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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31633/2026

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NATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che gli stessi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione alla contravvenzione contestata (la cui sussistenza è stata specificamente rilevata alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che gli stessi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione alla contravvenzione contestata (la cui sussistenza è stata specificamente rilevata alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31633/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris