CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23203-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 23203/2020 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 154/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Causa numero 11 del ruolo d’udienza . [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.3.20 la Corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha riconosciuto il diritto all'inclusione della gratifica preferiale nella base di calcolo dell’indennità di mobilità, compensando le spese dei due gradi in ragione della inadeguatezza delle allegazioni e produzioni attoree (sanate solo per l’evoluzione delle vicende in corso di causa) e perché l'istituto era incorso in errore per negligenza dei terzi. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver e la C orte territoriale compensato le spese, sebbene vi fosse soccombenza totale della controparte e l‘asserita inadeguatezza della domanda originaria non fosse in realtà sussistente, e per avere trascurato che l’INPS aveva comunque insistito nelle proprie infondate conclusioni anche dopo la rettifica aziendale presentata in ritardo. Il motivo è privo di pregio. Occorre permettere che il diritto del lavoratore non discende semplicemente dall’essere stata la gratifica corrisposta (come risultava dalle buste paga tempestivamente prodotte dal lavoratore sin dall’introduzione del giudizio), bensì dall’applicazione del contratto collettivo aziendale che consente la riconducibilità del premio in questione alla quattordicesima mensilità(che rileva ai fini dell’indennità di mobilità). Mentre dalle buste paga risulta la corresponsione dell’emolumento, la natura dello stesso non risulta dalle stesse, occorrendo invece verificare le regole (nel caso, contrattuali) che disciplinano l’emolumento. Ebbene,l’emolumento di che trattasi è disciplinato solo dal contratto collettivo aziendale, come tale non conosciuto dall’INPS, non prodotto all’atto dell’introduzione della lite ed acquisito - peraltro d’ufficio - solo in corso di causa. Sempre in corso di causa, per altro verso, dalle rettifiche aziendali presentate dal datore di lavoro l’INPS ha appreso della corresponsione dell’emolumento rilevante ai fini dell’indennità di mobilità. Il rilievo del ricorrente in ordine all’ammissione, da parte dell’INPS, dell’inclusione del la quattordicesima nella retribuzione teorica, come l’arg omento difensivo incentrato sulla mancata contestazione, da parte dell’INPS, dell’esistenza del contratto collettivo aziendale che prevedeva la ratifica in questione, non sono sufficienti, ad avviso del Collegio, per ritenere la domanda giudiziale accoglibile sin dall’iniziodel processo, e ciò in quanto solo la produzione del contenuto specifico del contratto collettivo aziendale, in ordine all’emolumento in esame, avrebbe reso possibile il vaglio del la fondatezza della pretesa attorea, ilche è avvenuto solo in appello a seguito dell’acquisizione,d’ufficio, del contratto aziendale . In tale contesto, la disposta compensazione delle spese di lite risulta giustificata e immune da censure. Ne deriva il rigetto del ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis