CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 31874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3867-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2699/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 73/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.3867/2019 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, pubblicata il 14 giugno 2018, è stato notificato in data 15 gennaio 2019, ben oltre il termine semestrale d’impugnazione e tanto basta per dichiarare inammissibile l’impugnazione; le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma n