riguardo del ricorrente attengono ancora una volta al dato probatorio, ritenuto, in termini peraltro generici, insufficiente. Per quanto riguarda l'esclusione dell'attenuante del fatto di lieve entità (sesto motivo), la motivazione è coerente con il dato normativo e con le acquisizioni istruttorie, evidenziandosi la gravità della condotta che non si esaurì in un evento occasionale o isolato ma che ebbe a ripetersi nel tempo; circostanza ritenuta decisiva rispetto alle argomentazioni difensive, reiterate in questa sede, incentrate sulle esigenze economiche del Pecora per motivi familiari, peraltro non sempre giustificabili (mantenimento del figlio per gli studi universitari). 3.3. Con il quinto motivo di ricorso si pone la questione della corretta qualifica da attribuire al ricorrente ed il vizio di motivazione circa l'attribuzione della veste di incaricato di pubblico servizio per l'attività prestata all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con le mansioni di istruttore tecnico addetto al controllo sulla gestione dei rifiuti; eccezione che si sostiene sollevata con memoria difensiva deposita dopo l'appello (allegato sub 11 al ricorso). Trattasi di motivo nuovo, del tutto estraneo all'atto di impugnazione principale, che si basava sulla corretta qualificazione della condotta dell'incaricato di pubblico servizio, non dubitandosi in tal modo della natura della funzione esercitata, peraltro chiaramente delineata dal primo giudice, con precisi richiami normativi (pagina 47 della sentenza), con la conseguenza che la corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi sul punto, in applicazione del principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821). 3.4. Il terzo motivo riguarda il reato di rivelazione di segreti di ufficio ex art.326 cod. pen. ritenendosi carente il profilo motivazionale circa l'accertamento di responsabilità, perché la sentenza impugnata "non specifica né indica quale sarebbe stato il segreto violato dal Pecora né quale idoneità avrebbero avuto, anche solo potenzialmente, le informazioni veicolate al Leonardi". Sul punto il tribunale e la corte territoriale si soffermano con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con il dato probatorio: le informazioni fornite all'imprenditore dovevano considerarsi "notizie di ufficio" perché destinate a rimanere segrete e sottratte alla divulgazione, specie al soggetto controllato, vanificandosi altrimenti lo scopo del controllo, nell'irrilevanza delle modalità di organizzazione interna dell'amministrazione pubblica (programmazione anziché verifiche a sorpresa); inoltre, l'istruttoria ha accertato che proprio in vista degli imminenti controlli, il Leonardi dava disposizioni per occultare le tracce della gestione illecita dei rifiuti, per evitare che le irregolarità fossero rilevate dai funzionari della Provincia durante le operazioni di verifica (pagina 8 della sentenza di appello). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. 4.1. Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità formulata dal iti Comune di Catania con nota in calce alle conclusioni scritte, prive di concreto contributo difensivo alle ragioni della parte civile rappresentata. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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