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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04782/2023

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getto: [OSCURATO:PERSONA] – art.586 COD.

PROC.

CIV.- RIMEDIO – [OSCURATO:PERSONA]. 617 COD.

PROC.

CIV .

Ad.25/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.60/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro AGENZIA del [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati– avverso la SENTENZA di CORTE d 'APPELLO PALERMO n. 811/2021 depositata il19/05/2021.

Ad. 25/01/2023 Rg.

N. 60 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere venuta tardivamente a conoscenza di un decreto di trasferimento emanato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sciacca , in procedura esattoriale a suo carico, propose, dinanzi al detto Tribunale, domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 1 cod. proc. civ.

La domanda venne rigettata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, che, con sentenza n. 811 del 19/05/2021, ha rigettato l’appello, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il detto decreto di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandosi a un unico motivo di ricorso.

Non vi è costituzione di controparti, sebbene risulti la rituale notificazione delricorso per cassazione.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente propone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 617, 395 e 530 cod. proc. civ, per avere il giudice territoriale erroneamente ritenuto che il decreto di trasferimento doveva essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi, nel termine di venti giorni, omettendo di valutare che non le era mai stato notificato il detto decreto di trasferimento e che ella era venuta a conoscenza del detto atto soltanto nel 2015, dopo circa sei anni dall’emanazione, risalente al 2009.

Ad. 25/01/2023 Rg.

N. 60 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] premettere che la domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., della [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile in primo gradodal Tribunale di Sciacca per mancanza di dolo processuale e in fase d’impugnazione la Corte territoriale ha rigettato l’appello perché il decreto di trasferimento doveva essere impugnato ai sensi dell’art. 617 codice di rito , nel termine di venti giorni decorrenti dalla legale conoscenza dell’atto.

Il motivo di ricorso è infondato poiché i venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. ‒ che era il rimedio da esperire come affermato dal giudice di appello ‒ decorrono non dall’adozione dell’atto ma dalla sua conoscenza legale.

Sul punto la [OSCURATO:PERSONA] nulla ha chiesto di dimostrare, al fine di comprovare l’assoluta impossibilità di venire tempestivamente a conoscenza del decreto di trasferimento dell’immobile o di un atto ad esso successivo che lo presupponesse.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19968 del 14/10/2005 (Rv. 584714 - 01) , alla quale il Collegio intende dare seguito, è f erma nel ritenere che: « nell'espropriazione forzata immobiliare, come avviene di norma per tutti i decreti emessi dal giudice dell'esecuzione negli specifici casi contemplati dalla legge, non è prescritta la comunicazione alle parti del decreto di trasferimento del bene espropriato, dovendo esso sottostare agli adempimenti formali suoi propri.

A maggior ragione nessuna comunicazione è dovuta al soggetto che sia subentrato a titolo particolare nella proprietà di una porzione del bene ipotecato e poi espropriato, senza assumere la veste di parte nel processo esecutivo.

Pertanto, il termine di cinque giorni (venti in forza dell’art. 2, comma 3, lette), n. 41) del d.l. n. 35 del 14/03/2005, n. 35, converti con modificazioni nella legge n. 80 del 14/05/2005) per l'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod. proc.

Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rg.

N. 60 del 2022; estensore: C. Valle civ., decorre da quando l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto e, per chi non sia parte, il "dies a quo" è quello del compimento del singolo atto di esecuzione - nella specie costituito dal deposito del decreto in cancelleria con inserimento nel fascicolo d'ufficio della procedura espropriativa.» (in senso analogo si vedano: Cass. n. 11316 del 15/05/2009 Rv. 608268 – 01 e Cass.n. 17460 del 09/08/2007 Rv. 599378 -01).

Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

Nulla per le spese di lite, poiché tutte le controparti sono rimaste intimate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto: [OSCURATO:PERSONA] – art.586 COD. PROC. CIV.- RIMEDIO – [OSCURATO:PERSONA]. 617 COD. PROC. CIV . Ad.25/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.60/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro AGENZIA del [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati– avverso la SENTENZA di CORTE d 'APPELLO PALERMO n. 811/2021 depositata il19/05/2021. Ad. 25/01/2023 Rg. N. 60 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere venuta tardivamente a conoscenza di un decreto di trasferimento emanato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sciacca , in procedura esattoriale a suo carico, propose, dinanzi al detto Tribunale, domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 1 cod. proc. civ. La domanda venne rigettata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, che, con sentenza n. 811 del 19/05/2021, ha rigettato l’appello, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il detto decreto di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandosi a un unico motivo di ricorso. Non vi è costituzione di controparti, sebbene risulti la rituale notificazione delricorso per cassazione. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente propone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 617, 395 e 530 cod. proc. civ, per avere il giudice territoriale erroneamente ritenuto che il decreto di trasferimento doveva essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi, nel termine di venti giorni, omettendo di valutare che non le era mai stato notificato il detto decreto di trasferimento e che ella era venuta a conoscenza del detto atto soltanto nel 2015, dopo circa sei anni dall’emanazione, risalente al 2009. Ad. 25/01/2023 Rg. N. 60 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] premettere che la domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., della [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile in primo gradodal Tribunale di Sciacca per mancanza di dolo processuale e in fase d’impugnazione la Corte territoriale ha rigettato l’appello perché il decreto di trasferimento doveva essere impugnato ai sensi dell’art. 617 codice di rito , nel termine di venti giorni decorrenti dalla legale conoscenza dell’atto. Il motivo di ricorso è infondato poiché i venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. ‒ che era il rimedio da esperire come affermato dal giudice di appello ‒ decorrono non dall’adozione dell’atto ma dalla sua conoscenza legale. Sul punto la [OSCURATO:PERSONA] nulla ha chiesto di dimostrare, al fine di comprovare l’assoluta impossibilità di venire tempestivamente a conoscenza del decreto di trasferimento dell’immobile o di un atto ad esso successivo che lo presupponesse. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19968 del 14/10/2005 (Rv. 584714 - 01) , alla quale il Collegio intende dare seguito, è f erma nel ritenere che: « nell'espropriazione forzata immobiliare, come avviene di norma per tutti i decreti emessi dal giudice dell'esecuzione negli specifici casi contemplati dalla legge, non è prescritta la comunicazione alle parti del decreto di trasferimento del bene espropriato, dovendo esso sottostare agli adempimenti formali suoi propri. A maggior ragione nessuna comunicazione è dovuta al soggetto che sia subentrato a titolo particolare nella proprietà di una porzione del bene ipotecato e poi espropriato, senza assumere la veste di parte nel processo esecutivo. Pertanto, il termine di cinque giorni (venti in forza dell’art. 2, comma 3, lette), n. 41) del d.l. n. 35 del 14/03/2005, n. 35, converti con modificazioni nella legge n. 80 del 14/05/2005) per l'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod. proc. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rg. N. 60 del 2022; estensore: C. Valle civ., decorre da quando l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto e, per chi non sia parte, il "dies a quo" è quello del compimento del singolo atto di esecuzione - nella specie costituito dal deposito del decreto in cancelleria con inserimento nel fascicolo d'ufficio della procedura espropriativa.» (in senso analogo si vedano: Cass. n. 11316 del 15/05/2009 Rv. 608268 – 01 e Cass.n. 17460 del 09/08/2007 Rv. 599378 -01). Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite, poiché tutte le controparti sono rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec
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