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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07701/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20933/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza n. 1154/2024, pronunciata dalla Corte d'Appello diRoma, pubblicata il 19/2/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026proc. civ., la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Rilevato che:Con citazione notificata il 17/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], premesso cheaveva concesso a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di comodato precario, l'immobilesito in [OSCURATO:PERSONA] di Comino, via Maggiore, n. 101, e chequest'ultima, con atto del 06/10/1983, poi dichiarato nullo con sentenzan. 76/1991 del Pretore di Cassino, lo aveva illegittimamente venduto, conriserva di usufrutto, a [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa lo detenevaillegittimamente dopo la morte della prima, convenne in giudizioquest'ultima, dinanzi al Tribunale di Cassino perché venisse dichiaratal'occupazione sine titulo dell'appartamento in questione da parte dellaconvenuta, con ordine di rilascio in suo favore.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda,eccependo il giudicato, formatosi in altro giudizio definito con sentenza n.10/2004 del Tribunale di Cassino, stante l'identità soggettiva e oggettivacon la presente controversia, e chiedendo, in via riconvenzionale, chevenisse accertato in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione dellaproprietà dell'immobile, con condanna alle spese di lite e al risarcimentoper responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.Il Tribunale di Cassino accolse la domanda dell'attore, condannando laconvenuta al rilascio immediato dell'immobile e rigettando la domandariconvenzionale.Il giudizio d'appello, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito al suo decesso, degli eredi, neiconfronti dei quali il giudizio era stato riassunto, con la sentenza n.1154/2024, pubblicata il 19/2/2024, con la quale la Corte d'Appello diRoma respinse l'appello.Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026I giudici ritennero, in particolare, che l’azione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] qualificata come azione di restituzione e non di rivendicazione,[OSCURATO:PERSONA], che il contratto era cessato con il decesso di quest’ultima eche l’atto di vendita del bene all’appellante era stato annullato consentenza del 6/10/1983, passata in giudicato, sicché l’azione aveva qualefinalità quella di riottenere indietro il bene, senza che potesse qualificarsidiversamente in ragione della pretesa petitoria della convenuta contenutanella domanda riconvenzionale proposta.I giudici ritennero poi irrilevante il dedotto giudicato formatosi in seguitoal giudizio per rivendicazione incardinato da [OSCURATO:PERSONA], coniuge diEttore [OSCURATO:PERSONA], e conclusosi con il rigetto della domanda per mancatadimostrazione dell’avvenuto acquisto della proprietà dell’immobile perusucapione da parte di quest’ultimo, risultando dagli atti che l’appellanteprestava servizio presso la comodataria, [OSCURATO:PERSONA], e che l’atto divendita a quest’ultima era stato annullato con sentenza n. 76/1991,passata in giudicato, con la conseguenza che, risolto il contratto dicomodato e annullato l’atto di vendita, la stessa era rimasta nell’immobilesenza alcun titolo, in assoluto difetto di prova del possesso esclusivo.Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione CesidiaCucchi, affidandolo a tre motivi; resistono con controricorso GiampieroVolante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., la ricorrente hanno depositato memoria illustrativa.Considerato che:Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Occorre, preliminarmente, evidenziare che, come affermato di recentedalle Sezioni unite di questa Corte, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod.proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e nonè suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass., Sez.

U, 10/4/2024, n. 9611), sicchénon rileva, nella specie, che il collegio sia composto da un consigliere cheha anche redatto la proposta di definizione anticipata.1.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento al disposto di cui all’art.948 c.c. e ss., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere i giudici di merito erroneamente qualificato la domanda propostacome di restituzione e non di rivendicazione, senza considerare che tral’attore e la convenuta, che aveva la disponibilità dell’immobile, non eraintercorso alcun rapporto obbligatorio, posto che quello di comodato erastato intrattenuto con la sola [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva poi datol’immobile alla convenuta, sicché la domanda avrebbe dovuto esserqualificata come rivendicazione, con tutte le conseguenze in tema di onereprobatorio sul diritto di proprietà.Il motivo è infondato.Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come già affermato da questa Corte, il comodante può avvalersi, perconseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione dirivendica, avente contenuto petitorio e volta al conseguimento di unapronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa daparte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n.2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), sia dell'azione contrattuale.Nel primo caso, l’attore deve fornire la c.d. probatio diabolica dellatitolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvereogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietàtutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoidanti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimentodell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2,19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n.1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985,n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n.732), mentre nel secondo caso ha l'onere di provare non la proprietà delbene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenutoabbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, non essendotale pretesa idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata(Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726).A differenza dell'azione di rivendicazione, con la quale il proprietariochiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi disponedi fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cuiaccoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto dichi agisce, l'azione personale di restituzione è, invece, destinata aottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene inprecedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza dinegozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che nonpresuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietarioNumero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026(Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052; Cass., Sez. 2, 16/01/2020, n.795).In questo caso, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezioneo con domande riconvenzionali, a un'azione di rilascio o consegna noncomportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio o emendatiolibelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta emantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene inprecedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso,implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onereprobatorio inerente le azioni reali (cosiddetta probatio diabolica), la cuiprova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenutoin dipendenza delle proprie difese (Cass., Sez.

U, 28/3/2014, n. 7305).Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], avendo dedotto di avere concesso il bene incomodato gratuito a [OSCURATO:PERSONA], ha senz’altro esercitato un’azionepersonale di rilascio e come tale è stata correttamente qualificata daigiudici di merito, ai quali è, infatti, precluso il mutamento d’ufficio deltitolo della pretesa (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n.2726).Né rileva il fatto che il contratto fosse stato stipulato con persona diversadalla controparte processuale, atteso che, come pure evidenziato nellasentenza, quest’ultima, aveva la disponibilità del bene immobile in quantovi prestava servizio in favore della comodataria, sicché poteva vantare unamera detenzione materiale precaria della res in virtù del suo rapporto disubordinazione e non certo una detenzione qualificata, né tantomeno unpossesso, con la conseguenza che, essendosi il titolo di comodato estintocon il decesso della comodataria, ben poteva il comodante esperire neisuoi confronti l’azione personale di rilascio per occupazione senza titolo,senza necessità di esercitare l’azione di rivendicazione (si veda conNumero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026riguardo al contratto di locazione e all’erede non convivente Cass., Sez. 6-3, 10/11/2017, n. 26670).2.

Col secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 2909 c.c., nonché l'improponibilità e/ol'inammissibilità dell'azione perché coperta da giudicato sostanziale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici dimerito rigettato l'eccezione di giudicato formatosi con la sentenza n.104/2004 del Tribunale di Cassino, che aveva respinto l'azione dirivendicazione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] sul bene ricevuto in donazionedal coniuge [OSCURATO:PERSONA], per non essere stata provata l'intervenutausucapione in capo a quest'ultimo, e accolto la domanda riconvenzionale,proposta dalla ricorrente, di annullamento dell'atto di donazione, in talmodo confermando quanto detto dal Tribunale circa l'assenza di identitàtra i due giudizi, senza considerare, invece, che la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] era perfettamente sovrapponibile a quella che aveva datoluogo al giudicato, dovendo anche questa essere qualificata in termini dirivendicazione.Il motivo è inammissibile.Senza dubbio all’interpretazione del giudicato “esterno” - interpretazioneche si conforma all’esegesi degli atti normativi e si correla a quantostabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza (cfr. Cass.13/10/2017, n. 24162; Cass. 10/12/2015, n. 24952) - può attendere purdirettamente la Corte di cassazione.

E tuttavia questa Corte di legittimitàvi attende con piena cognizione nei limiti in cui il giudicato “esterno” siariprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di“autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione.

Di conseguenza, il ricorsodeve riprodurre il testo della sentenza - che si assume passata in giudicato- con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo (cfr. Cass.,Sez. 1, 12/12/2023, n. 34606; Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav.8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627), incombente questo non adempiutonella specie.3.

Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in riferimento all'erroneaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere i giudici di merito valutato non correttamente le proveacquisite, attesa la contraddittorietà e irrilevanza delle dichiarazionitestimoniali acquisite per la parte appellata a fronte di quelle dei testiescussi per conto della ricorrente, che avevano confermato il possesso utidomina da lei esercitato da oltre trent’anni, nonché la nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perviolazione dell’art. 1158 c.c. e per difetto assoluto di motivazione e/omotivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fattodecisivo per la controversia, negando il riconoscimento dell’invocatausucapione da parte della ricorrente.

La sentenza citata dai giudici dimerito (ossia quella n. 76/1991 che aveva annullato l’atto di vendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non aveva, invero, capacità interruttiva dell’usucapione,essendo stata rigettata la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e nonavendo le azioni legali mosse negli anni da quest’ultimo e dalla moglie maideterminato l’interruzione del possesso esercitato dalla ricorrentequantomeno dal decesso delle sorelle Cugini, sicché la motivazione resaera sotto questo profilo carente.Il motivo è infondato.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (tra le varie,Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830), ricorrendo talevizio quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez.

U, 30/1/2023, n. 2767;vedi anche, tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv.641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019 Rv. 654145).Nella specie, i giudici di merito hanno dato conto delle ragioni per le qualihanno rigettato la domanda di usucapione proposta, non limitandosi adaffermare che il possesso era stato contrastato dall’appellante, maevidenziando altresì che, come emerso in seguito all’interrogatorio formalee all’esame dei testi, quest’ultima prestava servizio presso la comodataria,ricevendo, in cambio dei servigi, il trasferimento dell’immobile con l’attodel 1983, poi annullato con sentenza del Pretore di Cassino n. 76/1991,con la conseguenza che, risolto il contratto di comodato e annullato l’attodispositivo, la permanenza nel bene della predetta doveva ritenersi sinetitulo, in assenza di prova del possesso esclusivo, pacifico e indisturbatodel bene da parte sua.Va, inoltre, evidenziato che la valutazione delle prove raccolte costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione dellavicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione e, inparticolare, che l'omesso esame di prove testimoniali o di altre prove puòessere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui abbiadeterminato l'assenza di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminatain concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altreNumero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553;Cass. 29/10/2018, n. 27415).Né del resto il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nelparadigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né in quello delprecedente n. 4 (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3,10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabilesecondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudicidel merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede dilegittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844; Cass., Sez. 5,15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez.1, 2/8/2016, n. 16056).Per quanto detto, il ricorso va, nel suo complesso, rigettato.

Le spese delgiudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulterioreliquidata in € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro2.000,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20933/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza n. 1154/2024, pronunciata dalla Corte d'Appello diRoma, pubblicata il 19/2/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026proc. civ., la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Rilevato che:Con citazione notificata il 17/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], premesso cheaveva concesso a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di comodato precario, l'immobilesito in [OSCURATO:PERSONA] di Comino, via Maggiore, n. 101, e chequest'ultima, con atto del 06/10/1983, poi dichiarato nullo con sentenzan. 76/1991 del Pretore di Cassino, lo aveva illegittimamente venduto, conriserva di usufrutto, a [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa lo detenevaillegittimamente dopo la morte della prima, convenne in giudizioquest'ultima, dinanzi al Tribunale di Cassino perché venisse dichiaratal'occupazione sine titulo dell'appartamento in questione da parte dellaconvenuta, con ordine di rilascio in suo favore.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda,eccependo il giudicato, formatosi in altro giudizio definito con sentenza n.10/2004 del Tribunale di Cassino, stante l'identità soggettiva e oggettivacon la presente controversia, e chiedendo, in via riconvenzionale, chevenisse accertato in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione dellaproprietà dell'immobile, con condanna alle spese di lite e al risarcimentoper responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.Il Tribunale di Cassino accolse la domanda dell'attore, condannando laconvenuta al rilascio immediato dell'immobile e rigettando la domandariconvenzionale.Il giudizio d'appello, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito al suo decesso, degli eredi, neiconfronti dei quali il giudizio era stato riassunto, con la sentenza n.1154/2024, pubblicata il 19/2/2024, con la quale la Corte d'Appello diRoma respinse l'appello.Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026I giudici ritennero, in particolare, che l’azione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] qualificata come azione di restituzione e non di rivendicazione,[OSCURATO:PERSONA], che il contratto era cessato con il decesso di quest’ultima eche l’atto di vendita del bene all’appellante era stato annullato consentenza del 6/10/1983, passata in giudicato, sicché l’azione aveva qualefinalità quella di riottenere indietro il bene, senza che potesse qualificarsidiversamente in ragione della pretesa petitoria della convenuta contenutanella domanda riconvenzionale proposta.I giudici ritennero poi irrilevante il dedotto giudicato formatosi in seguitoal giudizio per rivendicazione incardinato da [OSCURATO:PERSONA], coniuge diEttore [OSCURATO:PERSONA], e conclusosi con il rigetto della domanda per mancatadimostrazione dell’avvenuto acquisto della proprietà dell’immobile perusucapione da parte di quest’ultimo, risultando dagli atti che l’appellanteprestava servizio presso la comodataria, [OSCURATO:PERSONA], e che l’atto divendita a quest’ultima era stato annullato con sentenza n. 76/1991,passata in giudicato, con la conseguenza che, risolto il contratto dicomodato e annullato l’atto di vendita, la stessa era rimasta nell’immobilesenza alcun titolo, in assoluto difetto di prova del possesso esclusivo.Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione CesidiaCucchi, affidandolo a tre motivi; resistono con controricorso GiampieroVolante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., la ricorrente hanno depositato memoria illustrativa.Considerato che:Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Occorre, preliminarmente, evidenziare che, come affermato di recentedalle Sezioni unite di questa Corte, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod.proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e nonè suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U, 10/4/2024, n. 9611), sicchénon rileva, nella specie, che il collegio sia composto da un consigliere cheha anche redatto la proposta di definizione anticipata.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento al disposto di cui all’art.948 c.c. e ss., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere i giudici di merito erroneamente qualificato la domanda propostacome di restituzione e non di rivendicazione, senza considerare che tral’attore e la convenuta, che aveva la disponibilità dell’immobile, non eraintercorso alcun rapporto obbligatorio, posto che quello di comodato erastato intrattenuto con la sola [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva poi datol’immobile alla convenuta, sicché la domanda avrebbe dovuto esserqualificata come rivendicazione, con tutte le conseguenze in tema di onereprobatorio sul diritto di proprietà.Il motivo è infondato.Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come già affermato da questa Corte, il comodante può avvalersi, perconseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione dirivendica, avente contenuto petitorio e volta al conseguimento di unapronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa daparte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n.2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), sia dell'azione contrattuale.Nel primo caso, l’attore deve fornire la c.d. probatio diabolica dellatitolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvereogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietàtutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoidanti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimentodell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2,19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n.1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985,n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n.732), mentre nel secondo caso ha l'onere di provare non la proprietà delbene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenutoabbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, non essendotale pretesa idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata(Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726).A differenza dell'azione di rivendicazione, con la quale il proprietariochiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi disponedi fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cuiaccoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto dichi agisce, l'azione personale di restituzione è, invece, destinata aottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene inprecedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza dinegozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che nonpresuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietarioNumero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026(Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052; Cass., Sez. 2, 16/01/2020, n.795).In questo caso, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezioneo con domande riconvenzionali, a un'azione di rilascio o consegna noncomportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio o emendatiolibelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta emantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene inprecedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso,implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onereprobatorio inerente le azioni reali (cosiddetta probatio diabolica), la cuiprova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenutoin dipendenza delle proprie difese (Cass., Sez. U, 28/3/2014, n. 7305).Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], avendo dedotto di avere concesso il bene incomodato gratuito a [OSCURATO:PERSONA], ha senz’altro esercitato un’azionepersonale di rilascio e come tale è stata correttamente qualificata daigiudici di merito, ai quali è, infatti, precluso il mutamento d’ufficio deltitolo della pretesa (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n.2726).Né rileva il fatto che il contratto fosse stato stipulato con persona diversadalla controparte processuale, atteso che, come pure evidenziato nellasentenza, quest’ultima, aveva la disponibilità del bene immobile in quantovi prestava servizio in favore della comodataria, sicché poteva vantare unamera detenzione materiale precaria della res in virtù del suo rapporto disubordinazione e non certo una detenzione qualificata, né tantomeno unpossesso, con la conseguenza che, essendosi il titolo di comodato estintocon il decesso della comodataria, ben poteva il comodante esperire neisuoi confronti l’azione personale di rilascio per occupazione senza titolo,senza necessità di esercitare l’azione di rivendicazione (si veda conNumero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026riguardo al contratto di locazione e all’erede non convivente Cass., Sez. 6-3, 10/11/2017, n. 26670).2. Col secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 2909 c.c., nonché l'improponibilità e/ol'inammissibilità dell'azione perché coperta da giudicato sostanziale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici dimerito rigettato l'eccezione di giudicato formatosi con la sentenza n.104/2004 del Tribunale di Cassino, che aveva respinto l'azione dirivendicazione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] sul bene ricevuto in donazionedal coniuge [OSCURATO:PERSONA], per non essere stata provata l'intervenutausucapione in capo a quest'ultimo, e accolto la domanda riconvenzionale,proposta dalla ricorrente, di annullamento dell'atto di donazione, in talmodo confermando quanto detto dal Tribunale circa l'assenza di identitàtra i due giudizi, senza considerare, invece, che la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] era perfettamente sovrapponibile a quella che aveva datoluogo al giudicato, dovendo anche questa essere qualificata in termini dirivendicazione.Il motivo è inammissibile.Senza dubbio all’interpretazione del giudicato “esterno” - interpretazioneche si conforma all’esegesi degli atti normativi e si correla a quantostabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza (cfr. Cass.13/10/2017, n. 24162; Cass. 10/12/2015, n. 24952) - può attendere purdirettamente la Corte di cassazione. E tuttavia questa Corte di legittimitàvi attende con piena cognizione nei limiti in cui il giudicato “esterno” siariprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di“autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione. Di conseguenza, il ricorsodeve riprodurre il testo della sentenza - che si assume passata in giudicato- con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo (cfr. Cass.,Sez. 1, 12/12/2023, n. 34606; Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav.8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627), incombente questo non adempiutonella specie.3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in riferimento all'erroneaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere i giudici di merito valutato non correttamente le proveacquisite, attesa la contraddittorietà e irrilevanza delle dichiarazionitestimoniali acquisite per la parte appellata a fronte di quelle dei testiescussi per conto della ricorrente, che avevano confermato il possesso utidomina da lei esercitato da oltre trent’anni, nonché la nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perviolazione dell’art. 1158 c.c. e per difetto assoluto di motivazione e/omotivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fattodecisivo per la controversia, negando il riconoscimento dell’invocatausucapione da parte della ricorrente. La sentenza citata dai giudici dimerito (ossia quella n. 76/1991 che aveva annullato l’atto di vendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non aveva, invero, capacità interruttiva dell’usucapione,essendo stata rigettata la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e nonavendo le azioni legali mosse negli anni da quest’ultimo e dalla moglie maideterminato l’interruzione del possesso esercitato dalla ricorrentequantomeno dal decesso delle sorelle Cugini, sicché la motivazione resaera sotto questo profilo carente.Il motivo è infondato.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (tra le varie,Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830), ricorrendo talevizio quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767;vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv.641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019 Rv. 654145).Nella specie, i giudici di merito hanno dato conto delle ragioni per le qualihanno rigettato la domanda di usucapione proposta, non limitandosi adaffermare che il possesso era stato contrastato dall’appellante, maevidenziando altresì che, come emerso in seguito all’interrogatorio formalee all’esame dei testi, quest’ultima prestava servizio presso la comodataria,ricevendo, in cambio dei servigi, il trasferimento dell’immobile con l’attodel 1983, poi annullato con sentenza del Pretore di Cassino n. 76/1991,con la conseguenza che, risolto il contratto di comodato e annullato l’attodispositivo, la permanenza nel bene della predetta doveva ritenersi sinetitulo, in assenza di prova del possesso esclusivo, pacifico e indisturbatodel bene da parte sua.Va, inoltre, evidenziato che la valutazione delle prove raccolte costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione dellavicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione e, inparticolare, che l'omesso esame di prove testimoniali o di altre prove puòessere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui abbiadeterminato l'assenza di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminatain concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altreNumero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553;Cass. 29/10/2018, n. 27415).Né del resto il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nelparadigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né in quello delprecedente n. 4 (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3,10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabilesecondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudicidel merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede dilegittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844; Cass., Sez. 5,15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez.1, 2/8/2016, n. 16056).Per quanto detto, il ricorso va, nel suo complesso, rigettato. Le spese delgiudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 20933/2024Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 7701/2026Data pubblicazione 30/03/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulterioreliquidata in € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro2.000,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 07701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris